Common use of Contrattazione collettiva integrativa Clause in Contracts

Contrattazione collettiva integrativa. 1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: I i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38 comma 3; II criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39: a) attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno; c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni ; e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi; f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all’art. 39; III lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa. 1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL; B) criteri generali per: a) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi per la retribuzione di cui agli arttposizione e di risultato; b) le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti; c) l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti; C) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 38 7, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e 39dei processi di riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti; E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento. 2. In sede Xxxxx restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: I i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivicomportamento indicati dall'art. 2, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38 comma 3; II criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39: a) attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,ai sensi e nei limiti dell’art. 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nella lettera D) del comma 57 1, le rispettive prerogative e seguenti della legge n. 662/1996 libertà di iniziativa e successive integrazioni decisione. 3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e modificazionipluriennale del bilancio dell'ente. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno; c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento Le clausole difformi sono nulle e delega di funzioni ; e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi; f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all’art. 39; III lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;non possono essere applicate.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL

Contrattazione collettiva integrativa. 1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: I I. i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo Fondo di cui all’artall'art. 38 38, comma 3; II II. criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39: a) attuazione dell’artdell'art. 43 della L. 449/1997 legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed e integrazioni; b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,, ai sensi e nei limiti dell’artdell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 662 del 1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’annodell'anno; c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni funzioni; e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi; f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo Fondo di cui all’artall'art. 39; III III. lo spostamento delle risorse tra i fondi ed e al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; IV. le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 27; V. i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; VI. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili; VII. le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza; VIII. i criteri per le politiche dell'orario di lavoro di cui all'art. 26; IX. l'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all'art. 23, comma 10; X. le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 7, anche alla luce della legge 10 aprile 1991 n. 125; XI. criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario. 3. La contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale: - i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all'interno di ciascuna categoria, di cui all'art. 17; - il completamento e integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all'art. 35. 4. Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno. 5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1, e 10 sulle materie di cui al comma 2, dal V al IX punto, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri 30 giorni. 6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai C.C.N.L. e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa. 1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: : I ­ i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38 comma 3; ; II ­ criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39: a) : attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; b) ; economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno; c) ; specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; d) ; somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni ; e) ; finanziamenti aggiuntivi o integrativi; f) ; una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all’art. 39; III lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro