Common use of Contrattazione collettiva integrativa aziendale Clause in Contracts

Contrattazione collettiva integrativa aziendale. 1. Le materie oggetto di contrattazione integrativa, individuate dall’articolo 4 del CCNL del 3.11.2005, si suddividono in tre sottogruppi : - materie riferite al rapporto tra la parte pubblica e quella sindacale (lettera A); - materie relative all’utilizzo delle risorse, definite nel CCNL, e per le quali il medesimo rinvia la individuazione dei criteri generali alla sede aziendale (lettera B); - materie attinenti temi prettamente collegati alle condizioni di lavoro nelle singole aziende e per le quali la contrattazione nazionale non sarebbe nelle condizioni di dare una risposta efficace (lettere C,D,E,F,G) . 2. Il primo raggruppamento riguarda l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono esse- re esonerati dalle azioni di sciopero, in base alla vigente disciplina di legge e di contratto collettivo. 3. Il secondo raggruppamento prevede la definizione dei criteri generali per: - l’individuazione delle risorse (ex art. 56 CCNL 3/11/05) da attribuire ai dirigenti per la realiz- zazione di obiettivi aziendali generali, assegnati dall’Azienda alle singole strutture e/o servizi individuati ai sensi della vigente legislazione, nazionale e/o regionale e dall’Atto Aziendale. L’assegnazione individuale della quota spettante avviene attraverso la retribuzione di risultato, per la quale si deve tenere conto della valutazione dell’attività del singolo dirigente. E’, pertan- to, ribadito il carattere variabile della retribuzione di risultato; - la disciplina, a livello aziendale, della stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di col- laborazione con soggetti privati ed associazioni “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” (articolo. 43 della Legge numero 449/97); - la distribuzione delle risorse contrattuali, tra i tre fondi previsti sulla base di quanto stabilito dal CCNL e dalla Regione in sede di assegnazione delle risorse aggiuntive; - la rideterminazione dei fondi stessi , in rapporto alla riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione regionale. 4. Il terzo raggruppamento conferma il livello di contrattazione aziendale per i seguenti argomenti. - Le linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale e formazione continua; - le pari opportunità; - gli aspetti derivanti dal Decreto legislativo numero 626/1994 e successive modifiche ed integra- zioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; - i criteri generali per la definizione dell’atto aziendale sulla disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria; - le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni tecnologiche, organizzative e dei proces- si di esternalizzazione; relativamente a quest’ultima fattispecie, si evidenzia che la negoziazione attiene esclusivamente all’ambito “degli effetti”, vale a dire dell’impatto che tali processi pos- sono avere sulle condizioni di lavoro dei dirigenti. 5. Nelle materie comprese nel terzo gruppo, sugli aspetti che non riguardino direttamente l’erogazione di trattamenti economici al personale, in caso di mancato accordo passati 30 giorni dall’inizio della tratta- tiva , prorogabili d’intesa di altri 30 giorni, le parti contraenti riprendono reciproca libertà d’iniziativa .

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Integrativo Aziendale, Contratto Integrativo Aziendale

Contrattazione collettiva integrativa aziendale. 1. Le materie oggetto di contrattazione integrativa, individuate dall’articolo n. 4 del CCNL C.C.N.L. del 3.11.2005, si suddividono in tre sottogruppi : - : a) materie riferite al rapporto tra la parte pubblica e quella sindacale (lettera A); - ; b) materie relative all’utilizzo delle risorse, definite nel CCNLC.C.N.L., e per le quali il medesimo rinvia la individuazione dei criteri generali alla sede aziendale (lettera B); - ; c) materie attinenti temi prettamente collegati alle condizioni di lavoro nelle singole aziende e per le quali la contrattazione nazionale non sarebbe nelle condizioni di dare una risposta efficace (lettere C,D,E,F,G) . 2. Il primo raggruppamento riguarda l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono esse- re essere esonerati dalle azioni di sciopero, in base alla vigente disciplina di legge e di contratto collettivo. 3. Il secondo raggruppamento prevede la definizione dei criteri generali per: - : a) l’individuazione delle risorse (ex art. 56 CCNL 3/11/05C.C.N.L. 3.11.05) da attribuire ai dirigenti per la realiz- zazione realizzazione di obiettivi aziendali generali, assegnati dall’Azienda alle singole strutture e/o servizi individuati ai sensi della vigente legislazione, nazionale e/o regionale e dall’Atto Aziendale. L’assegnazione individuale della quota spettante avviene attraverso la retribuzione di risultato, per la quale si deve tenere conto della valutazione dell’attività del singolo dirigente. E’, pertan- topertanto, ribadito il carattere variabile della retribuzione di risultato; - ; b) la disciplina, a livello aziendale, della stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di col- laborazione collaborazione con soggetti privati ed associazioni “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” (articolo. 43 della Legge numero 449/97); - ; c) la distribuzione delle risorse contrattuali, tra i tre fondi previsti sulla base di quanto stabilito dal CCNL C.C.N.L. e dalla Regione in sede di assegnazione delle risorse aggiuntive; - ; d) la rideterminazione dei fondi stessi , in rapporto alla riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione regionale. 4. Il terzo raggruppamento conferma il livello di contrattazione aziendale per i seguenti argomenti. - Le : a) le linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale e formazione continua; - ; b) le pari opportunità; - ; c) gli aspetti derivanti dal Decreto legislativo numero 626/1994 n. 81/2008 e successive modifiche ed integra- zioniintegrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; - i criteri generali per la definizione dell’atto aziendale sulla disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria; - le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni tecnologiche, organizzative e dei proces- si di esternalizzazione; relativamente a quest’ultima fattispecie, si evidenzia che la negoziazione attiene esclusivamente all’ambito “degli effetti”, vale a dire dell’impatto che tali processi pos- sono avere sulle condizioni di lavoro dei dirigenti. 5. Nelle materie comprese nel terzo gruppo, sugli aspetti che non riguardino direttamente l’erogazione di trattamenti economici al personale, in caso di mancato accordo passati 30 giorni dall’inizio della tratta- tiva , prorogabili d’intesa di altri 30 giorni, le parti contraenti riprendono reciproca libertà d’iniziativa .,

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Integrativo Aziendale, Contratto Integrativo Aziendale

Contrattazione collettiva integrativa aziendale. 1. Le materie oggetto di contrattazione integrativa, individuate dall’articolo n. 4 del CCNL del C.C.N.L. 3.11.2005, si suddividono in tre sottogruppi : - : a) materie riferite al rapporto tra la parte pubblica e quella sindacale (lettera A); - ; b) materie relative all’utilizzo delle risorse, definite nel CCNLC.C.N.L., e per le quali il medesimo rinvia la individuazione dei criteri generali alla sede aziendale (lettera B); - ; c) materie attinenti temi prettamente collegati alle condizioni di lavoro nelle singole aziende e per le quali la contrattazione nazionale non sarebbe nelle condizioni di dare una risposta efficace (lettere C,D,E,F,G) ). 2. Il primo raggruppamento riguarda l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono esse- re essere esonerati dalle azioni di sciopero, in base alla vigente disciplina di legge e di contratto collettivo. 3. Il secondo raggruppamento prevede la definizione dei criteri generali per: - : a) l’individuazione delle risorse (ex art. 56 CCNL 3/11/05C.C.N.L. 3.11.05) da attribuire ai dirigenti per la realiz- zazione realizzazione di obiettivi aziendali generali, assegnati dall’Azienda alle singole strutture e/o servizi individuati ai sensi della vigente legislazione, nazionale e/o regionale e dall’Atto Aziendale. L’assegnazione individuale della quota spettante avviene attraverso la retribuzione di risultato, per la quale si deve tenere conto della valutazione dell’attività del singolo dirigente. E’, pertan- topertanto, ribadito il carattere variabile della retribuzione di risultato; - ; b) la disciplina, a livello aziendale, della stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di col- laborazione collaborazione con soggetti privati ed associazioni “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” (articolo. 43 della Legge numero 449/97); - ; c) la distribuzione delle risorse contrattuali, tra i tre fondi previsti sulla base di quanto stabilito dal CCNL dai CC.CC.NN.LL. e dalla Regione in sede di assegnazione delle risorse aggiuntive; - ; d) la rideterminazione dei fondi stessi , in rapporto alla riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione regionale. 4. Il terzo raggruppamento conferma il livello di contrattazione aziendale per i seguenti argomenti. - Le : a) le linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale e formazione continua; - ; b) le pari opportunità; - ; c) gli aspetti derivanti dal Decreto legislativo numero 626/1994 n. 81/2008 e successive modifiche ed integra- zioniintegrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; - i criteri generali per la definizione dell’atto aziendale sulla disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria; - le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni tecnologiche, organizzative e dei proces- si di esternalizzazione; relativamente a quest’ultima fattispecie, si evidenzia che la negoziazione attiene esclusivamente all’ambito “degli effetti”, vale a dire dell’impatto che tali processi pos- sono avere sulle condizioni di lavoro dei dirigenti. 5. Nelle materie comprese nel terzo gruppo, sugli aspetti che non riguardino direttamente l’erogazione di trattamenti economici al personale, in caso di mancato accordo passati 30 giorni dall’inizio della tratta- tiva , prorogabili d’intesa di altri 30 giorni, le parti contraenti riprendono reciproca libertà d’iniziativa .;

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Contrattazione collettiva integrativa aziendale. 1. Le La contrattazione integrativa aziendale si svolge nelle materie oggetto specifiche indicate dell’Articolo 4 Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 7.4.1999 e successive integrazioni (di- chiarazione congiunta n. 2 al CCNL 19.4.2004) e precisamente : I) sistemi di contrattazione integrativaincentivazione del personale sulla base di obiettivi, individuate dall’articolo 4 del CCNL del 3.11.2005, si suddividono in tre sottogruppi : - materie riferite al rapporto tra la parte pubblica programmi e quella sindacale (lettera A); - materie relative all’utilizzo delle risorse, definite nel CCNL, e per le quali il medesimo rinvia la individuazione dei criteri generali alla sede aziendale (lettera B); - materie attinenti temi prettamente collegati alle condizioni progetti di lavoro nelle singole aziende e per le quali la contrattazione nazionale non sarebbe nelle condizioni di dare una risposta efficace (lettere C,D,E,F,G) . 2. Il primo raggruppamento riguarda l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono esse- re esonerati dalle azioni di sciopero, in base alla vigente disciplina di legge incre- mento della produttività e di contratto collettivo. 3. Il secondo raggruppamento prevede miglioramento della qualità dei servizi, con la definizione dei criteri crite- ri generali per: - l’individuazione delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse (ex art. 56 CCNL 3/11/05del fondo II) da attribuire ai dirigenti criteri per la realiz- zazione di obiettivi aziendali generaliripartizione e l’assegnazione ai fondi contrattuali delle eventuali risorse derivan- ti dalle seguenti voci , assegnati dall’Azienda alle singole strutture e/o servizi individuati ai sensi fini della vigente legislazione, nazionale e/o regionale e dall’Atto Aziendaleloro assegnazione ai fondi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro: a) attuazione dell’articolo 43 legge numero 449/97 (ad es. L’assegnazione individuale della quota spettante avviene attraverso la retribuzione di risultato, per la quale si deve tenere conto della valutazione dell’attività del singolo dirigente. E’, pertan- to, ribadito il carattere variabile della retribuzione di risultato; - la disciplina, a livello aziendale, della stipula di : contratti di sponsorizzazione sponsoriz- zazione ed accordi di col- laborazione con soggetti privati ed associazioni “al fine collaborazione etc..) b) economie derivanti dalla trasformazione dei rapporti di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa lavoro da tempo pieno a part-time, ai sensi e nei limiti dell’articolo 1 comma 57 e seguenti della legge numero 662/1996 : tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale , anche nel corso dell’anno. c) risorse specifiche di realizzare maggiori economie, nonché legge finalizzate ad incentivare prestazioni o risultati del personale d) somme del trattamento economico accessorio di personale trasferito alle azien- de del comparto sanità in seguito a processi di decentramento e delega di fun- zioni e) finanziamenti aggiuntivi od integrativi f) una migliore qualità dei servizi prestati” (articolo. 43 della Legge numero 449/97); - la distribuzione quota degli eventuali minori oneri derivanti da riduzione stabile o trasfor- mazione di posti in organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 39 III) spostamento delle risorse contrattuali, tra i tre fondi previsti sulla base e al loro interno, in apposita sessione di quanto stabilito dal CCNL e dalla Regione in sede di assegnazione delle risorse aggiuntive; - bilancio,per la fi- nalizzazione tra i vati istituti nonché la rideterminazione dei fondi stessi , medesimi in rapporto alla riduzione conseguenza di organico ridu- zione d’organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione regionalesanitaria regionale e locale . 4. Il terzo raggruppamento conferma il livello IV) modalità e verifiche in caso di contrattazione aziendale per i seguenti argomenti. - Le linee generali attuazione sperimentale della riduzione dell’orario di indirizzo dei lavoro a 35 ore settimanali V) programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale professionale, riqualificazione ed aggiornamento del personale VI) linee di indirizzo e formazione continua; - criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro nonché per l’attuazione degli adempimenti finalizzati a facilitare l’attività dei dipendenti disabili . VII) le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative , dei processi di disattivazione , riqualificazione e/o riconversione , esternalizzazione di servizi VIII) criteri per le politiche dell’orario di lavoro IX) individuazione dei casi in cui è possibile elevare le percentuali dei rapporti di lavoro tra- sformabili in part-time nei singoli profili professionali X) le pari opportunità; - gli aspetti derivanti dal Decreto legislativo numero 626/1994 e successive modifiche ed integra- zioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; - i XI) criteri generali per la definizione dell’atto aziendale sulla disciplina l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordina- rio, e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria; - le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni tecnologiche, organizzative e dei proces- si per acquisto di esternalizzazione; relativamente a quest’ultima fattispecie, si evidenzia che la negoziazione attiene esclusivamente all’ambito “degli effetti”, vale a dire dell’impatto che tali processi pos- sono avere sulle condizioni prestazioni aggiuntive od altre diverse tipologie di lavoro dei dirigentiattività in qualsiasi modo incentivate . 5XII) criteri generali delle procedure per le selezioni interne c.d. “verticali” . XIII) criteri generali delle procedure per la progressione economica orizzontale . Nelle materie comprese nel terzo gruppodal punto V) al punto IX) , sugli aspetti che non riguardino direttamente diretta- mente l’erogazione di trattamenti economici al personale, in caso di mancato accordo passati 30 giorni dall’inizio della tratta- tiva trattativa , prorogabili d’intesa di altri 30 giorni, le parti contraenti riprendono ri- prendono reciproca libertà d’iniziativa .

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale