Common use of Conservazione del posto di lavoro Clause in Contracts

Conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi: - fino a 240 ( duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell’arco di un anno solare; - fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorchè non continuativi, riferibile allo stesso episodio morboso, nell’arco di un anno solare a condizione che l’imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea. Superato i limiti di conservazione del posto di cui sopra e a fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi sei mesi continuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessuno istituto. Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell’aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute certificazioni che l’azienda medesima tratterrà nel rispetto delle d.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Conservazione del posto di lavoro. Il In caso di richiamo alle armi, il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto posto. Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso. Il periodo di richiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 Codice civile, come modificato dalle legge 29 maggio 1982, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 34, alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940 n. 653. Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda. Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per i seguenti periodi: - fino riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a 240 ( duecentoquaranta) sei mesi, di quindici giorni di malattia riferibile se ha avuto durata superiore a più episodi morbosisei mesi. Nel caso che, nell’arco di un anno solare; - fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorchè non continuativi, riferibile allo stesso episodio morboso, nell’arco di un anno solare a condizione che l’imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea. Superato i limiti di conservazione del posto di cui sopra e a fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentatasenza giustificato impedimento, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore si ponga a complessivi sei mesi continuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessuno istituto. Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all’atto disposizione del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell’aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute certificazioni che l’azienda medesima tratterrà nel rispetto delle d.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario. Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura

Conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi: - fino a 240 ( duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell’arco di un anno solare; - fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorchè ancorché non continuativi, riferibile riferibili allo stesso episodio morboso, nell’arco di un anno solare solare, a condizione che l’imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea. Superato Superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra e a linea e a fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi sei mesi continuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessuno istituto. Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell’aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute certificazioni che l’azienda medesima tratterrà nel rispetto delle del d.lgs. 30 Giugno giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.

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Samples: www.fiscoetasse.com

Conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi: - fino a 240 ( duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell’arco di un anno solare; - fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorchè non continuativi, riferibile allo stesso episodio morboso, nell’arco di un anno solare a condizione che l’imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea. Superato i limiti di conservazione del posto di cui sopra e a fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi sei mesi continuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessuno istituto. Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell’aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute certificazioni che l’azienda medesima tratterrà nel rispetto delle d.lgs. 30 Giugno giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi: - fino a 240 ( (duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell’arco nell'arco di un anno solare; - fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorchè ancorché non continuativi, riferibile riferibili allo stesso episodio morboso, nell’arco nell'arco di un anno solare a condizione che l’imputabilità l'imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea. Superato Superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra e a fronte del protrarsi dell’assenza dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi sei mesi continuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessuno istituto. Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all’atto all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell’aspettativa dell'aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda all'azienda le dovute certificazioni che l’azienda l'azienda medesima tratterrà nel rispetto delle d.lgsdel D.Lgs. 30 Giugno 2003 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.

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