Disapplicazioni Clausole campione

Disapplicazioni. 1. Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.
Disapplicazioni. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina delle seguenti norme:
Disapplicazioni. 1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.
Disapplicazioni. 1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale con qualifica dirigenziale del comparto, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e in particolare le seguenti disposizioni:
Disapplicazioni. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Titolo di cui all’art- 13, comma 1 (Norma di prima applicazione) è definitivamente disapplicata la disciplina dei seguenti articoli:
Disapplicazioni. 1. Il presente contratto sostituisce , fatto salvo quanto previsto all’art.17 comma 2, i contratti collettivi na- zionali quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997. Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della Funzione pubblica in data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto .
Disapplicazioni. 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi degli artt. 69, comma 1 e 71 del d. lgs. 165/2001, sono disapplicate tutte le norme contenute:
Disapplicazioni. 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell’art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29/1993, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
Disapplicazioni. 1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (11), comma 1, dalla data della stipula del presente accordo integrativo al CCNL del contratto ministeri, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nell'accordo. In particolare sono inapplicabili le seguenti norme: - con riferimento all'art. 1 (Art. 12-bis Contributi sindacali): art. 50 della legge n. 249 del 1968 (12); - con riferimento all'art. 2 (Art. 14-bis Periodo di prova): art. 10 del D.P.R. n. 3 del 1957 (13); - con riferimento all'art. 4 (Art. 22-ter Mutamento di mansioni per inidoneità psicofisica): art. 29 del D.P.R. n. 266 del 1987 (14); - con riferimento all'art. 4 (Art. 22-quater Tutela della maternità): art. 15 del D.P.R. n. 335 del 1990 (15); - con riferimento all'art. 4 (Art. 22-quinquies Servizio militare): art. 67 del D.P.R. n. 3 del 1957 (13); - con riferimento all'art. 4 (Art. 22-sexties Aspettativa): art. 69 e 70 del D.P.R. n. 3 del 1957 (13); - con riferimento all'art. 4 (Art. 22-septies Formazione): art. 31 del D.P.R. n. 266 del 1987 (14); - con riferimento all'art. 5 (Art. 28-bis Accordi di mobilità): art. 21 del D.P.R. n. 335 del 1990 (15); artt. 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 269 del 1987 (16); - con riferimento all'art. 6 (Art. 28-ter Termini di preavviso): art. 124 del D.P.R. n. 3 del 1957 (13); - con riferimento all'art. 7 comma 3: art. 1 della L. 15 gennaio 1991 n. 14 (17); art. 1 della L. n. 525 del 1996 (18).
Disapplicazioni. 1. La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni.