Common use of Contenuti Clause in Contracts

Contenuti. Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale. Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate: - alla maggiore occupazione; - alla qualità dei contratti di lavoro; - all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti: - al licenziamento discriminatorio; - al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; - all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contenuti. Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito nell’ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale. Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica un’ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia dell’efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'artall’art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 n.148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate: - alla maggiore occupazione; - alla qualità dei contratti di lavoro; - all'adozione all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione all’emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio all’avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione l’introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario dell’orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti: - al licenziamento discriminatorio; - al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; - all'inizio all’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Terziario, c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi

Contenuti. Al secondo 1. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla legge e dal presente C.C.N.L., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale. 2. Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate: a. forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro; b. eventuale riduzione dell’orario di lavoro (ROL); c. determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell’azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali. Determinazione degli elementi economici “Premio presenza” con la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali partecipazione e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie produttività dei lavoratori e “Indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto”; d. qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello Contratto; e. ammissibilità e modalità di contrattazione aziendalepagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione; f. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale. Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente Contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali; g. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa; h. determinazione dei turni feriali; i. eventuale ricorso a collaborazioni coordinate e continuative o a stages; j. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da realizzarsi per il tramite del Fondo Formazienda; k. possibilità di stabilire diverse percentuali per il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato; l. possibilità di prevedere una diversa articolazione e percentuale di ricorso al lavoro supplementare per i lavoratori part-time; m. possibilità di rimodulare il periodo di prova, il periodo di preavviso ed il periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio; n. possibilità di derogare alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato; o. possibilità di stabilire percentuali diverse dei lavoratori da assumere con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in funzione di parametri quali l’area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale; p. possibilità di prevedere specifiche ipotesi di modifica della vacanza contrattuale minima tra la stipula di un contratto a tempo determinato e l’altro (c.d. stop & go); q. in ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Terziario, disciplina di specifiche ipotesi per l’applicazione del diritto di precedenza; r. possibilità di individuare le ipotesi in cui al Capo III sia prevista, per il contratto di lavoro intermittente, l’indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l’importo che non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; s. possibilità di modificare il piano formativo individuale dell’apprendista anche in modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente titoloCCNL; t. possibilità di determinare ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purché nell’ambito della medesima categoria legale; u. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie; v. possibilità di definizione di sistemi di welfare integrativi (es. asili nido ecc); w. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, anche aziendale, dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio o che siano autorizzate dalla Parti mediante sigla in assistenza. 3. Per quanto attiene gli istituti che possono dar luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa si fa riferimento a quanto previsto dalle normative di legge e dalle relative circolari esplicative nonché agli Accordi Interconfederali in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati istituti contrattuali che, nel rispetto delle condizioni poste della normativa vigente, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate: - alla maggiore occupazione; - alla qualità dei contratti di lavoro; - all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione del lavoro irregolare; - dar luogo agli incrementi di competitività e cui sopra: il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche, il lavoro notturno, a turno o festivo, le ore di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratorer.o.l., la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese, invece, banca ore ed ex festività non possono disciplinare gli aspetti inerenti: - al licenziamento discriminatorio; - al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; - all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.dfruite.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi

Contenuti. Al secondo 1) Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall’Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. , che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall' ISFOL. 2) E’ prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. 3) L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio. 4) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti: a. accoglienza, valutazione del livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali ingresso e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie definizione del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale. Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico patto formativo; b. competenze relazionali; c. organizzazione ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate: - alla maggiore occupazione; - alla qualità dei contratti di lavoro; - all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la economia; d. disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese; e. sicurezza sul lavoro. 5) I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi: a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, invecemacchinari e strumenti di lavoro); e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; f. conoscere le innovazioni di prodotto, non possono disciplinare gli aspetti inerenti: - al licenziamento discriminatorio; - al licenziamento di processo e di contesto; 6) Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. 7) Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; - all'inizio del periodo sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali. 8) L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning. 9) Ogni altro tipo di gravidanza fino al termine dei periodi attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.dlavoro.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Contenuti. Al secondo livello di contrattazione territorialePer la formazione degli apprendisti ai sensi del Decreto Ministeriale 20 maggio 1999, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.lattua- tivo dell’art. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale16 della legge 196/97, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal faranno riferimento ai contenuti formativi ela- borati a titolo sperimentale dalle Parti stipulanti il presente c.c.n.l. a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennaleCCNL. Le Associazioni imprenditoriali territoriali attività` formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e le strutture territoriali contenuti a carat- tere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale, sia quelli a carattere professionalizzan- te, andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l’acquisizione delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di attività’ aziendale di riferimento. Le attività formative di cui al Capo III all art. 2 lett. A) del presente titolodecreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel Decreto ministeriale 20 maggio1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono. In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzatecontenuti: - alla maggiore occupazione; competenze relazionali - alla qualità dei contratti di lavoro; organizzazione ed economia - all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; - all'emersione del lavoro irregolare; - agli incrementi di competitività e di salario; - alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali; - agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano: - gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; - le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale; - i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; - il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; - la disciplina dell'orario di lavoro; - le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavorolavoro - sicurezza sul lavoro I contenuti di cui all art. Tali intese2 lett. B) del decreto del ministro del lavoro 8 aprile 1998 e le com- petenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerentiindividuati nel Decreto ministeriale 20 maggio 1999: - al licenziamento discriminatorio; conoscere i prodotti e i servizi di settore e contesto aziendale - al licenziamento conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; professionalità’ - all'inizio del periodo conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di gravidanza fino al termine lavoro - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro ( attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) - conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale - conoscere le innovazione di prodotto, di processo e di contesto Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/ matematiche sarà’ effettuato all’interno dei periodi di interdizione al lavoro moduli trasversali e fino a 1 anno di età del bambino; - al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento. N.dprofessionalizzanti.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:

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Samples: CCNL Trasporto Merci