CONTRATTI FRA SOGGETTI PRIVATI Clausole campione

CONTRATTI FRA SOGGETTI PRIVATI. In Germania la stipulazione di un contratto fra privati, relativa alla costituzione di un qualsiasi rapporto obbligatorio, non è soggetta a registrazione. Ne consegue che non è dovuta alcuna imposta di registro o simile (neanche per un contratto d’affitto). In linea di principio, una scrittura privata, un accordo risultante da uno scambio di corrispondenza o un accordo verbale sono da considerarsi immediatamente validi ed efficaci. Certamente anche il diritto tedesco prevede delle eccezioni a tale principio, disponendo il rispetto di formalità determinanti nella stipulazione di alcuni negozi giuridici ben definiti. La fideiussione, per esempio, richiede la forma scritta. Per ogni accordo relativo alla compravendita di immobili o alla costituzione di diritti reali, nonché per tutti gli accordi collegati (accordi preliminari, opzioni, procedure irrevocabili, ecc.) è prevista la forma notarile. Anche gli atti di diritto societario, costituzione di società, modifiche statutarie, vendita di quote sociali richiedono l’atto pubblico, a meno che non si tratti di società di persone, come per es. la società semplice paragonabile alla s.n.c. in Italia. Va anche sottolineato in questo contesto che l’ordinamento fiscale tedesco non prevede la partita Iva. La Germania ha introdotto, con eccezione della disciplina comunitaria, il numero di identificazione Iva che non può essere equiparato alla partita Iva italiana. Il numero di identificazione Iva serve, infatti, ai fini delle operazioni comunitarie, mentre per operazioni (interne) tra due soggetti tedeschi non viene registrata alcuna partita Iva. Pertanto, fatte salve le operazioni comunitarie di cui sopra, nessuna impresa tedesca richiederà al suo partner italiano il codice fiscale oppure la partita Iva.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).