Contratti. Art. 10 (Richiesta di somministrazione) 1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l'interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta, predisposto dalla stessa, debitamente compilato e sottoscritto. 2. Il Gestore non può sottrarsi all’obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato, se non in presenza di oggettivi impedimenti, quali: 3. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell’immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione della nicchia per l’alloggiamento del contatore e, in ogni caso, per soddisfare la richiesta di somministrazione. 4. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall’interessato le spese per oneri di istruttoria. 5. Il Gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente. 6. In caso di diniego da parte del Gestore, in base a quanto previsto dal precedente comma 5 o rinuncia da parte del richiedente, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria. 7.Tutte le derivazioni eseguite dietro richiesta della Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento delle necessità idriche sono realizzate, a carico della stessa, a fronte della stipula di un normale contratto di utenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Art. 11 (Titolarità dei contratti di utenza) 1. Le somministrazioni sono effettuate esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all’uso dell’unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento). Il titolo in base al quale viene richiesto l’allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore. 2. Ove la richiesta sia presentata da persona diversa dal proprietario - tranne che si tratti del conduttore o del comodatario - quest’ultimo risponde in solido col richiedente l’allacciamento per gli obblighi contrattuali ed è tenuto, a tal fine, a sottoscrivere il contratto di utenza. 3. Il richiedente deve mettere a disposizione del Gestore la documentazione tecnica necessaria all’effettuazione dell’allacciamento. La fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizi. 4. La somministrazione viene garantita al punto di consegna, per singolo utente e per ogni singolo uso. 5. Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l’installazione di misuratori per ogni singola utenza, il Gestore ha la facoltà di servire più Utenti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi. In particolare: a) nel caso di un unico misuratore a servizio di utenze raggruppate, qualora le difficoltà tecniche non consentano l’adeguamento degli impianti interni, il Gestore ha la facoltà di mantenere la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi. Per la fornitura ad utenze raggruppate non organizzate sotto forma di condominio, il contratto sarà intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. b) nel caso di un misuratore posto all’interno della proprietà privata a servizio della singola utenza, il Gestore provvederà, a propria cura e spesa, allo spostamento dello stesso al limite della proprietà pubblica. I tempi di detto spostamento dipendono dalle esigenze gestionali del Gestore e dal piano di investimenti che sarà adottato d’intesa con l’ATO. c) nel caso di più utenze raggruppate servite da un’unica derivazione privata con misuratori posti all’interno delle singole unità abitative, qualora non si possa tecnicamente procedere allo spostamento di ogni punto di misura al limite della proprietà pubblica, il Gestore provvederà ad installare a propria cura e spese un misuratore generale. Qualora risultino eccedenze di consumo rilevate rispetto alla somma dei consumi relativi alle singole utenze, il Gestore provvederà ad effettuare apposite verifiche tese a individuare la causa di tale discordanza, imponendone la rimozione; qualora la mancata rimozione provochi ripercussioni sull’erogazione del servizio, il Gestore provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti, quali la riduzione della portata della risorsa erogata, o la sospensione, anche immediata, della stessa. E’ data in ogni caso la possibilità che il contratto del misuratore generale sia intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. 6. Per le somministrazioni preesistenti, poste all’interno di un unico edificio, caratterizzate da un unico contatore a servizio di utenze raggruppate, qualora tutti gli utenti manifestino la volontà di attivare singoli contratti di somministrazione e vi sia l’impossibilità tecnica di installare al limite della proprietà pubblica i singoli misuratori, il Gestore, a suo insindacabile giudizio e solo in presenza di condominio legalmente costituito, può autorizzare la realizzazione di singoli misuratori negli spazi comuni all’interno dell’immobile (atri, vani scala, ecc). La realizzazione delle variazioni della rete interna, nonché dei singoli gruppi di misura è a carico dei singoli utenti secondo le prescrizioni dettate dal Gestore che, di contro, provvederà alla posa del contatore. Il contatore preesistente non sarà rimosso e continuerà a rappresentare il punto di consegna del servizio, anche ai fini dei livelli minimi di servizio previsti dalla normativa vigente, ed il Gestore lo utilizzerà per verificare eventuali anomalie dei consumi. Il Gestore potrà prescrivere al condominio manutenzioni alla rete interna dell’immobile ed ai singoli gruppi di consegna ed, in caso di mancata osservanza, in maniera unilaterale ripristinerà il preesistente contratto unico di fornitura, revocando i singoli contratti di somministrazione.
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Samples: Regolamento Del Servizio Idrico Integrato, Regolamento Del Servizio Idrico Integrato
Contratti. Art. 10 9 (Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l'interessato l’interessato deve presentare al Gestore alla Società l'apposito modulo di richiesta, predisposto dalla stessa, richiesta debitamente compilato e sottoscritto.
2. Il Gestore Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
a) l’uso al quale la somministrazione è destinata;
b) l'ubicazione dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
c) la concessione edilizia;
d) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l’immobile;
e) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi);
f) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
g) l'autorizzazione allo scarico salvo che la stessa non può sottrarsi all’obbligo debba essere rilasciata dalla Società, per cui in luogo di erogare il Servizio Idrico Integrato, se non essa va presentata la relativa richiesta in presenza di oggettivi impedimenti, quali:conformità a quanto stabilito al successivo Art.42.
3. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell’immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione della nicchia per l’alloggiamento del contatore e, in ogni caso, per soddisfare la richiesta di somministrazioneinstallazione degli impianti.
4. Nei casi previsti dall’art.2, comma 3, il richiedente la somministrazione per uso cantiere dovrà impegnarsi a corrispondere la spesa per la realizzazione del relativo tronco.
5. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall’interessato dall'interessato le spese per oneri di istruttoria.
56. Il Gestore La Società potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedenteai sensi del precedente comma 2.
67. In caso di diniego da parte del Gestore, in base a quanto previsto dal precedente comma 5 o rinuncia da parte del richiedente, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria. 7.Tutte le derivazioni eseguite dietro richiesta della Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento delle necessità idriche sono realizzate, a carico della stessa, a fronte della stipula di un normale contratto di utenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Art. 11 10 (Titolarità dei contratti di utenzaDestinatario della somministrazione)
1. Le somministrazioni sono effettuate esclusivamente a favore del all'utilizzatore reale (proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all’uso dell’unità immobiliare (affittuarioresidente, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l’acquisto, titolare di altro un diritto reale di godimento). Il titolo in base al quale viene richiesto l’allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.
2. Ove la richiesta sia presentata da persona diversa dal proprietario - tranne che si tratti del conduttore La somministrazione avverrà per singolo cliente e per ogni uso; non sono consentite somministrazioni plurime o del comodatario - quest’ultimo risponde in solido col richiedente l’allacciamento per gli obblighi contrattuali ed è tenuto, a tal fine, a sottoscrivere il contratto di utenzapromiscue.
3. Il richiedente deve mettere a disposizione del Gestore la documentazione tecnica necessaria all’effettuazione dell’allacciamento. La fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizi.
4. La somministrazione viene garantita al punto di consegna, per singolo utente e per ogni singolo uso.
5. Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l’installazione di misuratori per ogni singola utenza, il Gestore Società ha la facoltà di servire allacciare a derivazioni esistenti più Utenticlienti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi. In particolare:
a) nel caso di un unico misuratore a servizio di utenze raggruppate, qualora le difficoltà tecniche non consentano l’adeguamento degli impianti interni, il Gestore ha la facoltà di mantenere la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi. Per la fornitura ad utenze raggruppate non organizzate sotto forma di condominio, il contratto sarà intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata.
b) nel caso di un misuratore posto all’interno della proprietà privata a servizio della singola utenza, il Gestore provvederà, a propria cura e spesa, allo spostamento dello stesso al limite della proprietà pubblica. I tempi di detto spostamento dipendono dalle esigenze gestionali del Gestore e dal piano di investimenti che sarà adottato d’intesa con l’ATO.
c) nel caso di più utenze raggruppate servite da un’unica derivazione privata con misuratori posti all’interno delle singole unità abitative, qualora non si possa tecnicamente procedere allo spostamento di ogni punto di misura al limite della proprietà pubblica, il Gestore provvederà ad installare a propria cura e spese un misuratore generale. Qualora risultino eccedenze di consumo rilevate rispetto alla somma dei consumi relativi alle singole utenze, il Gestore provvederà ad effettuare apposite verifiche tese a individuare la causa di tale discordanza, imponendone la rimozione; qualora la mancata rimozione provochi ripercussioni sull’erogazione del servizio, il Gestore provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti, quali la riduzione della portata della risorsa erogata, o la sospensione, anche immediata, della stessa. E’ data in ogni caso la possibilità che il contratto del misuratore generale sia intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata.
64. Per le somministrazioni preesistenti, poste all’interno di un unico edificio, caratterizzate da un unico contatore a servizio di utenze raggruppate, qualora tutti gli utenti manifestino la volontà di attivare singoli contratti di somministrazione e vi sia l’impossibilità tecnica di installare preesistenti all'approvazione del presente regolamento si rinvia al limite della proprietà pubblica i singoli misuratori, il Gestore, a suo insindacabile giudizio e solo in presenza di condominio legalmente costituito, può autorizzare la realizzazione di singoli misuratori negli spazi comuni all’interno dell’immobile (atri, vani scala, ecc)successivo Art.55. La realizzazione delle variazioni della rete interna, nonché dei singoli gruppi di misura è a carico dei singoli utenti secondo le prescrizioni dettate dal Gestore che, di contro, provvederà alla posa del contatore. Il contatore preesistente non sarà rimosso e continuerà a rappresentare il punto di consegna del servizio, anche ai fini dei livelli minimi di servizio previsti dalla normativa vigente, Per l’adeguamento ed il Gestore lo utilizzerà per verificare eventuali anomalie rinnovo dei consumi. Il Gestore potrà prescrivere relativi contratti non si darà luogo al condominio manutenzioni alla rete interna dell’immobile ed ai singoli gruppi pagamento di consegna ed, in caso spese di mancata osservanza, in maniera unilaterale ripristinerà il preesistente contratto unico di fornitura, revocando i singoli contratti di somministrazioneistruttoria.
