CONSUMO Clausole campione

CONSUMO. Il consumo di Ultraplan Contract è di 1,6 kg/m² per mm di spessore.
CONSUMO. 150-250g/m2, a seconda della porosità del supporto
CONSUMO. Modalità di Fatturazione: a consumo €/mese per GB archiviato Durata minima contratto: 6 mesi
CONSUMO. Il Fornitore dovrà presentare in sede di offerta idonea certificazione rilasciata da Ente terzo accreditato ai sensi della norma ISO 17025, relativamente all’esecuzione e ai risultati della prova di consumo secondo la metodologia indicata nella pubblicazione UITP E-SORT addendum “Cycles for electric vechicles. Il ciclo operativo di riferimento è il SORT1. Il consumo sarà espresso in kWh/km, misurato sulla base del ciclo sopra descritto. Sul valore dichiarato sarà ammessa una tolleranza pari al 2% in fase di esercizio.
CONSUMO. Modalità di Fatturazione: a consumo €/mese per GB archiviato
CONSUMO. Il consumo di Power Glue PVC Contract varia da 0,20 a 0,35 kg/m².

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  • XXXXXXXXXX, Il rapporto di lavoro sportivo, p. 108 dell’Autorità giudiziaria che limitino di fatto la libertà di movimento del lavoratore. Detto provvedimento può essere assunto, secondo la giurisprudenza, anche in via cautelare, ovvero prima che la decisione della Federazione sportiva o dell’Autorità giudiziaria divenga definitiva, dato che costituirebbe un mezzo per tutelare gli interessi organizzativi e produttivi della società. Inoltre, ha ritenuto legittima l’applicazione di detti provvedimenti anche qualora non espressamente delineati nella specifica disciplina di settore, a meno che permanga il vincolo di utilità per la società e di proporzionalità rispetto alla sanzione adottata. Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte: “La sospensione cautelare del lavoratore, prevista dall'art. 26 del c.c.n.l. 5 luglio 1994 costituisce una forma di autotutela del datore di lavoro, volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul posto di lavoro nei casi previsti ed è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, che ha invece carattere sanzionatorio; ne consegue che alla sospensione cautelare non si applica l'art. 7 della legge n. 300 del 1970, fermo restando che, ove sussista una specifica disciplina contrattuale che la regolamenti, è necessario che il datore di lavoro vi si attenga, dovendosi svolgere la potestà del datore di lavoro di organizzazione dell'impresa nel rispetto dei diritti dei lavoratori, come tutelato dalla contrattazione collettiva”95. Per comprendere meglio quanto sopra descritto, è doveroso fare riferimento, in ambito calcistico, ad un recente caso che ha ribaltato le possibili decisioni 95 Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 13/09/2012, n. 15353. disciplinari che possono far seguito ad uno scorretto comportamento da parte di un atleta tesserato presso una società sportiva. Si tratta del lodo depositato il 16 dicembre 2010 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Seria A, ad oggetto la controversia tra il calciatore Xxxxxxx Xxxxxxx e la società calcistica UC Sampdoria. Stando a quanto riportato, il 26 ottobre 2010 il calciatore, non essendo d’accordo con una richiesta a lui fatta dal presidente della società UC Sampdoria, abbandonava la stanza in cui era avvenuto il colloquio e, allontanandosi, utilizzava espressioni volgari a carico del predetto presidente, udite sia da quest’ultimo che da dirigenti ed alcuni compagni di squadra in quel momento presenti. L’ingiuria, secondo giurisprudenza96, se grave e reiterata, può costituire una violazione degli obblighi di diligenza in capo al lavoratore previsti dall’art 2104 c.c., oltre che nel caso specifico, dell’Accordo collettivo vigente. Per quanto concerne, più in particolare, l’eccesso di critica, l’inadempimento si verifica quando la critica travalichi i limiti della correttezza formale imposti dall’esigenza di tutela della persona umana ex art. 2 Cost. Tali limiti, in particolare, si ritengono superati laddove all’impresa o ai suoi rappresentanti vengano attribuite qualità apertamente disonorevoli, riferimenti volgari ed infamanti97. Il datore di lavoro (presidente della UC Sampdoria) decideva quindi di disporre, in via cautelare, la sospensione dal lavoro per l’atleta, misura consentita sulla base dell’art 11 dell’Accordo collettivo, il quale prevede che quando l’inadempimento del calciatore sia tale da non consentire, senza obiettivo 96 Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. n. 15334/2007 97 Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. n. 19350/2003 immediato nocumento per la Società, la partecipazione dell’atleta agli allenamenti, la Società stessa può disporre l’esclusione dagli allenamenti purché contesti preventivamente gli addebiti al calciatore e, contestualmente alla sospensione, inoltri, al calciatore ed al Collegio arbitrale presso la Lega, la proposta di irrogazione della sanzione disciplinare. Tale provvedimento, dunque, non ha natura disciplinare ma cautelare: fermo restando l’obbligo retributivo per la Società, il calciatore è esonerato dall’obbligo di fornire la prestazione. La funzione è solo quella di allontanare l’atleta dal luogo di lavoro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento disciplinare, quando l’infrazione sia così grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto ovvero nel caso in cui la presenza dell’atleta medesimo possa costituire fondato pericolo di ulteriori turbamenti. La società UC Sampdoria quindi, contestualmente alla sospensione del calciatore Xxxxxxx Xxxxxxx, si rivolgeva al Collegio arbitrale per l’irrogazione di una misura disciplinare adeguata. In casi del genere, le sanzioni (oltre le semplici multe ed ammonizioni scritte) che la società può richiedere, sulla base dell’art 11 dell’Accordo collettivo, sono: