CONTESTAZIONI E PENALITA’. Nel corso della vigenza contrattuale, con cadenza periodica, verrà riscontrato, a seguito di apposita relazione sottoscritta dai responsabili dei servizi interessati, il rispetto degli impegni tecnici e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e manutentiva. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento relativi alle attrezzature sono così previsti: per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, l’installazione, la messa in opera ed il collaudo delle apparecchiature, la ASL potrà applicare una penalità giornaliera di € 500,00. Oltre il 15° giorno lavorativo di ritardo l’ASL potrà recedere dal contratto; per ogni giorno di calendario di fermo macchina, l’ASL potrà su segnalazione del Responsabile del Laboratorio, applicare una penale giornaliera di € 2.000,00. I giorni di fermo macchina inizieranno a conteggiarsi a partire dalla 48 ore solari successive alla richiesta di intervento effettuata dal reparto telefonicamente e confermata via fax. Qualora i giorni di fermo macchina superino la normale tolleranza, fermo restando l’applicazione delle penalità di cui sopra, l’ASL ha il diritto di risolvere il contratto. La normale tolleranza viene stabilita in 8 giorni nel corso del 1° anno; 15 giorni nell’arco del biennio; 20 giorni nell’arco del triennio con aumento di 4 giorni per ognuno dei restanti anni contrattuali. Per ogni giorno di calendario di ritardo nelle consegne dei prodotti, con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% del valore della merce non consegnata. L’ASL potrà recedere dal contratto nel caso in cui i ritardi abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza stabilita in 5 consegne ritardate nel corso di ogni anno di vigenza contrattuale. Qualora l’ASL, a suo insindacabile giudizio, decida di non recedere dal contratto la penale sarà calcolata da un minimo del 30% ad un massimo del 60% della merce consegnata in ritardo. In caso di mancata sostituzione della merce contestata per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% della merce non sostituita. Per i ritardi superiori alla normale tolleranza si applicano le disposizioni di cui sopra. Agli importi delle penali suindicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: Maggiori spese per acquisti sul libero mercato; Maggior costo derivante dall’aggiudicazione alla ditta che segue in graduatoria; Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più. Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di prelievo dal deposito cauzionale. Resta inteso che tutte le contestazioni verranno effettuate per iscritto con diritto dell’aggiudicatario a giustificazioni.
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Samples: Fornitura Di Servizi E Sistemi Per Laboratori Analisi
CONTESTAZIONI E PENALITA’. Nel 1. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, con cadenza periodica, verrà riscontrato, a seguito di apposita relazione sottoscritta dai responsabili dei servizi interessati, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e manutentiva. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento relativi alle attrezzature sono così previsti: per previste:
A. Per ogni giorno lavorativo solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, l’installazioneinstallazione e per la verifica di conformità , la messa in opera ed il collaudo delle apparecchiature, la ASL potrà applicare sarà dovuta una penalità in misura giornaliera di € 500,00. Oltre il 15° giorno lavorativo di ritardo l’ASL potrà recedere dal contratto; compresa tra lo 0,3 per ogni giorno di calendario di fermo macchinamille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale (relativamente al punto 1.1 del precedente articolo 4), l’ASL potrà su segnalazione e comunque complessivamente non superiore al 10%, in misura correlata, a discrezione del Responsabile del LaboratorioRUP, applicare una penale giornaliera di € 2.000,00. I giorni di fermo macchina inizieranno a conteggiarsi a partire dalla 48 ore solari successive alla richiesta di intervento effettuata dal reparto telefonicamente e confermata via faxall’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora i giorni di fermo macchina superino la normale tolleranzal’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, fermo restando l’applicazione delle penalità legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, l’ASL a discrezione della ASL, potranno essere raddoppiate. In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, la ASL ha il diritto di risolvere il contrattocontratto (clausola risolutiva espressa ex art. La normale tolleranza viene stabilita in 8 giorni nel corso 1456 del 1° anno; 15 giorni