Common use of Contenuti Clause in Contracts

Contenuti. Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale. Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate: - alla maggiore occupazione; - alla qualità dei contratti di lavoro; - all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti: - al licenziamento discriminatorio; - al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; - all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Del Terziario, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contenuti. Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito nell’ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale. Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica un’ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia dell’efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'artall’art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 n.148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate: - alla maggiore occupazione; - alla qualità dei contratti di lavoro; - all'adozione all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione all’emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio all’avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione l’introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario dell’orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti: - al licenziamento discriminatorio; - al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; - all'inizio all’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Di Inserimento 53, Contratto Di Inserimento 53

Contenuti. Al Sono oggetto del presente accordo: - obiettivi di salute; - appropriatezza prescrittiva farmaceutica: obiettivi e costituzione fondo retribuzione di risultato; - riunioni di AFT: promozione della partecipazione e retribuzione; - indennità di xxxxxxxxxxxxxxx, collaboratore di studio e infermiere; - cooperative mediche; - formazione; - prenotazione Cup; - uso di ambulatori pubblici da parte dei MMG. Le parti si riservano di decidere integrazioni o modifiche al presente accordo, qualora se ne ravvisasse la necessità a seguito di difficoltà applicative o di ulteriori valutazioni di merito. Delibera G.R.T. n. 1015 del 17/10/2005 “Recepimento preaccordo regionale; - Delibera G.R.T. n. 216 del 27/3/2006 ”Accordo regionale dei medici di assistenza primaria; - A.C.N. 2009”- “Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi recepito con atto d’intesa della Conferenza Stato – Regioni del 29/7/2009”; - D.G.R.T. n. 1231 del 28/12/2012 “Accordo Integrativo regionale per la Medicina Generale”. Gli obiettivi di salute (art.59, lett.B, punto 15 dell’A.C.N.” specifici programmi di attività finalizzati al governo clinico”) per l’anno 2018 riguardano la fibrillazione atriale e il calcolo della prevalenza della ipertensione arteriosa. I compensi per gli obiettivi di salute, di cui all’art.59, lett.B, punto 15 dell’A.C.N., pari a € 3,08 per assistito, verranno ripartiti secondo livello le seguenti modalità: a ciascun obiettivo di contrattazione territorialesalute viene assegnato un compenso pari a 1/3 di € 3,08 per assistito in carico, secondo le Associazioni imprenditoriali territoriali seguenti modalità: Obiettivi di Salute anno 2018 Peso Fibrillazione atriale 33% Terapia anticoagulante nei pazienti con fibrillazione atriale 33% Prevalenza dell’ipertensione arteriosa 33% La fibrillazione atriale (FA) rappresenta un problema di primaria importanza per incidenza, prevalenza, morbilità e mortalita'. Questa patologia aritmica aumenta di 4-5 volte il rischio di eventi embolici e cardiovascolari mortali. E' pertanto importante stimare la prevalenza della FA e valutare l'appropriatezza dei trattamenti posti in essere per la prevenzione del tromboembolismo .Si presume che la prevalenza della fibrillazione atriale sia circa il doppio di quella riportata in letteratura e che la terapia anticoagulante orale sia sottoutilizzata. Questi e altri sono risultati della survey italiana sui percorsi diagnostici e terapeutici per la cura della fibrillazione atriale, realizzata dall’Area Aritmie dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) con la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) (Vedi Allegato A) La TAO (terapia anticoagulante orale) è una terapia che espone il paziente a rischio di gravi eventi emorragici e che necessita pertanto di monitoraggio continuo, ma anche i nuovi farmaci anticoagulanti (NAO) nella pratica clinica dei MMG sembrano gravati da una maggiore incidenza di effetti collaterali rispetto a quanto emerge dai trials clinici effettuati in popolazioni selezionate. I NAO necessitano pertanto di una verifica dell’efficacia e della sicurezza su vasta scala nelle abituali situazioni di impiego. L’estrazione dei dati permette di valutare la reale prevalenza della FA, la percentuale dei pazienti trattati e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie percentuali di utilizzo dei due sottogruppi terapeutici e può rappresentare il punto di partenza per ulteriori studi riguardanti l’appropriatezza della scelta terapeutica. I dati estratti saranno oggetto di valutazione congiunta da parte del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate Dipartimento della Medicina Generale, del Dipartimento Medico e del Dipartimento del Farmaco per valutare la necessità di azioni rivolte a incentivare l’appropriatezza Il Medico di Medicina Generale compila l’elenco dei propri assistiti di età maggiore o uguale di 65 anni con codice fiscale valido affetti da fibrillazione atriale secondo la definizione di “caso” corrispondente ai criteri diagnostici AIAC 2013 (1), codice 427.3 classificazione ICD9CM, specificando per ogni paziente il punteggio CHA2DS2-VASc. L’obiettivo si considera raggiunto se: - l’elenco di patologia è costituito da almeno il 4% degli assistiti di età maggiore o uguale a 65 anni in carico al medico e se lo score CHA2DS2-VASc è stato misurato almeno una volta all’anno in almeno 60% dei pazienti inseriti nell’elenco di patologia. L’estrazione dei dati dagli archivi informatici dei MMG permette una verifica della prevalenza della FA nella popolazione della ASL Toscana nord ovest rispetto a quanto risulta dagli studi epidemiologici. In caso di prevalenza inferiore, legata a fattori oggettivi e non a mancata registrazione in cartella clinica informatizzata, il medico potrà presentare idonea documentazione che sarà valutata congiuntamente dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione Direttore del Dipartimento della Medicina Generale e dal Direttore della Sanità Territoriale e sottoposta al parere del comitato aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale. Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In fonte dei dati è il data base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate: - alla maggiore occupazione; - alla qualità dei contratti di lavoro; - all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti: - al licenziamento discriminatorio; - al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; - all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.dmmg.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

