CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta 1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. L’accordo stabilisce inoltre che i beni importati da una delle parti contraenti nell’altra parte contraente non saranno soggetti all'IVA sulle importazioni né in Polonia né in Ucraina se tali beni sono utilizzati per lavori effettuati nell’ambito dell’accordo. Secondo il principio di applicazione territoriale stabilito dalla direttiva IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito dei lavori di manutenzione dei ponti stradali effettuati sul territorio soggetto alla sovranità della Polonia sarebbero soggetti all’IVA in Polonia, mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i lavori di manutenzione eseguiti sul territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina sarebbero al di fuori dell’ambito territoriale della direttiva IVA. Se si applicassero tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le operazioni in base al territorio sul quale sono effettuate. Inoltre, ciascuna importazione dall’Ucraina in Polonia di beni utilizzati per la manutenzione di un ponte di confine sarebbe soggetta all’IVA in Polonia. La Polonia è del parere che l’applicazione di tali norme comporterebbe complicazioni fiscali per le imprese appaltatrici responsabili della manutenzione dei suddetti ponti. Essa ritiene pertanto che le disposizioni fiscali dell’accordo siano giustificate ai fini della semplificazione degli obblighi fiscali che incombono alle imprese appaltatrici. Alla luce di quanto precede la Polonia chiede che, in deroga all’articolo 5 della direttiva IVA, i ponti stradali di confine, o parti di essi, siano riconosciuti come parte del territorio polacco (o ucraino rispettivamente) ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e dell'importazione di beni destinati alla manutenzione di tali ponti, o di loro parti, da parte della Polonia o dell’Ucraina. Il Consiglio ha già in diverse occasioni autorizzato gli Stati membri a concludere con paesi terzi confinanti accordi contenenti, tra l’altro, disposizioni fiscali simili a quelle proposte nel presente caso. La Germania è stata autorizzata a concludere una serie di accordi con la Polonia2, la Repubblica ceca3 e la Svizzera4, nonché con l'Austria e la Svizzera5. La Commissione è d'accordo sul fatto che la tassazione uniforme dei lavori di manutenzione dei ponti stradali di confine, o di una parte di essi, e la rinuncia alla riscossione dell’IVA sulle importazioni di beni destinati ad essere utilizzati per tali lavori rappresenterebbero una semplificazione per le imprese appaltatrici rispetto all’applicazione delle normali disposizioni fiscali. La Commissione ritiene che l’accordo in questione potrebbe avere soltanto un lieve effetto positivo o negativo sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. Tuttavia, in considerazione del regime fiscale previsto nell’accordo, che mira a un equilibrio generale, e alla luce degli accordi precedenti, in cui si è cercato di garantire una compensazione generale, e tenendo conto della trascurabile entità degli importi in questione, la Commissione ritiene che tale elemento non dovrebbe impedire nella fattispecie la concessione alla Polonia dell'autorizzazione chiesta. 2 Decisione 95/115/CE del Consiglio del 30 marzo 1995 (GU L 80 dell'8.4.1995, pag. 47); decisione 96/402/CE del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 35); decisione 95/435/CE del Consiglio del 23 ottobre 1995 (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 34) e decisione 2001/741/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 28). 3 Decisione 97/188/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 (GU L 80 del 21.3.1997, pag. 18); decisione 97/511/CE del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 39) e decisione 2001/742/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 30). 4 Decisione 2003/544/CE del Consiglio del 15 luglio 2003 (GU L 186 del 25.7.2003, pag. 36) e decisione 2005/911/CE del Consiglio del 12 dicembre 2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 30). 5 Decisione 2007/485/CE del Consiglio del 10 luglio 2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 29). Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Polonia dovrebbe essere autorizzata a concludere l’accordo proposto.
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Samples: Decision of Execution
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta
1 GU L 347 dell'11.12.2006Dalla direttiva 2011/90/UE, pagdalla direttiva 2014/17/UE, dal regolamento (UE) 2016/1011 e dal regolamento (UE) 2019/1243.