nell’arco del biennio; 20 giorni nell’arco del triennio con aumento di 4 giorni per ognuno dei restanti anni contrattualiCodice Civile). Per ogni giorno difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di calendario di ritardo nelle consegne dei prodotti, con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% del valore della merce non consegnata. L’ASL potrà recedere dal contratto nel caso in cui i ritardi abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza stabilita in 5 consegne ritardate nel corso di ogni anno di vigenza contrattuale. Qualora l’ASL, a suo insindacabile giudizio, decida di non recedere dal contratto la penale sarà calcolata da un minimo del 30% ad un massimo del 60% della merce consegnata in ritardo. insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. In caso di mancata sostituzione guasti o malfunzionamenti del sistema fornito verrà valutato il relativo servizio di assistenza tecnica. Tale valutazione verrà effettuata solo su guasti ad elevata gravità, quando cioè il problema riscontrato determini l’impossibilità di utilizzare il sistema ed avverrà mediante misurazione dei tempi di risoluzione del guasto. In particolare, verranno misurati i livelli dell’UPTIME nel rispetto dei tempi di servizio riportati nell’allegato A o a quelli, eventualmente migliorati, proposti dalla Ditta all’interno della merce contestata sua offerta tecnica: I criteri utilizzati per ogni giorno il calcolo della penalità annua da applicare sono i seguenti: ⚫ Orario apertura del disservizio (guasto, anomalia, malfunzionamento): Orario di calendario avvenuto disservizio rilevato dalla chiamata e dalla sua registrazione: Tcd ⚫ Orario chiusura del disservizio: Orario di ritardo rispetto rimessa in servizio rilevato dalla registrazione di chiusura della chiamata: Tre ⚫ Tempo di disservizio: Periodo in cui permane il disservizio: Td = (Tre - Tcd) ⚫ Tempo di servizio nell’anno: Tempo di servizio richiesto nell’arco dell’anno (n° di ore di utilizzo previsto giornaliero x n° giorni di utilizzo previsto annuo): T = 2500 ⚫ Tempo di disservizio nell’anno: Durata su base annua del disservizio a partire dall’orario di apertura e fino alla dovuta sostituzione l’ASL potrà applicare una penale pari al 10chiusura del disservizio: Td anno = ∑(Tre — Tcd ) (per anno) Disservizio nel corso dell’anno (UPTIME): rapporto tra il tempo totale del disservizio nell’arco dell’anno e le ore/anno di erogazione del servizio: UPT = (T - Td-anno)/ T X 100 L > 98% della merce (per anomalie “bloccanti”; > 90%, per anomalie “non sostituita. Per i ritardi superiori alla normale tolleranza si applicano le disposizioni di cui sopra. Agli importi delle penali suindicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: Maggiori spese per acquisti sul libero mercatobloccanti”, come previsto nell’allegato A; Maggior costo derivante dall’aggiudicazione alla ditta che segue in graduatoria; Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più. Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di prelievo dal deposito cauzionale. Resta inteso che tutte le contestazioni verranno effettuate per iscritto Penale con diritto dell’aggiudicatario a giustificazioni.applicabilità annua:
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Samples: Capitolato Tecnico
CONTESTAZIONI E PENALITA’. Nel 1. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, con cadenza periodica, verrà riscontrato, a seguito di apposita relazione sottoscritta dai responsabili dei servizi interessati, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e manutentiva. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento relativi alle attrezzature sono così previsti: per previste:
A. Per ogni giorno lavorativo solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, per il collaudo o per l’installazione, la messa in opera ed il collaudo delle apparecchiature, la ASL potrà applicare sarà dovuta una penalità in misura giornaliera di € 500,00. Oltre il 15° giorno lavorativo di ritardo l’ASL potrà recedere dal contratto; compresa tra lo 0,3 per ogni giorno di calendario di fermo macchinamille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, l’ASL potrà su segnalazione e comunque complessivamente non superiore al 10%, in misura correlata, a discrezione del Responsabile del LaboratorioRUP, applicare una penale giornaliera di € 2.000,00. I giorni di fermo macchina inizieranno a conteggiarsi a partire dalla 48 ore solari successive alla richiesta di intervento effettuata dal reparto telefonicamente e confermata via faxall’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora i giorni di fermo macchina superino la normale tolleranzal’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, fermo