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Samples: Accordo Aziendale (a.i.a.) Anno 2018 2019 Per La Medicina Generale

Contenuti. Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale. Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate: - alla maggiore occupazione; - alla qualità dei contratti di lavoro; - all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti: - al licenziamento discriminatorio; - al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; - all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue: Le parti concordano di sostituire l'articolo 6 come segue:

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Contenuti. Al secondo livello di contrattazione territorialePer la formazione degli apprendisti ai sensi del Decreto Ministeriale 20 maggio 1999, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.lattua- tivo dell’art. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale16 della legge 196/97, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal faranno riferimento ai contenuti formativi ela- borati a titolo sperimentale dalle Parti stipulanti il presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennaleCCNL. Le Associazioni imprenditoriali territoriali attività` formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e le strutture territoriali contenuti a carat- tere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale, sia quelli a carattere professionalizzan- te, andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l’acquisizione delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di attività’ aziendale di riferimento. Le attività formative di cui al Capo III all art. 2 lett. A) del presente titolodecreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel Decreto ministeriale 20 maggio1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzatecontenuti: - alla maggiore occupazione; competenze relazionali - alla qualità dei contratti di lavoro; organizzazione ed economia - all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavorolavoro - sicurezza sul lavoro I contenuti di cui all art. Tali intese2 lett. B) del decreto del ministro del lavoro 8 aprile 1998 e le com- petenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerentiindividuati nel Decreto ministeriale 20 maggio 1999: - al licenziamento discriminatorio; conoscere i prodotti e i servizi di settore e contesto aziendale - al licenziamento conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; professionalità’ - all'inizio del periodo conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di gravidanza fino al termine lavoro - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro ( attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) - conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale - conoscere le innovazione di prodotto, di processo e di contesto Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/ matematiche sarà’ effettuato all’interno dei periodi di interdizione al lavoro moduli trasversali e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.dprofessionalizzanti.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

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Samples: Cessione Di Ramo Di Azienda