Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. 1. Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal decreto legislativo n. 81/2008 si stabilisce quanto segue: a) il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 50, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 81/2008; b) la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività; c) tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere: i. principi costituzionali e civilistici; ii. la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; iii. i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; iv. la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; v. la valutazione dei rischi; vi. l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; vii. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; viii. nozioni di tecnica della comunicazione; d) i corsi di formazione sono organizzati dall'Organismo paritetico regionale o in collaborazione con lo stesso; e) le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati. 2. Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. 1. Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal decreto legislativo n. 81/2008 626/1994, si stabilisce quanto segue:
a) il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 5019, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 81/2008626/1994;
b) la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
c) tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere:
i. principi costituzionali e civilistici;
ii. la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
iii. i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
iv. la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
v. la valutazione dei rischi;
vi. l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
vii. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
viii. nozioni di tecnica della comunicazione;
d) i corsi di formazione sono organizzati dall'Organismo paritetico regionale o in collaborazione con lo stesso;
e) le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
2. Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché purchè rispondenti ai requisiti su indicati.
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