Organismo paritetico nazionale Clausole campione

Organismo paritetico nazionale. L’Osservatorio di cui all’art.40 del vigente CCNL assume anche i seguenti compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: - promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali e coordinamento della loro attività; - promozione di attività formative dirette ai componenti degli organismi paritetici territoriali; - definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi in ambito locale; - promozione dello scambio di informazioni e di valutazione degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni.
Organismo paritetico nazionale. È costituita, all'interno dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, un'apposita sezione denominata Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro formato da 6 rappresentanti della Confcommercio e da 6 rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti. Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario. L'O.P.N. per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti: - promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli O.P.P. - promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Provinciali, di cui al successivo art. 13, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94, e coordinarne l'attività; - verificare l'avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici provinciali; - elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità in applicazione dell'art.22 comma 7 del D.Lgs. 626/94 per la dimensione e la tipologia delle imprese; - promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa; - promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali; - favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'U.E. e nazionali; - valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti; - ricevere dagli Organismi paritetici provinciali l'elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza. Per il settore Turismo tali funzioni sono svolte da una apposita sezione dell'Ente Bilaterale Nazionale Turismo, cui saranno apportate le conseguenti modifiche statutarie.
Organismo paritetico nazionale. E’ istituito l’Organismo paritetico nazionale (O.P.N.) composto da membri effettivi e supplenti designati dalle associazioni datoriali e sindacali firmatari del presente Accordo. L'O.P.N. assume i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro: · promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art.20 del DLgs n.626/94 e coordinamento della loro attività; · formazione diretta, tramite l'organizzazione di seminari e altre attività complementari dei componenti degli organismi paritetici territoriali; · definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale; · promozione e coordinamento degli interventi formativi, iniziative per l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di altri enti pubblici nazionali e comunitari; · promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni; · valutazione delle proposte normative comunitarie e nazionali anche al fine della individuazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni competenti.
Organismo paritetico nazionale. All’ Organismo paritetico nazionale (O.P.N.), di cui all' Accordo Applicativo (All. 4), sono attribuite le seguenti funzioni e compiti: a) promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali a norma dell’art. 2, comma 1, lettera ee) X.Xxx. 81/2008, di cui al successivo punto 2 e coordinamento delle loro attività; b) promozione, anche diretta, di attività formativa a favore dei componenti degli O.P.T.; a tal fine potranno essere organizzati corsi, seminari ed altre attività complementari, anche tramite l'Ente Bilaterale di cui all’art. 5; c) collaborazione, in funzione di surroga e/o di supplenza rispetto agli O.P.T., per qualunque causa resasi necessaria, nella attuazione degli interventi formativi di cui al Dlgs 81/2008; d) definizione e proposizione di buone prassi e linee guida in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che siano di riferimento per gli O.P.T.; e) promozione e coordinamento di interventi formativi, anche attraverso l'attivazione di canali di finanziamento da parte dell'Unione europea e di altri Enti pubblici comunitari, nazionali e/o locali; f) elaborazione e proposizione alle parti sociali di valutazione e pareri in merito alle normative, sia comunitarie che nazionali, inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro,e la prevenzione degli infortuni; g) indicazione agli O.P.T. di criteri interpretativi nei riguardi delle modalità di applicazione dell’ accordo di cui alla dichiarazione congiunta in calce al presente articolo; Le attività operative di segreteria necessarie per l'attuazione delle funzioni proprie dell'O.P.N. saranno assolte dall'Ente Bilaterale di cui all’art. 5.
Organismo paritetico nazionale. Costituzione, compiti e funzioni
Organismo paritetico nazionale a. E' costituito un Organismo paritetico nazionale per la sicurezza sul lavoro, formato da 4 rappresentanti dello SNA e dell'UNAPASS e da 4 rappresentanti della FISAC- CGIL, FIBA-CISL, UILCA, FNA. b. I rappresentanti potranno conferire delega scritta. c. Il suddetto Organismo paritetico nazionale opererà in piena autonomia funzionale. d. L'Opn per la sicurezza sul lavoro ha i seguenti compiti: 1. promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli Opr;
Organismo paritetico nazionale. All’ Organismo paritetico nazionale (O.P.N.), di cui all’Accordo Applicativo (All.
Organismo paritetico nazionale. L’Organismo Paritetico Nazionale deputato alla collaborazione con il soggetto formatore, attuatore ed organizzatore è l’OPNASP Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato con sede in Roma in Via del Consolato 6. OPNASP collabora in tutte le attività formative e di aggiornamento previste e disciplinate dal presente regolamento e normate dal D.lgs 81.2008 smi e Accordi Stato Regioni del 21.12.2011, del 22.02.2012 e del 07.07.2016, sull’intero territorio nazionale, per tutti i settori economici e produttivi rappresentati dall’as- sociazione datoriale.
Organismo paritetico nazionale a. È costituito un Organismo paritetico nazionale per la sicurezza sul lavoro, formato da 4 rappresentanti dello SNA e di CPMI Italia e da 4 rappresentanti di FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS. b. I rappresentanti potranno conferire delega scritta. c. Il suddetto Organismo paritetico nazionale opererà in piena autonomia funzionale. d. L'Opn per la sicurezza sul lavoro ha i seguenti compiti: 1. promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli Opr;

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  • Relazioni sindacali Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro (ITT) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Auto- nomo. Il rischio coperto è l’Inabilità Tempora- nea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è sogget- ta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitata- mente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 30 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 30 giorni imme- diatamente successivi. Il periodo di franchi- gia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante dal certificato medico. Tra- scorso il primo periodo di franchigia sopra in- dicato la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corri- sposto l’ulteriore 50% del massimale stesso. Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d’impiego (PI) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Xxxxxxx che abbia superato il periodo di prova. Il rischio coperto è la per- dita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertu- ra assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. Solo per la liquidazione della seconda quota, di impor- to pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 45 giorni. La Società, senza alcuna franchigia iniziale, corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di poliz- za dal primo giorno di Perdità dell’impiego ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corrisposto l’ulte- riore 50% del massimale stesso. Nel caso in cui il Contraente, successivamente alla Per- dità dell’impiego, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, la seconda quota pari al 50% del massimale non sarà dovuta. Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Pubblico o Non Lavoratore. Il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, in caso di sinistro de- rivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicura- tiva è sottoposta ad un primo periodo di fran- chigia di 5 giorni e ad un secondo periodo di ul- teriori 10 giorni immediatamente successivi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di Ricovero Ospedaliero (con pernottamento ed esclusi i day – hospital). Trascorso il primo periodo di franchigia la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indica- to nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di fran- chigia viene corrisposto l’ulteriore 50% del massimale stesso.

  • Liquidazione dei sinistri L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione. Le Compagnie non sono tenute a fornire alcuna copertura assicurativa e non sono obbligate a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possano esporle a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell’Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet: