Lavoratori migranti. L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale. Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione. Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare: − il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda; − la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro. Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km. Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di: − avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli; − rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod.civ.; − obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto; − guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.
Lavoratori migranti. Le parti convengono di verificare la possibilità di migliorare, attraverso il ricorso al Fapi - Fondo paritetico per la formazione continua, le possibilità di apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori migranti assunti a tempo indeterminato, attraverso progetti specifici da sottoporre all'approvazione del suddetto Fondo. Analogamente, le parti verificheranno, sulla base delle risorse disponibili, la predisposizione di materiale informativo in lingua inglese e francese, che le aziende potranno fornire ai lavoratori suddetti all'atto dell'assunzione. I piani formativi aziendali e territoriali di formazione continua che richiedano l'intervento dell'Ente balaterale di cui al punto 26 del Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998, dovranno essere concordati tra le parti sociali.
Lavoratori migranti. L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale. Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione. Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare: - il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda; - la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro. Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km. Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di: - avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli; - rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod.civ.; - obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto; - guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.
Lavoratori migranti. Per i lavoratori non italiani si richiedono ulteriori tre giorni di permesso, per lutto o gravi motivi familiari, per raggiungere il paese di origine.
Lavoratori migranti. L’art. 20 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
Lavoratori migranti. In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del FORMEDIL e degli organismi bilaterali per la formazione. Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di costituire una apposita Commissione paritetica per definire progetti volti a: - razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei lavoratori migranti; - attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole Edili e gli enti bilaterali per la formazione; - attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere. La Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi. Il FORMEDIL dovrà determinare, entro il 31 dicembre 2008, un piano di azioni che realizzi: - la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi; - la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei paesi di origine dei lavoratori emigranti; - l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.
Lavoratori migranti. Confermando come principio base la parità di diritti e tutele tra i lavoratori, si introducono alcune norme specifiche, con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei lavoratori immigrati: • viene esteso il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 29 del vigente CCNL (150 ore) anche per la frequenza di corsi di apprendimento della lingua italiana, alle medesime condizioni previste per il diritto allo studio di cui all’art. 29; • si riconoscono permessi non retribuiti ai lavoratori che manifestano la volontà di rispettare festività religiose non contemplate nel vigente CCNL nel limite di 2 festività per anno. Per i dipendenti stagionali le suddette giornate lavorative potranno essere recuperate in periodi temporali diversi; • al fine di agevolare i lavoratori migranti nei ricongiungimenti familiari si consente loro di poter usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro mediante l’utilizzo cumulativo delle ferie e dei permessi retribuiti maturati.
Lavoratori migranti. L’assunzione della manodopera migrante è effettuata ai sensi delle leggi vigenti avute presente l’esigenza di dare precedenza nell’assunzione alla manodopera locale. Si considerano “Migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione. Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia o regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km. Alla manodopera migrante, sono assicurate :
Lavoratori migranti. Allo scopo di favorire l'integrazione e la conoscenza delle normative da parte dei lavoratori stranieri, verrà predisposta entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto, da parte dell'Organismo bilaterale nazionale, la documentazione informativa in lingua inglese e francese delle normative in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza del lavoro. Le Commissioni paritetiche territoriali per la formazione promuoveranno corsi di alfabetizzazione della lingua italiana.
Lavoratori migranti. Le parti convengono di verificare la possibilità di migliorare, attraverso il ricorso al Fapi - Fondo paritetico per la formazione continua, le possibilità di apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori migranti assunti a tempo indeterminato, attraverso progetti specifici da sottoporre all’approvazione del suddetto Fondo. Analogamente, le parti verificheranno, sulla base delle risorse disponibili, la predisposi- zione di materiale informativo in lingua inglese e francese, che le aziende potranno fornire ai lavoratori suddetti all’atto dell’assunzione. I piani formativi aziendali e territoriali di formazione continua che richiedano l’inter- vento dell’ente bilaterale di cui al punto 26 del patto per lo sviluppo e l’occupazione 23 dicembre 1998 dovranno essere concordati tra le parti sociali. Unionmeccanica e Fiom si danno reciprocamente atto che la bilateralità rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria e che le prestazioni previste dalla bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore così come previsto all’art. 48/bis del presente CCNL. A tal fine istituiscono “l’ENTE BILATERALE METALMECCANICI” (EBM) deputato alla rac- colta dei versamenti dovuti dalle imprese in applicazione a quanto previsto dal presente CCNL e le cui modalità operative sono contenute nell’accordo del 15.11.2013 che si allega al presente CCNL.