2 I risultati della valutazione sono stati pubblicati nel 2020. 1Documento di lavoro dei servizi della Commissione Valutazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, Bruxelles, 5.11.2020, SWD(2020) 254 final. L’accordo quadro della pandemia di COVID-19, la data di adozione del riesame è stata posticipata al secondo trimestre del 20213. La proposta garantirebbe la coerenza con le disposizioni vigenti. Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori sono disciplinate dalla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la quale stabilisce inoltre che le clausole contrattuali non negoziate individualmente non vincolano i consumatori se, in contrasto con il requisito della buona fede, determinano, a danno dei consumatori, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi dei consumatori, da un lato, e dei professionisti, dall'altro. Questo requisito generale è integrato da un elenco di esempi di clausole che possono essere considerate abusive. La direttiva 93/13/CEE si applica parallelamente ad altre norme sulla protezione dei consumatori ai sensi del diritto dell'Unione. La direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori disciplina i crediti al consumo attualmente esentati dall'ambito di applicazione della direttiva sul credito al consumo che vengono venduti a distanza, ad esempio online. La direttiva è al momento in fase di riesame, come annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2020. La pubblicità ingannevole è disciplinata dalla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e dalla direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa che si applica alle relazioni tra professionisti. Tali norme, tuttavia, non tengono conto delle specificità del credito al consumo né affrontano la necessità che i beni importati da una consumatori siano in grado di confrontare la pubblicità. Il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle parti contraenti nell’altra parte contraente non saranno soggetti all'IVA sulle importazioni né in Polonia né in Ucraina se tali beni sono utilizzati per lavori effettuati nell’ambito dell’accordo. Secondo il principio di applicazione territoriale stabilito dalla direttiva IVApersone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito dei lavori di manutenzione dei ponti stradali effettuati sul territorio soggetto nonché alla sovranità della Polonia sarebbero soggetti all’IVA in Polonia, mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i lavori di manutenzione eseguiti sul territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina sarebbero al di fuori dell’ambito territoriale della direttiva IVA. Se si applicassero tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le operazioni in base al territorio sul quale sono effettuate. Inoltre, ciascuna importazione dall’Ucraina in Polonia di beni utilizzati per la manutenzione di un ponte di confine sarebbe soggetta all’IVA in Polonia. La Polonia è del parere che l’applicazione libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) stabilisce le norme comporterebbe complicazioni fiscali applicabili al trattamento dei dati personali, rafforzando i diritti fondamentali delle persone fisiche e chiarendo le norme per le imprese appaltatrici responsabili e gli organismi pubblici. I principi di minimizzazione, accuratezza e limitazione della manutenzione conservazione dei suddetti pontidati di cui all'articolo 5 di tale regolamento, disciplinano l'uso dei dati per effettuare valutazioni del merito creditizio. Senza discostarsi dal regolamento generale sulla protezione dei dati, la presente proposta intende affrontare le preoccupazioni individuate nel trattamento dei dati personali che sono specifiche delle pratiche osservate nel mercato del credito al consumo, vale a dire l'uso di fonti alternative di dati per le valutazioni del merito creditizio o la trasparenza delle valutazioni effettuate utilizzando tecniche di apprendimento automatico. La proposta garantirebbe inoltre la coerenza con altre normative, come le modifiche introdotte, tra l'altro, nella direttiva 2005/29/CE dalla direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, che include disposizioni in linea con tale direttiva. Nel 2020 la Commissione ha adottato un pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali, che comprende una legge sui servizi digitali, la quale modifica la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) e introduce un quadro orizzontale per i servizi di intermediazione, 3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione", COM(2020) 440 final. e una legge sui mercati digitali, la quale introduce norme per le piattaforme che fungono da "controllori dell'accesso" nel settore digitale. Nel 2021 la Commissione ha inoltre pubblicato una proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale4, al fine di promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale (IA), ma anche di affrontare i rischi associati a determinati usi dell'IA. Gli obiettivi della proposta sono coerenti con le politiche e gli obiettivi dell'UE. La proposta è coerente e complementare ad altre normative e politiche dell'UE, in particolare nel settore della protezione dei consumatori, quali la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e la direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che disciplina i contratti di credito ipotecario (direttiva sul credito ipotecario). Nel 2018 la Commissione ha inoltre pubblicato una proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali5, attualmente in fase di negoziazione da parte dei colegislatori. Nel settembre 2020 la Commissione ha adottato un pacchetto sulla finanza digitale, comprendente una strategia per la finanza digitale e proposte legislative sulle cripto-attività e la resilienza digitale, per un settore finanziario europeo competitivo che consenta ai consumatori di accedere a prodotti finanziari innovativi, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria. Coerentemente, la presente proposta mira a modernizzare le norme in materia di credito al consumo al fine di tener conto dei cambiamenti apportati dalla digitalizzazione. Essa ritiene pertanto che integra inoltre il regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le disposizioni fiscali dell’accordo siano giustificate ai fini della semplificazione degli obblighi fiscali che incombono alle imprese appaltatrici. Alla luce di quanto precede la Polonia chiede cheimprese, in deroga all’articolo 5 della direttiva IVA, quanto tale regolamento non si applica ai servizi di crowdfunding per i ponti stradali di confine, o parti di essi, siano riconosciuti come parte del territorio polacco (o ucraino rispettivamente) ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e dell'importazione di beni destinati alla manutenzione di tali ponti, o di loro parti, da parte della Polonia o dell’Ucrainaconsumatori. Il Consiglio ha già in diverse occasioni autorizzato gli Stati membri trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE/trattato) prevede azioni volte a concludere con paesi terzi confinanti accordi contenenti, tra l’altro, disposizioni fiscali simili a quelle proposte nel presente casogarantire l'instaurazione e il funzionamento di un mercato interno caratterizzato da un livello elevato di protezione dei consumatori e dalla libera prestazione dei servizi. La Germania L'erogazione transfrontaliera di credito al consumo è stata autorizzata a concludere una serie di accordi con la Polonia2, la Repubblica ceca3 e la Svizzera4, nonché con l'Austria e la Svizzera5. La Commissione è d'accordo sul fatto che la tassazione uniforme dei lavori di manutenzione dei ponti stradali di confine, o di una parte di essi, e la rinuncia alla riscossione dell’IVA sulle importazioni di beni destinati ad essere utilizzati per tali lavori rappresenterebbero una semplificazione per le imprese appaltatrici rispetto all’applicazione delle normali disposizioni fiscali. La Commissione ritiene che l’accordo in questione potrebbe avere soltanto un lieve effetto positivo o negativo sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. Tuttavia, in considerazione del regime fiscale previsto nell’accordo, che mira a un equilibrio generale, e alla luce degli accordi precedenti, in cui si è cercato di garantire una compensazione generale, e tenendo conto della trascurabile entità degli importi in questione, la Commissione ritiene che tale elemento non dovrebbe impedire nella fattispecie la concessione alla Polonia dell'autorizzazione chiestaancora intralciata da diversi ostacoli.
2 Decisione 95/115/CE del Consiglio del 30 marzo 1995 (GU L 80 dell'8.4.1995, pag. 47); decisione 96/402/CE del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 35); decisione 95/435/CE del Consiglio del 23 ottobre 1995 (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 34) e decisione 2001/741/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 28).
3 Decisione 97/188/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 (GU L 80 del 21.3.1997, pag. 18); decisione 97/511/CE del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 39) e decisione 2001/742/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 30).
4 Decisione 2003/544/CE del Consiglio del 15 luglio 2003 (GU L 186 del 25.7.2003, pag. 36) e decisione 2005/911/CE del Consiglio del 12 dicembre 2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 30).
5 Decisione 2007/485/CE del Consiglio del 10 luglio 2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 29). Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Polonia dovrebbe essere autorizzata a concludere l’accordo proposto.
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Samples: Proposal Directive
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi La strategia per il mercato unico xxxxxxxx0, adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, ha annunciato un'iniziativa legislativa riguardante norme armonizzate sulla fornitura di contenuto digitale e sulla vendita online di beni. La presente iniziativa si compone di i) una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, e ii) una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online2 e di altri tipi di vendita a distanza di beni. Come annunciato dalla Commissione nel programma di lavoro per il 2015, queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati riguardanti il regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita. In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un corpus completo di norme, bensì contengono un corpus di norme mirate pienamente armonizzate. Le proposte tengono inoltre conto di un certo numero di emendamenti presentati dal Parlamento europeo in prima lettura sulla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita, segnatamente la limitazione del campo di applicazione ai contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e l'estensione del campo di applicazione a determinati contenuti digitali forniti in cambio di una prestazione diversa dal denaro. Sebbene la presente relazione riguardi specificamente la proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, la parte che spiega la motivazione della proposta vale per entrambe le proposte, essendo queste concepite come un pacchetto unico con obiettivi della proposta
1 GU L 347 dell'11.12.2006comuni. Obiettivo generale delle proposte è contribuire a un aumento più rapido delle opportunità offerte dalla creazione di un autentico mercato unico digitale, paga beneficio sia dei consumatori che delle imprese. 1. L’accordo stabilisce inoltre Eliminando le principali barriere legate al diritto contrattuale che ostacolano gli scambi transfrontalieri, le norme previste dalle proposte ridurranno l'incertezza giuridica per le imprese e i beni importati da una consumatori derivante dalla complessità del quadro normativo e i costi sopportati dalle imprese a causa delle parti contraenti nell’altra parte contraente non saranno soggetti all'IVA sulle importazioni né in Polonia né in Ucraina se tali beni sono utilizzati per lavori effettuati nell’ambito dell’accordodifferenze tra i diritti dei contratti. Secondo il principio 39% delle imprese che vendono online, ma non oltre frontiera, uno dei principali ostacoli alle vendite transfrontaliere è rappresentato dalle differenze tra i diritti dei contratti nazionali3, soprattutto per quanto riguarda i rimedi in caso di applicazione territoriale stabilito dalla direttiva IVAprodotto difettoso, le cessioni come indicato dal 49% dei dettaglianti che vendono online e dal 67% di quanti stanno cercando di vendere online oltre frontiera o stanno valutando tale possibilità4. La diversità delle norme nazionali di diritto contrattuale genera costi una tantum di circa 4 miliardi di euro per i dettaglianti che vendono ai consumatori; questi costi sono sopportati principalmente dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI). Obiettivo delle presenti proposte è creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle PMI, di vendere più facilmente a livello transfrontaliero. Occorre garantire la certezza giuridica alle imprese che vendono beni e le prestazioni di servizi nell’ambito dei lavori di manutenzione dei ponti stradali effettuati sul territorio soggetto alla sovranità della Polonia sarebbero soggetti all’IVA in Polonia, mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i lavori di manutenzione eseguiti sul territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina sarebbero contenuti digitali al di fuori dell’ambito territoriale della direttiva IVAdel mercato nazionale e non gravarle dei costi inutili causati dalle differenze tra i diritti nazionali. Se si applicassero tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le operazioni in base al territorio sul quale sono effettuate. Inoltre, ciascuna importazione dall’Ucraina in Polonia di beni utilizzati per la manutenzione di un ponte di confine sarebbe soggetta all’IVA in Polonia. La Polonia è del parere che l’applicazione di tali norme comporterebbe complicazioni fiscali per le imprese appaltatrici responsabili della manutenzione dei suddetti ponti. Essa ritiene pertanto che le disposizioni fiscali dell’accordo siano giustificate ai fini della semplificazione degli obblighi fiscali che incombono alle imprese appaltatrici. Alla luce di quanto precede la Polonia chiede che, in deroga all’articolo 5 della direttiva IVA, i ponti stradali di confine, o parti di essi, siano riconosciuti come parte del territorio polacco (o ucraino rispettivamente) ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e dell'importazione di beni destinati alla manutenzione di tali ponti, o di loro parti, da parte della Polonia o dell’Ucraina. Il Consiglio ha già in diverse occasioni autorizzato gli Stati membri a concludere con paesi terzi confinanti accordi contenenti, tra l’altro, disposizioni fiscali simili a quelle proposte nel presente caso. La Germania è stata autorizzata a concludere una serie di accordi con la Polonia2, la Repubblica ceca3 e la Svizzera4, nonché con l'Austria e la Svizzera5. La Commissione è d'accordo sul fatto che la tassazione uniforme dei lavori di manutenzione dei ponti stradali di confine, o di una parte di essi, e la rinuncia alla riscossione dell’IVA sulle importazioni di beni destinati ad essere utilizzati per tali lavori rappresenterebbero una semplificazione per le imprese appaltatrici rispetto all’applicazione delle normali disposizioni fiscali. La Commissione ritiene che l’accordo in questione potrebbe avere soltanto un lieve effetto positivo o negativo sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. Tuttavia, in considerazione del regime fiscale previsto nell’accordo, che mira a un equilibrio generale, e alla luce degli accordi precedenti, in cui si è cercato di garantire una compensazione generale, e tenendo conto della trascurabile entità degli importi in questione, la Commissione ritiene che tale elemento non dovrebbe impedire nella fattispecie la concessione alla Polonia dell'autorizzazione chiesta.
2 Decisione 95/115/CE del Consiglio del 30 marzo 1995 (GU L 80 dell'8.4.1995, pag. 47); decisione 96/402/CE del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 35); decisione 95/435/CE del Consiglio del 23 ottobre 1995 (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 34) e decisione 2001/741/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 28).
3 Decisione 97/188/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 (GU L 80 del 21.3.1997, pag. 18); decisione 97/511/CE del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 39) e decisione 2001/742/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 30).
4 Decisione 2003/544/CE del Consiglio del 15 luglio 2003 (GU L 186 del 25.7.2003, pag. 36) e decisione 2005/911/CE del Consiglio del 12 dicembre 2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 30).
5 Decisione 2007/485/CE del Consiglio del 10 luglio 2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 29). Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Polonia dovrebbe essere autorizzata a concludere l’accordo proposto.1
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Samples: Directive Proposal
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi Motivazione e obiettivi della propostaproposta Il sussistere di differenze tra i singoli diritti dei contratti degli Stati membri è un ostacolo per chi, professionista o consumatore, intenda effettuare scambi transfrontalieri nel mercato interno. Proprio a causa di questi ostacoli i professionisti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), esitano a lanciarsi nel commercio transfrontaliero e ad espandersi su nuovi mercati e i consumatori non riescono ad accedere ai prodotti offerti in altri Stati membri. Attualmente solo un professionista dell'Unione su dieci nel settore della vendita dei beni esporta all'interno dell'Unione e per lo più solo in pochi Stati membri. Gli ostacoli legati al diritto dei contratti sono uno dei principali fattori responsabili di questa situazione. Secondo sondaggi1, nel classificare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri, ossia la normativa tributaria, gli oneri amministrativi, le difficoltà di consegna, la lingua e la cultura, i professionisti collocano al primo posto gli ostacoli legati al diritto dei contratti. La necessità per i professionisti di adeguarsi ai diversi diritti nazionali dei contratti applicabili alle transazioni transfrontaliere rende queste operazioni più complesse e costose di quelle nazionali, sia tra imprese (business to business) che tra imprese e consumatori (business to consumer). Rispetto alle situazioni nazionali, le situazioni transfrontaliere di norma comportano costi aggiuntivi a carico dei professionisti, connessi alla difficoltà di reperire le norme straniere applicabili, alla consulenza legale, alla necessità di negoziare la legge applicabile nelle transazioni tra imprese e di adeguare i contratti ai requisiti della legge del consumatore nelle transazioni tra un'impresa e un consumatore. Nelle transazioni transfrontaliere tra imprese e consumatori notevole è l'incidenza dei costi legati al diritto dei contratti e degli ostacoli giuridici indotti dalla diversità delle norme imperative nazionali a tutela del consumatore. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)2, il professionista che dirige le sue attività verso consumatori residenti in un altro Stato membro deve conformarsi al diritto dei contratti di tale Stato membro. Se però le parti hanno scelto un'altra legge applicabile ma le norme imperative a tutela del consumatore dello Stato membro del consumatore prevedono un livello di protezione più elevato, è d'obbligo rispettare tali norme. Il professionista pertanto deve prima accertare se la legge dello Stato membro di residenza abituale del consumatore prevede un livello di protezione più elevato, quindi deve garantire che il contratto ne rispetti i requisiti. L'armonizzazione esistente del diritto del consumo a livello dell'Unione ha sortito un certo ravvicinamento in alcuni settori, tuttavia tra i diritti degli Stati membri permangono differenze sostanziali. Nel commercio elettronico il professionista si trova poi a sostenere ancora altri
1 GU L 347 dell'11.12.2006Eurobarometro 320 sul diritto europeo dei contratti nelle transazioni fra imprese, 2011, pag. 115 e Eurobarometro 321 sul diritto europeo dei contratti nelle transazioni fra imprese e consumatori, 2011, pag. L’accordo stabilisce 19. 2 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6. costi legati al diritto dei contratti, dovendo adeguare il suo sito web ai requisiti di legge di ciascuno Stato membro verso cui dirige le attività. Nelle transazioni transfrontaliere tra professionisti le parti non sono soggette alle stesse restrizioni sulla legge applicabile, eppure l'impatto economico del dover negoziare e applicare una legge straniera è comunque elevato. L'onere di avere a che fare con più leggi nazionali è gravoso soprattutto per le PMI. Nei rapporti con imprese più grandi, le PMI di solito devono acconsentire ad applicare la legge del partner commerciale, sopportare i costi necessari per informarsi sul contenuto di tale legge straniera e conformarvisi. Nei contratti tra PMI l'esigenza di negoziare la legge applicabile rappresenta un ostacolo significativo agli scambi transfrontalieri. In entrambi i tipi di contratti (tra imprese e tra imprese e consumatori) i costi aggiuntivi per le PMI possono essere addirittura sproporzionati al valore della transazione. I costi poi aumentano proporzionalmente al numero di Stati membri in cui il professionista esporta: più sono i paesi, più quello sarà incline a vedere nelle differenze del diritto dei contratti un ostacolo agli scambi. Le PMI sono particolarmente svantaggiate: minore il fatturato, maggiore la quota dei costi di transazione. Negli scambi transfrontalieri i professionisti sono inoltre alle prese con una maggiore complessità giuridica rispetto agli scambi nazionali, in quanto spesso hanno a che i beni importati da una delle parti contraenti nell’altra parte contraente non saranno soggetti all'IVA sulle importazioni né in Polonia né in Ucraina se tali beni sono utilizzati per lavori effettuati nell’ambito dell’accordofare con diritti molteplici dalle caratteristiche divergenti. Avere a che fare con leggi straniere rende le operazioni transfrontaliere ancora più complesse. Secondo i professionisti, la difficoltà di informarsi sulle disposizioni del diritto dei contratti straniero è il principio primo ostacolo alle transazioni tra imprese e consumatori e il terzo ostacolo alle transazioni tra imprese3. La complessità giuridica aumenta se i paesi hanno un sistema giuridico sostanzialmente diverso; al contrario, è empiricamente provato che gli scambi bilaterali tra paesi con sistemi giuridici di applicazione territoriale stabilito dalla direttiva IVAorigine comune sono molto più intensi degli scambi tra due paesi privi di tale comunanza4. Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito differenze tra i diritti dei lavori di manutenzione dei ponti stradali effettuati sul territorio soggetto alla sovranità della Polonia sarebbero soggetti all’IVA in Polonia, mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i lavori di manutenzione eseguiti sul territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina sarebbero al di fuori dell’ambito territoriale della direttiva IVA. Se si applicassero tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le operazioni in base al territorio sul quale sono effettuate. Inoltre, ciascuna importazione dall’Ucraina in Polonia di beni utilizzati per la manutenzione di un ponte di confine sarebbe soggetta all’IVA in Polonia. La Polonia è del parere che l’applicazione di tali norme comporterebbe complicazioni fiscali per le imprese appaltatrici responsabili della manutenzione dei suddetti ponti. Essa ritiene pertanto che le disposizioni fiscali dell’accordo siano giustificate ai fini della semplificazione degli obblighi fiscali che incombono alle imprese appaltatrici. Alla luce di quanto precede la Polonia chiede che, in deroga all’articolo 5 della direttiva IVAcontratti, i ponti stradali costi di confinetransazione aggiuntivi e la conseguente complessità delle transazioni transfrontaliere dissuadono un numero considerevole di professionisti, o parti soprattutto PMI, dall'espandersi su mercati di essi, siano riconosciuti come parte del territorio polacco (o ucraino rispettivamente) ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e dell'importazione di beni destinati alla manutenzione di tali ponti, o di loro parti, da parte della Polonia o dell’Ucrainaaltri Stati membri. Il Consiglio ha già in diverse occasioni autorizzato gli Le differenze poi limitano la concorrenza nel mercato interno. Ogni anno il valore degli scambi tra Stati membri a concludere con paesi terzi confinanti accordi contenenti, tra l’altro, disposizioni fiscali simili a quelle proposte nel presente caso. La Germania è stata autorizzata a concludere una serie di accordi con la Polonia2, la Repubblica ceca3 e la Svizzera4, nonché con l'Austria e la Svizzera5. La Commissione è d'accordo sul fatto che la tassazione uniforme dei lavori di manutenzione dei ponti stradali di confine, o di una parte di essi, e la rinuncia alla riscossione dell’IVA sulle importazioni di beni destinati ad essere utilizzati per tali lavori rappresenterebbero una semplificazione per le imprese appaltatrici rispetto all’applicazione delle normali disposizioni fiscali. La Commissione ritiene che l’accordo in questione potrebbe avere soltanto un lieve effetto positivo o negativo sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. Tuttavia, in considerazione del regime fiscale previsto nell’accordo, che mira a un equilibrio generale, e alla luce degli accordi precedenti, in cui si è cercato rinunciato per il semplice motivo della diversità dei diritti dei contratti è pari a circa dieci miliardi di garantire euro. Le occasioni perse nel commercio transfrontaliero hanno inoltre ripercussioni negative sui consumatori europei. Meno intensi sono gli scambi, minori le importazioni e la concorrenza tra professionisti. Le conseguenze sono una compensazione generale, scelta più limitata di prodotti sul mercato del consumatore e tenendo conto della trascurabile entità degli importi in questione, la Commissione ritiene che tale elemento non dovrebbe impedire nella fattispecie la concessione alla Polonia dell'autorizzazione chiestaun prezzo superiore.
2 Decisione 95/115/CE del Consiglio del 30 marzo 1995 (GU L 80 dell'8.4.1995, pag. 47); decisione 96/402/CE del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 35); decisione 95/435/CE del Consiglio del 23 ottobre 1995 (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 34) e decisione 2001/741/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 28).
3 Decisione 97/188/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 (GU L 80 del 21.3.1997, pag. 18); decisione 97/511/CE del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 39) e decisione 2001/742/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 30).
4 Decisione 2003/544/CE del Consiglio del 15 luglio 2003 (GU L 186 del 25.7.2003, pag. 36) e decisione 2005/911/CE del Consiglio del 12 dicembre 2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 30).
5 Decisione 2007/485/CE del Consiglio del 10 luglio 2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 29). Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Polonia dovrebbe essere autorizzata a concludere l’accordo proposto.
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