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Contratti. Art. 10 (Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere Nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la somministrazione conclusione o l’esecuzione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l'interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta, predisposto dalla stessa, debitamente compilato e sottoscrittocontratto.
2. Il Gestore dipendente non può sottrarsi all’obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato, se non in presenza di oggettivi impedimenti, quali:
3. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell’immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione della nicchia per l’alloggiamento del contatore e, in ogni casoconclude, per soddisfare la richiesta conto dell’amministrazione, contratti di somministrazione.
4appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall’interessato le spese per oneri di istruttoria.
5. Il Gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel Nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente.
6. In caso di diniego da parte del Gestore, in base a quanto previsto dal precedente comma 5 o rinuncia da parte del richiedente, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria. 7.Tutte le derivazioni eseguite dietro richiesta della Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento delle necessità idriche sono realizzate, a carico della stessa, a fronte della stipula di un normale contratto di utenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Art. 11 (Titolarità dei l’amministrazione concluda contratti di utenza)
1. Le somministrazioni sono effettuate esclusivamente appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a favore titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all’uso dell’unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento). Il titolo in base al quale viene richiesto l’allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.
2. Ove la richiesta sia presentata da persona diversa dal proprietario - tranne che si tratti del conduttore o del comodatario - quest’ultimo risponde in solido col richiedente l’allacciamento per gli obblighi contrattuali ed è tenuto, a tal fine, a sottoscrivere il contratto di utenzacontratto.
3. Il richiedente deve mettere dipendente che stipula contratti a disposizione del Gestore la documentazione tecnica necessaria all’effettuazione dell’allacciamento. La fornitura titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliariappalto, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizifornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.
4. La somministrazione viene garantita al punto Se nelle situazioni di consegnacui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per singolo utente iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale. DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” Art. 55-quater (*) Licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per ogni singolo uso.
5. Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del presente Regolamento, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l’installazione di misuratori per ogni singola utenza, il Gestore ha la facoltà di servire più Utenti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi. In particolarelicenziamento nei seguenti casi:
a) nel caso falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di un unico misuratore a rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di utenze raggruppate, qualora le difficoltà tecniche non consentano l’adeguamento degli impianti interni, il Gestore ha la facoltà di mantenere la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi. Per la fornitura ad utenze raggruppate non organizzate sotto forma di condominio, il contratto sarà intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata.malattia;
b) nel caso assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un misuratore posto all’interno della proprietà privata a servizio della singola utenza, il Gestore provvederà, a propria cura e spesa, allo spostamento dello stesso al limite della proprietà pubblica. I tempi biennio o comunque per più di detto spostamento dipendono dalle esigenze gestionali del Gestore e dal piano di investimenti che sarà adottato d’intesa con l’ATO.
c) sette giorni nel caso di più utenze raggruppate servite da un’unica derivazione privata con misuratori posti all’interno delle singole unità abitative, qualora non si possa tecnicamente procedere allo spostamento di ogni punto di misura al limite della proprietà pubblica, il Gestore provvederà ad installare a propria cura e spese un misuratore generale. Qualora risultino eccedenze di consumo rilevate rispetto alla somma dei consumi relativi alle singole utenze, il Gestore provvederà ad effettuare apposite verifiche tese a individuare la causa di tale discordanza, imponendone la rimozione; qualora la corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata rimozione provochi ripercussioni sull’erogazione ripresa del servizio, il Gestore provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti, quali la riduzione della portata della risorsa erogata, o la sospensione, anche immediata, della stessa. E’ data in ogni caso la possibilità che il contratto del misuratore generale sia intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata.
6. Per le somministrazioni preesistenti, poste all’interno di un unico edificio, caratterizzate da un unico contatore a servizio di utenze raggruppate, qualora tutti gli utenti manifestino la volontà di attivare singoli contratti di somministrazione e vi sia l’impossibilità tecnica di installare al limite della proprietà pubblica i singoli misuratori, il Gestore, a suo insindacabile giudizio e solo in presenza di condominio legalmente costituito, può autorizzare la realizzazione di singoli misuratori negli spazi comuni all’interno dell’immobile (atri, vani scala, ecc). La realizzazione delle variazioni della rete interna, nonché dei singoli gruppi di misura è a carico dei singoli utenti secondo le prescrizioni dettate dal Gestore che, di contro, provvederà alla posa del contatore. Il contatore preesistente non sarà rimosso e continuerà a rappresentare il punto di consegna del servizio, anche ai fini dei livelli minimi di servizio previsti dalla normativa vigente, ed il Gestore lo utilizzerà per verificare eventuali anomalie dei consumi. Il Gestore potrà prescrivere al condominio manutenzioni alla rete interna dell’immobile ed ai singoli gruppi di consegna ed, in caso di mancata osservanzaassenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in maniera unilaterale ripristinerà relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il preesistente contratto unico di fornituralicenziamento è senza preavviso. (*) Articolo inserito dall'articolo 69, revocando i singoli contratti di somministrazione.comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA DEL 29/11/2007
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