Consegna e restituzione dei documenti di lavoro. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: a) carta di identità o documento equipollente; b) libretto di lavoro o documento equipollente; c) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi; d) dichiarazione per detrazioni IRPEF; e) eventuale libretto di pensione; f) codice fiscale. Il lavoratore dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio ove questo sia diverso dalla residenza. Ai sensi dell'art. 689 del codice di procedura penale e nei limiti di cui all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore. All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto sanitario personale e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda. La ditta dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro i documenti dovranno essere restituiti contro ricevuta, regolarmente aggiornati. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per cause indipendenti dalla sua volontà, l'imprenditore non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro. Qualunque sia la causa della risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore, ai sensi dell'art. 2124 del codice civile e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Consegna e restituzione dei documenti di lavoro. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità d'identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) certificato di residenza di data non anteriore a tre 3 mesi;
d) dichiarazione per detrazioni IRPEF;
e) eventuale libretto di pensione;
f) codice fiscale. Il lavoratore dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio ove questo sia diverso dalla residenza. Ai sensi dell'art. 689 del codice di procedura penale C.P.P. e nei limiti di cui all'art. 8 della 8, legge 20 maggio 1970, 20.5.70 n. 300, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore. All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, esibirà ove ne sia in possesso, possesso la sezione del libretto sanitario personale e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda. La ditta dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro i documenti dovranno essere restituiti contro ricevuta, regolarmente aggiornati. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per cause indipendenti dalla sua volontà, l'imprenditore non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro. Qualunque sia la causa della risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore, ai sensi dell'art. 2124 del codice civile C.C. e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Consegna e restituzione dei documenti di lavoro. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi;
d) dichiarazione per detrazioni IRPEF;
e) eventuale libretto di pensione;
f) codice fiscale. Il lavoratore dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio ove questo sia diverso dalla residenza. Ai sensi dell'art. 689 del codice di procedura penale c.p.p. e nei limiti di cui all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore. All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, esibirà ove ne sia in possesso, possesso la sezione del libretto sanitario personale e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda. La ditta L'impresa dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro i documenti dovranno essere restituiti contro ricevuta, regolarmente aggiornati. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per cause indipendenti dalla sua volontà, l'imprenditore non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro. Qualunque sia la causa della risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore, ai sensi dell'art. 2124 del codice civile c.c. e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
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Consegna e restituzione dei documenti di lavoro. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi;
d) dichiarazione per detrazioni IRPEF;
e) eventuale libretto di pensione;
f) codice fiscale. Il lavoratore dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio ove questo sia diverso dalla residenza. Ai sensi dell'art. 689 del codice di procedura penale cod. proc. pen. e nei limiti di cui all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore. All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, esibirà ove ne sia in possesso, possesso la sezione del libretto sanitario personale e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda. La ditta L'impresa dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro i documenti dovranno essere restituiti contro ricevuta, regolarmente aggiornati. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per cause indipendenti dalla sua volontà, l'imprenditore non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro. Qualunque sia la causa della risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore, ai sensi dell'art. 2124 del codice civile cod. civ. e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
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