restando l’applicazione delle penalità legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, l’ASL a discrezione della ASL, potranno essere raddoppiate. In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, la ASL ha il diritto di risolvere il contrattocontratto (clausola risolutiva espressa ex art. La normale tolleranza viene stabilita in 8 giorni nel corso 1456 del 1° anno; 15 giorni nell’arco del biennio; 20 giorni nell’arco del triennio con aumento di 4 giorni per ognuno dei restanti anni contrattualiCodice Civile). Per ogni giorno difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di calendario di ritardo nelle consegne dei prodotti, con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% del valore della merce non consegnata. L’ASL potrà recedere dal contratto nel caso in cui i ritardi abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza stabilita in 5 consegne ritardate nel corso di ogni anno di vigenza contrattuale. Qualora l’ASL, a suo insindacabile giudizio, decida di non recedere dal contratto la penale sarà calcolata da un minimo del 30% ad un massimo del 60% della merce consegnata in ritardo. insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. In caso di mancata sostituzione guasti o malfunzionamenti del sistema fornito verrà valutato il relativo servizio di assistenza tecnica. Tale valutazione verrà effettuata solo su guasti ad elevata gravità, quando cioè il problema riscontrato determini l’impossibilità di utilizzare il sistema ed avverrà mediante misurazione dei tempi di risoluzione del guasto. In particolare, verranno misurati i livelli dell’UPTIME nel rispetto dei tempi di servizio riportati nell’allegato A o a quelli, eventualmente migliorati, proposti dalla Ditta all’interno della merce contestata sua offerta tecnica: I criteri utilizzati per ogni giorno il calcolo della penalità annua da applicare sono i seguenti: ⚫ Orario apertura del disservizio (guasto, anomalia, malfunzionamento): Orario di calendario avvenuto disservizio rilevato dalla chiamata e dalla sua registrazione: Tcd ⚫ Orario chiusura del disservizio: Orario di ritardo rispetto rimessa in servizio rilevato dalla registrazione di chiusura della chiamata: Tre ⚫ Tempo di disservizio: Periodo in cui permane il disservizio: Td = (Tre - Tcd) ⚫ Tempo di servizio nell’anno: Tempo di servizio richiesto nell’arco dell’anno (n° di ore di utilizzo previsto giornaliero x n° giorni di utilizzo previsto annuo): T = 2500 ⚫ Tempo di disservizio nell’anno: Durata su base annua del disservizio a partire dall’orario di apertura e fino alla dovuta sostituzione l’ASL potrà applicare una penale pari chiusura del disservizio: Td anno = (Tre — Tcd )i Disservizio nel corso dell’anno (UPTIME): rapporto tra il tempo totale del disservizio nell’arco dell’anno e le ore/anno di erogazione del servizio: UPT = (T - Td-anno)/ T X 100 Percentuale relativa al 10livello di servizio: L > 80 % della merce (per anomalie “bloccanti”; - 90%, per anomalie “non sostituita. Per i ritardi superiori alla normale tolleranza si applicano le disposizioni di cui sopra. Agli importi delle penali suindicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: Maggiori spese per acquisti sul libero mercato; Maggior costo derivante dall’aggiudicazione alla ditta che segue in graduatoria; Oneri di natura organizzativabloccanti”, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più. Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di prelievo dal deposito cauzionale. Resta inteso che tutte le contestazioni verranno effettuate per iscritto con diritto dell’aggiudicatario a giustificazioni.come previsto nell’allegato D;
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto
CONTESTAZIONI E PENALITA’. Nel corso della vigenza contrattualeIl concessionario nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, con cadenza periodica, verrà riscontrato, a seguito ha l’obbligo di apposita relazione sottoscritta dai responsabili dei servizi interessati, seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il rispetto degli impegni tecnici servizio stesso e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e manutentivatutte le disposizioni del presente capitolato Speciale d’Appalto. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento relativi alle attrezzature sono così previsti: per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, l’installazione, la messa in opera ed il collaudo delle apparecchiature, la ASL potrà applicare una penalità giornaliera di € 500,00. Oltre il 15° giorno lavorativo di ritardo l’ASL potrà recedere dal contratto; per ogni giorno di calendario di fermo macchina, l’ASL potrà su segnalazione del Responsabile del Laboratorio, applicare una penale giornaliera di € 2.000,00. I giorni di fermo macchina inizieranno a conteggiarsi a partire dalla 48 ore solari successive alla richiesta di intervento effettuata dal reparto telefonicamente e confermata via fax. Qualora i giorni di fermo macchina superino la normale tolleranza, fermo restando l’applicazione delle penalità Il concessionario qualora non attenda o violi gli obblighi di cui sopra, l’ASL ha il diritto è tenuto al pagamento di risolvere il contratto. La normale tolleranza viene stabilita in 8 giorni nel corso del 1° anno; 15 giorni nell’arco del biennio; 20 giorni nell’arco del triennio con aumento di 4 giorni per ognuno dei restanti anni contrattualiuna penalità che varia secondo la gravità dell’infrazione. Per ogni giorno violazione verrà avviata la procedura di calendario contestazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC appositamente fornito dal concessionario. Entro 10 giorni dalla data di ritardo nelle consegne dei prodottiricevimento della contestazione scritta, con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% del valore della merce non consegnata. L’ASL potrà recedere dal contratto nel caso in cui i ritardi abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza stabilita in 5 consegne ritardate nel corso di ogni anno di vigenza contrattuale. Qualora l’ASL, a suo insindacabile giudizio, decida di non recedere dal contratto la penale sarà calcolata da un minimo del 30% ad un massimo del 60% della merce consegnata in ritardoil concessionario deve fornire le proprie controdeduzioni scritte. In caso di mancata sostituzione mancato invio nei termini o di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le misure previste nel presente articolo. Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione al concessionario entro 30 giorni dalle controdeduzioni o, in mancanza, della merce contestata scadenza del termine per ogni giorno la presentazione delle stesse. Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento. L'applicazione delle sanzioni, qualora il servizio diventasse insoddisfacente, non impedisce l'applicazione delle norme di calendario risoluzione contrattuale, anche prima della scadenza. Le penalità previste sono le seguenti: ♦ da € 1.000,00 a € 10.000,00 (a discrezione del Comune) per impiego di ritardo rispetto alimenti contaminati batteriologicamente da microorganismi patogeni, oltre alla dovuta sostituzione l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% della merce non sostituita. Per i ritardi superiori alla normale tolleranza si applicano le disposizioni di cui sopra. Agli importi delle penali suindicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: Maggiori spese per acquisti sul libero mercato; Maggior costo derivante dall’aggiudicazione alla ditta che segue in graduatoria; Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più. Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di avvio del procedimento di risoluzione del contratto; ♦ da € 1.000,00 a € 10.000,00 (a discrezione del Comune) per impiego di alimenti o fornitura pasti contaminati chimicamente (a puro titolo di esempio: metalli pesanti, fitofarmaci, pesticidi) tali da essere inidonei all’alimentazione umana, oltre alla possibilità di avvio del procedimento di risoluzione del contratto; ♦ da € 500,00 a € 1.000,00 (a discrezione del Comune) per mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica; ♦ € 500,00 per mancato o non corretto prelievo dal deposito cauzionale. Resta inteso dei campioni rappresentativi del pasto; ♦ da € 500,00 a € 1.000,00 (a discrezione del Comune) per rinvenimento di corpi estranei, sia organici che tutte le contestazioni verranno effettuate inorganici, nelle derrate stoccate in Centro di Cottura o nei pasti veicolati consegnati alle singole sedi di ristorazione; ♦ da € 500,00 a € 1.000,00 (a discrezione del Comune) per iscritto con diritto dell’aggiudicatario inadeguata igiene degli utensili e delle attrezzature utilizzate nelle fasi di produzione e di distribuzione, inadeguata igiene degli automezzi che veicolano i pasti; ♦ € 500,00 per mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale operante nel Centro di Cottura, addetto ai trasporti pasti, addetto alla distribuzione pasti e rigoverno dei locali; ♦ da € 500,00 a giustificazioni.€ 1.000,00 (a discrezione del Comune) per temperatura dei pasti non conforme alle normative vigenti o mancata rispondenza delle temperature indicate o registrate all’atto dello stoccaggio, della preparazione e del trasporto dei pasti veicolati;
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Samples: Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica