INCIDENZA SUL BILANCIO Clausole campione

INCIDENZA SUL BILANCIO. Nessuna.
INCIDENZA SUL BILANCIO. La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione europea. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.
INCIDENZA SUL BILANCIO. La proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio.
INCIDENZA SUL BILANCIO. L'ALS tra l'UE e Singapore determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle entrate. Si stima che, una volta completata l'attuazione dell'accordo, i dazi non riscossi ammonteranno a 248,8 milioni di EUR. Tale stima si basa sulla proiezione delle importazioni medie per il 2025 in assenza di accordo e rappresenta la perdita annuale di entrate dovuta all'eliminazione dei dazi UE sulle importazioni da Singapore. Si prevede che l'API tra l'UE e Singapore determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato della spese. Questo accordo sarà il secondo stipulato dall'UE (dopo l'accordo economico e commerciale globale UE-Canada) che incorpora il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) ai fini della risoluzione delle controversie investitore-Stato. Un importo pari a 200 000 EUR di spese annuali supplementari è previsto a decorrere dal 2018 (con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo) per finanziare la struttura permanente che comprende un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello. Nel contempo, l'accordo comporta l'utilizzo di risorse amministrative a titolo della linea di bilancio XX 01 01 01 (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione), in quanto si stima che un amministratore sarà destinato in qualità di equivalente a tempo pieno ad espletare le mansioni inerenti a tale accordo. Quanto sopra è indicato nella scheda finanziaria legislativa ed è soggetto alle condizioni ivi citate.
INCIDENZA SUL BILANCIO. Nessuna. 2019/0142 (NLE) Proposta di IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo xxxxx, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione 2019/XXX/UE del Consiglio, l'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) è stato firmato in data XXXXX, con riserva della conclusione in una data successiva. (2) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) è concluso a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella
INCIDENZA SUL BILANCIO. Non pertinente
INCIDENZA SUL BILANCIO. L'accordo previsto non incide sul bilancio assegnato ai programmi europei di navigazione satellitare dal regolamento (UE) n. 1285/2013. I costi per l'attuazione e l'esercizio dell'infrastruttura prevista dall'accordo, appartenente ad ASECNA, saranno finanziati dal bilancio di ASECNA, dagli Stati membri di ASECNA o da contributi, sotto forma di prestiti o sovvenzioni, di paesi dell'Unione europea e di istituzioni finanziarie internazionali (Banca europea per gli investimenti, Banca africana di sviluppo, ecc.).
INCIDENZA SUL BILANCIO. Nessuna per la Commissione.
INCIDENZA SUL BILANCIO. L'incidenza del presente accordo sul bilancio dell'UE sarà duplice: sulle ENTRATE - Si stima che, una volta completata l'attuazione dell'accordo dopo sette anni, i dazi non riscossi raggiungeranno un importo pari a 311 milioni di EUR, poiché, alla data di entrata in vigore dell'accordo, sarà soppresso il 97,7% delle linee tariffarie dell'UE e, successivamente, un ulteriore 1% gradualmente entro 3, 5 o 7 anni. L'importo di 311 milioni di EUR corrisponde all'80% dei dazi stimati riscossi dagli Stati membri dell'UE sui prodotti canadesi importati in base ai dati del 2015. La stima prende in considerazione la nuova decisione sulle risorse proprie, che riduce dal 25% al 20% le spese di riscossione che gli Stati membri mantengono;
INCIDENZA SUL BILANCIO. L'assistenza prevista sarebbe fornita sotto forma di prestiti e dovrebbe essere finanziata mediante l'assunzione di prestiti che la Commissione effettuerà a nome dell'UE. L'incidenza dell'assistenza sul bilancio corrisponderà alla dotazione, ad un tasso del 9 %, degli importi erogati nel Fondo di garanzia per le azioni esterne dell'UE. Presupponendo l'erogazione dei prestiti nel 2020 e conformemente alle norme che disciplinano il meccanismo del Fondo di garanzia2, la dotazione avrà luogo nell'anno n+2, dove l'anno n indica l'anno dell'erogazione. L'impatto dei prestiti erogati nel 2020 ricadrà quindi sul bilancio del 2022, per un importo massimo di 270 milioni di EUR. Se una parte dei prestiti dovesse essere erogata nel 2021, la dotazione corrispondente avrà luogo nel bilancio 2023. La Commissione ritiene che gli importi stanziati nel fondo di garanzia costituiscono una riserva adeguata per proteggere il bilancio dell'UE da passività potenziali connesse a tali prestiti di AMF. Non si può tuttavia escludere che l'attuale situazione macroeconomica e la potenziale concentrazione di esposizioni al rischio di credito possano aumentare la necessità di stanziare risorse di bilancio supplementari nel corso della durata dei prestiti. La Commissione ritiene che l'incidenza di bilancio delle operazioni di AMF proposte potrà essere inserita nella sua proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale.