Modalità di attuazione dell'accordo. Per la pratica realizzazione di quanto indicato nel presente allegato, le Parti stabiliranno a livello nazionale la misura del contributo da destinare all'Opn, sulla base dei seguenti criteri:
1. previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le agenzie attraverso l’Ente Bilaterale;
2. per le Regioni nelle quali eventualmente non fossero stati nominati gli RLST, le parti stipulanti iI presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminarne le cause, al fine di rimuoverle ovvero di adottare soluzioni alternative.
Modalità di attuazione dell'accordo a. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 11) ed al punto 6b le parti stabiliranno a livello regionale la misura del contributo da destinare all'Opr sulla base dei seguenti criteri:
1. previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende;
Modalità di attuazione dell'accordo. 1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un’equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione si concretizzerà attraverso attività di studio, formazione, ricerca, progettazione e sperimentazione, relativamente a tematiche d’interesse congiunto. In particolare, si evidenziano, tra gli altri, i seguenti settori di interesse: - Astrofisica delle Alte Energie e Astroparticelle; - Studi di ambienti estremi, utili anche per testare tecnologie per l’esplorazione spaziale; - Modificazioni di sistemi biologici dopo esposizione a microgravità reale o simulata; - Modificazioni di sistemi biologici dopo esposizione a differenti dosi e tipi di radiazioni; - Studi riguardanti l’origine della vita sulla Terra; - Sistemi biorigenerativi; - Radiobiologia e radioprotezione; - Analisi di genomi e metagenomi; - Biofilm e microbiota; - Osservazione della Terra; - Esplorazione del Sistema Solare.
4. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
5. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.
Modalità di attuazione dell'accordo. 1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un’equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione potrà articolarsi, attraverso successivi accordi attuativi, tramite:
a) progetti di comune interesse nei settori dell’Osservazione della Terra, delle Telecomunicazioni e della Navigazione satellitare;
b) la progettazione ed implementazione di un ecosistema dell’innovazione spaziale regionale per incentivare la collaborazione tra imprese, Università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore
c) la partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione in ambito nazionale, comunitario ed internazionale con particolare riferimento all’area mediterranea e ai Balcani;
d) progetti di comune interesse nell’ambito del "Piano Strategico Space Economy", con riferimento alle linee programmatiche “Telecomunicazioni satellitari (Mirror GovSatCom)” e “Supporto a Copernicus (Mirror Copernicus)”;
e) Progetti di didattica e formazione in coerenza con le attività previste in accordi tra ASI e Università del territorio.
f) collaborazioni interregionali finalizzate ad una più ampia condivisione cooperativa, a partire da considerazioni di prossimità geografica, con la Regione Basilicata ed il centro ASI “X. Xxxxxxx” ivi insediato;
g) progetti di comune interesse nell’ambito del Test Bed di Grottaglie, orientati allo sviluppo di nuove tecnologie, ad applicazioni istituzionali e sperimentali che includano anche nuovi concetti operativi per la Urban Air Mobility, e alla certificazione degli UAS, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione e navigazione satellitare;
h) Progetti di comune interesse nell’ambito dello Spazioporto di Grottaglie, con riferimento ad esperimenti scientifici, tecnologici e applicativi da condursi in ambiente suborbitale o con piattaforme stratosferiche;
4. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, Allegato A temp...
Modalità di attuazione dell'accordo. 1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un’equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. Qualora se ne valuti la necessità, ciascuna Parte potrà selezionare soggetti terzi da coinvolgere nello svolgimento delle attività proprie oggetto del presente Accordo.
Modalità di attuazione dell'accordo a. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 11) ed al punto 6b le parti stabiliranno a livello regionale la misura del contributo da destinare all'Opr sulla base dei seguenti criteri:
1. previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende;
2. per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza designati in base al punto 6b, concorrono le sole aziende interessate.
3. Successivamente al 2 marzo 1998, le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli Opr.
4. Per le regioni nelle quali eventualmente non fossero stati costituiti gli Opr, le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminarne le cause, al fine di rimuoverle ovvero di adottare soluzioni alternative, e conseguentemente di concordare congiuntamente la misura del contributo.
Modalità di attuazione dell'accordo. 1. La realizzazione dei progetti di cui al comma 3 dell’articolo 2 avverrà sulla base di un’equa compartecipazione e quindi in forma congiunta e coordinata attraverso il reciproco ricorso al personale e alle dotazioni delle Università operante sia nelle sedi del Consorzio che in quelle delle sedi naturali di appartenenza.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. Con riferimento a ciascun progetto, le Parti potranno, se necessario, sottoscrivere apposite Convenzioni operative.
4. Le Convenzioni operative dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, la definizione degli oneri finanziari e delle loro modalità di erogazione, i deliverables e le milestones, il regime e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile ai risultati scientifici e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività progettuali.
5. Le Convenzioni operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni
Modalità di attuazione dell'accordo. Al fine di dare attuazione agli obiettivi individuati dal presente accordo, i soggetti firmatari procederanno alla definizione di Protocolli operativi volti a sistematizzare gli interventi già in essere e ad individuare efficaci processi di realizzazione delle azioni progettuali consolidate o innovative, prevedendo specifiche connessioni con altri soggetti istituzionali e del Terzo Settore presenti sul territorio.
Modalità di attuazione dell'accordo. Si conferma anche per il periodo 2023 – 2025, l’articolazione del progetto, da svolgere prevalentemente presso i locali della Scuola Superiore di Polizia, secondo il percorso di seguito descritto:
Modalità di attuazione dell'accordo. 1. Le Università aderenti al presente Accordo potranno presentare a Regione Lombardia la propria offerta formativa per i percorsi di apprendistato in alta formazione per il conseguimento della laurea e/o della laurea magistrale, nei tempi e secondo le modalità che verranno stabilite nelle Linee Guida definite d’intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale.
2. Il finanziamento dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del presente Accordo sarà riconosciuto per ciascuno studente a fronte dell’effettiva assunzione con contratto di apprendistato ex art. 50 D.Lgs 276/2003 e s.m.i. e previa approvazione da parte della competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della proposta di offerta formativa presentata dall’Università.