CONTENUTI DEL TIROCINIO Clausole campione

CONTENUTI DEL TIROCINIO. Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall’Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda. Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell’Ente/Azienda ospitante. L’attività di tirocinio pratico è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni dell’Ente/Azienda sono tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall’Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell’Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura. Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale è obbligatoria, oltre ad essere richiesta per l’acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

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  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

  • VISTO la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l’art. 11, recante la delega al Governo all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, tra i quali la prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate e il ritiro del referto; - il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera f) che prevede l’ effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; - il Decreto del Ministro della Salute 8 luglio 2011 “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”; - il Decreto del Presidente del Consiglio 8 agosto 2013 “ Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»”; - il Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - l' Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; - il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 25 marzo 2020 "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica”; - l'art. 11 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio);