Contestazione in ordine alla sussistenza dei vizi Clausole campione

Contestazione in ordine alla sussistenza dei vizi. Il Fornitore e’ tenuto a consegnare il Prodotto esente da vizi e conforme alle specifiche dell’ordine. Il Cliente, in ipotesi di sussistenza di vizi nel Prodotto, dovrà, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna, in caso di vizi palesi, ed entro otto giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti, comunque entro un mese dalla consegna, contestare il Prodotto fornito inviando al Fornitore idonea comunicazione scritta contenente l’elenco dei difetti o vizi, il numero di pezzi sui quali gli stessi sono stati riscontrati, le modalità attraverso le quali le verifiche sono state realizzate, il numero del lotto ed ogni elemento utile per consentire al Fornitore l’esatta identificazione del Prodotto oggetto di contestazione. Il Cliente, se richiesto dal Fornitore, dovrà restituire, a propria cura e spese, il Prodotto oggetto di contestazione. Il Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, potrà riparare il prodotto rinviandolo al Cliente. In tal caso il Fornitore sopporterà i costi di trasporto. Ove il Fornitore non riscontri la presenza dei vizi o dei difetti lamentati, il Fornitore inviterà il Cliente presso il proprio stabilimento per congiuntamente valutare le risultanze delle proprie indagini, dopo di che il Prodotto sarà nuovamente inviato al Cliente a sue spese. Il Fornitore, comunque, potrà, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere alla sostituzione del Prodotto contestato inviandone di nuovo al Cliente. In nessun caso, salvo che il Fornitore opti per la sostituzione integrale del Prodotto, il Cliente potrà sospendere il pagamento del Prodotto oggetto di contestazione. Il Cliente non potrà per nessuna ragione autonomamente effettuare o far realizzare da terzi lavorazioni o interventi sul prodotto. In tale ipotesi il Prodotto non sarà più garantito ne’ al Fornitore potrà essere fatto carico di responsabilità alcuna. Qualora il Cliente, in presenza di vizi o difetti evidenti, decida di non darne informativa al Fornitore ed utilizzi o ceda il prodotto stesso, perderà ogni diritto alla sostituzione, alla riparazione ed alla garanzia. In ogni caso, salvo richiesta contraria inviata dal Fornitore al Cliente, sarà a carico del Cliente, se ancora presso il medesimo, lo smaltimento del Prodotto oggetto di contestazione. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di Prodotto non esonerano il...
Contestazione in ordine alla sussistenza dei vizi. MECAVIT S.r.l. è tenuta a consegnare il Prodotto esente da vizi e conforme alle specifiche dell’ordine. Il Cliente, in ipotesi di sussistenza di vizi nel Prodotto, dovrà, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna - in caso di vizi palesi, ed entro otto giorni dalla scoperta - in caso di vizi occulti, e comunque entro un mese dalla consegna, inviare a MECAVIT S.r.l. idonea comunicazione scritta contenente i seguenti dati: - Tipologia del prodotto - Quantità coinvolta - Descrizione dettagliata dell’anomalia riscontrata - Riferimenti relativi al DDT di consegna - Nr. di lotto Mecavit riportato su ogni etichetta - Foto dei campioni oggetto della contestazione Non saranno accettati resi di materiale non preventivamente concordati con l’ufficio commerciale di MECAVIT S.r.l. In caso contrario, MECAVIT S.r.l. respingerà il materiale a spese del mittente. Il Cliente, se richiesto da MECAVIT S.r.l., potrà restituire il Prodotto oggetto di contestazione. MECAVIT S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, potrà riparare il prodotto rinviandolo al Cliente. In tal caso MECAVIT S.r.l. sopporterà i costi di ripristino e trasporto. Ove MECAVIT S.r.l. non riscontri la presenza dei vizi o dei difetti lamentati, MECAVIT S.r.l. inviterà il Cliente presso il proprio stabilimento per congiuntamente valutare le risultanze delle proprie indagini, dopodiché il Prodotto sarà nuovamente inviato al Cliente a sue spese. Il Cliente non potrà, per alcuna ragione, effettuare autonomamente o far realizzare da terzi lavorazioni o interventi sul prodotto. In tale ipotesi il Prodotto non sarà più garantito né a MECAVIT S.r.l. potrà essere fatto carico di responsabilità alcuna. Nel caso in cui venga fornito da MECAVIT S.r.l. un prodotto privo di selezione effettuata con apposita apparecchiatura, poiché non richiesta in fase d’ordine, i criteri di accettazione in termini di qualità sono quelli previsti dalla norma UNI EN ISO 3269. Mecavit S.r.l. non accetterà alcun addebito per costi di gestione o selezione sostenuti dal Cliente. Qualora il Cliente, in presenza di vizi o difetti evidenti, decida di non darne informativa a MECAVIT S.r.l. ed utilizzi o ceda il prodotto stesso, perderà ogni diritto alla sostituzione, alla riparazione ed alla garanzia. In ogni caso, salvo richiesta contraria inviata da MECAVIT S.r.l. al Cliente, sarà a carico del Cliente, se ancora presso il medesimo, lo smaltimento del Prodotto oggetto...

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  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto. 2. Nel verbale di consegna, oltre a quanto prescritto all’art. 79 del regolamento generale, dovrà risultare: a) l’eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore ed il deposito presso l’Istituto del relativo atto notarile; b) la nomina del direttore tecnico e del Capo cantiere; c) il deposito, presso l’Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al presente CSA; d) il deposito, presso l’Istituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; l’appaltatore trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. e) il deposito del programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 dell’art. 38 del regolamento; f) l’accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore; g) la consegna, al Coordinatore per l’esecuzione, del piano operativo di sicurezza del datore di lavoro dell’impresa di cui all’art. 96 lett. f) del Dlgs. 81/2008; h) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, presso l’INAIL e presso le Casse edili; i) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; j) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) i) e j) dovrà essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori di ciascuna altra impresa man mano operante in cantiere. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • Direzione dei lavori 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.