Piani di razionalizzazione Clausole campione

Piani di razionalizzazione. 1. Le parti concordano di prevedere, in applicazione dell’art. 16 del D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011 e successive modificazioni) la definizione, entro il 31 marzo, di un piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento ed alla razionalizzazione delle strutture organizzative, con particolare riferimento a: ◦ razionalizzazione e riqualificazione della spesa, anche con riferimento alla logistica; ◦ riordino e ristrutturazione amministrativa; ◦ semplificazione e digitalizzazione; ◦ riduzione dei costi della politica e di funzionamento (inclusi appalti di servizio affidamenti alle partecipate, ricorso alle consulenze). Le parti convengono di rinviare ad apposta sessione negoziale la definizione degli incentivi destinabili al personale coinvolto.
Piani di razionalizzazione. 1 Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune può adottare il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento (compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) ai sensi dell'art. 16 commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011. 2 I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 3 Le eventuali economie effettivamente realizzate possono essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa. Di tale economia il 50% sarà destinato all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.Lgs 150/2009 in particolare al personale direttamente coinvolto. 4 I risparmi conseguiti sono utilizzabili solo se a consuntivo è stato accertato, per ogni anno, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa e vengono realizzati i conseguenti risparmi. 5 I risparmi sono certificati dall'organo di controllo.
Piani di razionalizzazione. 1. Le parti concordano di prevedere, in applicazione dell’art. 16 del D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011 e successive modificazioni) la definizione di un piano triennale di razionalizzazione 2019-2021 e riqualificazione della spesa, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento ed alla razionalizzazione delle strutture organizzative. 2. Le parti convengono che la distribuzione degli incentivi correlati a piani di razionalizzazione fino a € 300.000, sarà ripartita per un terzo alla maggiorazione della performance di cui all’art. 25, comma 4, e per due terzi alla performance di cui all’art. 24.
Piani di razionalizzazione. 1. Richiamate le vigenti disposizioni normative che attribuiscono aH’Amministrazione la facoltà di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, il termine per la dovuta informazione viene stabilito in 30 giorni dall’adozione dei citati piani. 2. Con riferimento alle modalità di riparto della quota dei risparmi derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione destinabile alla contrattazione integrativa (massimo il 50% delle economie aggiuntive totali realizzate), le parti concordano che la stessa, depurata delle quote per contributi previdenziali, assistenziali e irap a carico dell’Ente, è destinata per il 50% a premiare il personale direttamente e prdficuamente coinvolto nei piani e per il 50% a incrementare i compensi diretti a incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi, tramite integrazione del fondo da destinare ai compensi legati alla performance. 3. La distribuzione delle economie tra il personale coinvolto nei piani di razionalizzazione deve rispettare, a titolo indicativo, i seguenti criteri: - partecipano alla distribuzione i dipendenti che siano formalmente inseriti nel piano e che abbiano concretamente partecipato alle attività; - la ripartizione tra il personale é operata dal Direttore secondo i seguenti criteri: a) qualità dell’apporto professionale correlato aN’inquadramento; b) apporto operativo dei componenti il gruppo di lavoro alle varie fasi dell’attività; 4. Le risorse aggiuntive derivanti dai piani di razionalizzazione sono rese disponibili a seguito di accertamento, a consuntivo, del raggiungimento degli obiettivi annuali di risparmio prefissati e detti risparmi sono accertati dai competenti organi di controllo interno.
Piani di razionalizzazione. 1.Le parti riconoscono la possibile validità dei piani di razionalizzazione in applicazione di quanto contenuto nell’art. 16 commi 4 e,5,6 del D.L. n.98/2011, convertito, con modificazioni nella legge n. 111 del 15.07.2011.
Piani di razionalizzazione. 1. Le Parti condividono l’opportunità di applicare la disposizione dell’art. 16 del DL 98/2011 che prevede che le Amministrazioni possano adottare ogni anno, entro il 31 marzo, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, e che le eventuali economie aggiuntive siano utilizzate nell’importo massimo del 50 per centro per la contrattazione integrativa in aumento del fondo del salario accessorio.
Piani di razionalizzazione. Art. 16 D.L. 98/2011. 1. Ai sensi dell’art. 16 del D.L. 6 Luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 15 Luglio 2011, n. 111 le Amministrazioni, compresi gli enti locali, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. All’esito del processo di razionalizzazione, le risorse sono utilizzabili solo a consuntivo ed il risparmio deve essere accertato dal revisore dei conti. 3. Ciascun dipendente parteciperà all’economia realizzata, nella misura individuata dall’Amministrazione Comunale, relativamente a ciascun progetto di razionalizzazione a cui ha partecipato. 4. La valutazione della partecipazione individuale dei dipendenti è svolta dai responsabili delle singole posizioni organizzative. 5. Ferma restando la necessaria applicazione in sede di valutazione di criteri fortemente meritocratici e selettivi, la ripartizione avviene in base alle valutazioni conseguite e indipendentemente dalla categoria economica di ciascuno e la quota destinata al premio sarà attribuita al personale dipendente con il sistema del “valore punto”, consistente nella somma dei punteggi attribuiti ad ogni dipendente, e dividendo il premio complessivo da corrispondere ai dipendenti per il totale della somma dei punteggi e moltiplicando questo valore per il punteggio conseguito da ciascun dipendente. 6. Per la quantificazione dell’ammontare del premio da erogare si tiene conto, altresì per ciascun dipendente del monte orario settimanale, del servizio prestato nell’anno e della valutazione effettuata dall’Responsabile di Posizione Organizzativa secondo lo schema sotto riportato: MEDIO Da 0 a 20 SIGNIFICATIVO Da 21 a 30 RILEVANTE Da 31 a 4...
Piani di razionalizzazione. Art. 16 D.L. 98/2011. Art. 16 – Incentivi di progettazione

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