Modifiche statutarie. Alla luce delle rilevanti modifiche normative, intervenute da ultimo con il d.l. n. 22 del 2021, già citato, nell’adunanza del 16 luglio 2021 sono state approvate a maggioranza ampie modifiche allo Statuto. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello Statuto vigente, “l’Amministrazione Vigilante autorizza le modifiche allo Statuto previo parere del Ministero dell’economia e finanze”. Le medesime proposte sono state oggetto di osservazioni sia da parte del collegio dei revisori che del magistrato preposto al controllo ai sensi dell’art. 12 Legge n. 259/1958. In particolare, con riguardo all’art. 10, comma 1, (già art. 11), relativamente alle determinazioni inerenti al ricorso agli affidamenti superiori alle soglie di rilevanza comunitaria(v), all’apertura e chiusura di uffici di rappresentanza all’estero (vi), al reclutamento e all’impiego di risorse umane con contratti di diritto privato o di collaborazione (vii) , per i quali, innovando sulla precedente regolamentazione, è stata prevista l’autorizzazione del Ministero vigilante è stato messo in luce che queste modifiche potrebbero incidere sull’operatività dell’Enit, in un momento in cui è necessario coltivare la speditezza della realizzazione degli obiettivi. Va, evidenziato che, mentre l’art. 1, comma 4, della legge istitutiva, stabilisce che “Enit ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione”, le disposizioni sopra citate incidono sul livello di autonomia di cui gode l’ente, dando luogo ad una situazione distonica rispetto alla sua natura di ente pubblico economico. Va poi valutato che la modifica proposta, ad esempio all’art 10 c 1,punto v), prevedendo l’autorizzazione preventiva del Ministero vigilante per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, potrebbe determinare un rallentamento dell’operatività dell’Ente, in un momento in cui la legislazione più recente tende alla semplificazione dei procedimenti, se si considera che gli affidamenti, in materia di servizi e forniture per la partecipazione a mostre e fiere, risultano in Enit frequenti ed ordinari Anche con riguardo all’art. 5, comma 3 lett e) la Corte ha sollevato la questione delle nomine dei dirigenti a tempo determinato e della coerenza della clausola con le procedure selettive previste dal regolamento di assunzione del personale, richiamando che tale atto fa espresso riferimento ai principi di trasparenza ed imparzialità della selezione, richiamo che andrebbe mantenuto e che dovrebbe presiedere, in ...
Modifiche statutarie. (1) Qualunque modifica al presente Statuto, nonchè al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all’articolo 1 e deliberata dall’assemblea dell’E.B.N./A.C. con votazione a maggiorazione di due terzi dei componenti l’assemblea stessa.
Modifiche statutarie. Il presente Statuto, nonché il Regolamento potranno essere modificati dall’Assemblea del Fondo. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000.
Modifiche statutarie. Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all’articolo 1 e deliberata dall’Assemblea dell’EBNAIP con votazione a maggioranza di cinque sesti dei componenti l’Assemblea stessa.
Modifiche statutarie. Qualunque modifica al presente statuto deve essere preventivamente decisa dalle organizzazioni di cui all'articolo 1 e deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
Modifiche statutarie. 1. Qualunque modifica al presente statuto deve essere preventivamente decisa dalle Associazioni datoriali ed Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1, che possono delegare di caso in caso i membri del Comitato Esecutivo, e deliberata dall'Assemblea dell'E.N.B.Ass., con votazione a maggioranza di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.
2. Qualora le modifiche dello Statuto siano necessarie unicamente per adempiere a precise disposizioni di legge, al fine di renderlo conforme al dettato normativo vigente, esse rientrano fra le competenza del Comitato Esecutivo, il quale si atterrà poi al disposto dell'art. 17 comma 2.
Modifiche statutarie. Le modifiche al presente Statuto nonché al regolamento, per essere approvate debbono ottenere il 90% dei voti dei componenti dell'assemblea di "FORMAZIENDA".
Modifiche statutarie. (1) Qualunque modifica al presente statuto, nonché ai regolamenti, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all'articolo 5, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e deliberata dall'Assemblea dell'E.B.T., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.
Modifiche statutarie. 1. Le modifiche statutarie sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell’ASP con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale secondo le modalità di approvazione dello Statuto previste dall’articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2019.
2. Entro dieci giorni dall’adozione delle modifiche statutarie il legale rappresentante dell’ASP trasmette alla struttura regionale competente apposita istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR 445/2000 e corredata della seguente documentazione:
a) copia della deliberazione contenente le modifiche statutarie;
b) relazioni sulle motivazioni sottese all’adozione delle modifiche statutarie.
3. Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.
Modifiche statutarie. Le modifiche statutarie sono di competenza dell’assemblea straordinaria degli azionisti, che delibera con le maggioranze di legge. Lo statuto della società prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione per gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; le delibere di fusione nei casi previsti agli artt. 2505 e 2505 bis codice civile e di scissione, nei casi in cui tali norme siano applicabili.