Common use of Contratto d’inserimento Clause in Contracts

Contratto d’inserimento. 1. Nel rispetto di quanto previsto da norme di legge e da accordi interconfederali , la Siae può fare ricorso alla figura del contratto di inserimento diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro. I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono: a) soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 (due) anni; e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 2. La durata del contratto non potrà essere inferiore a nove mesi né superare i diciotto mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali la durata non potrà essere superiore ai trentasei mesi. 3. Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui alla lett. e) del periodo che segue. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto di inserimento e/o reinserimento dovranno essere indicati: a) la durata del contratto; b) l'eventuale periodo di prova, conformemente a quanto indicato per la specifica area professionale di appartenenza del lavoratore; c) l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; d) la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere inferiore, per più di un'Area contrattuale,rispetto a quella in cui dovrebbe essere inquadrato il lavoratore secondo quanto previsto dalla declaratoria di cui all’Allegato A del presente CCNL; e) il progetto individuale di inserimento; f) il trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro, disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro e dal presente CCNL. 4. Nel progetto verranno indicati: a) la qualificazione cui è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento, con la precisazione dell'area professionale di appartenenza e del corrispondente livello retributivo; b) la durata e le modalità della formazione. La formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere inferiore a 24 ore, ripartite fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione societaria ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro. In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo. Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore con contratto di inserimento e/o reinserimento corrisponde a quello garantito ai dipendenti assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato, con eguale livello di inquadramento contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto d’inserimento. 1. Nel rispetto di quanto previsto da norme di legge e da accordi interconfederali , la Siae può fare ricorso alla figura del Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali profes- sionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento l’inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro. I In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento inse- rimento sono: a) : • soggetti di età compresa tra i 18 ed e i 29 anni; b) ; • disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; c) ; • lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un del posto di lavoro; d) ; • lavoratori che desiderino vogliono riprendere un'attività l’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per lavorano da almeno 2 (due) anni; e) ; • donne di qualsiasi età residenti in un'area un’area geografica in il cui il tasso di occupazione femminile, determinato occu- pazione (definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, lavoro) sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in il cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 1010 % quello maschile; f) ; • persone riconosciute affetteaffette da grave handicap fisico o mentale. Si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, co- loro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Il contratto di inserimento, di cui all’art. 54 del D.Lgs 276/2003 ed all’ac- cordo interconfederale dell’11.02.2004, si applica per l’acquisizione di pro- fessionalità intermedie corrispondenti al livello 5° e 4° e di professionalità elevate corrispondenti ai livelli 3° e 2°, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 2dell’art. La durata 8 del contratto non potrà essere inferiore a nove mesi né superare i diciotto mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali la durata non potrà essere superiore ai trentasei mesi. 3presente Ccnl. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente esse- re specificamente indicato il progetto individuale di inserimento inserimento. Il progetto individuale, definito con il consenso del lavoratore, deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al con- testo lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite, in esso inoltre vanno indicate per iscritto: la durata dell’inserimento; il nominativo e il profilo professionale del tutor aziendale; gli obiettivi e le modalità dell’inserimento, con particolare riferimento alle attività e operazioni che dovranno essere svolte nell’azienda; la formazione prevista e le modalità di cui alla lett. e) del periodo che seguesvolgimento della stessa. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto di inserimento e/o reinserimento dovranno essere indicati: a) la durata del contratto; b) l'eventuale periodo di prova, conformemente a quanto indicato per la specifica area professionale di appartenenza del lavoratore; c) l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; d) la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere inferiore, per più di un'Area contrattuale,rispetto a quella in cui dovrebbe essere inquadrato il lavoratore secondo quanto previsto dalla declaratoria di cui all’Allegato A del presente CCNL; e) il progetto individuale di inserimento; f) il trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro, disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro e dal presente CCNL. 4. Nel progetto verranno indicati: a) la qualificazione cui è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento, con la precisazione dell'area professionale di appartenenza e del corrispondente livello retributivo; b) la durata e le modalità della formazione. La formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere inferiore a 24 ore, ripartite fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione societaria ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro. In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo. Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore Le assunzioni con contratto di inserimento edovranno essere comunicate preventivamente alle RSU/RSA. La possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento è condizionata al mantenimento in servizio di almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. Il numero complessivo dei rapporti dei contratti di inserimento per azien- da non potrà essere superiore a tre addetti. La durata del contratto per l’acquisizione di professionalità intermedie del 5° 4° livello la durata del contratto di inserimento è stabilita in 10 mesi. • Per l’acquisizione della professionalità di 3° livello la durata è fissata in 15 mesi. • Per l’acquisizione della professionalità di 2° livello la durata è fissata in 18 mesi. • Per persone affette da grave handicap fisico o reinserimento corrisponde mentale il contratto può durare fino a quello garantito ai dipendenti assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato36 mesi. • Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti, con eguale livello ma è ammessa la proroga sempre col rispetto dei limiti di inquadramento contrattualedurata massima (18 – 36 mesi).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto d’inserimento. 1. Nel rispetto di quanto previsto da norme di legge e da accordi interconfederali , la Siae può fare ricorso alla figura del Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro. I In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono: a) : - soggetti di età compresa tra i 18 ed e i 29 anni; b) ; - disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; c) ; - lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un del posto di lavoro; d) ; - lavoratori che desiderino vogliono riprendere un'attività l'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per lavorano da almeno 2 (due) anni; e) ; - donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in il cui il tasso di occupazione femminile, determinato (definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, lavoro) sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in il cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; f) ; - persone riconosciute affetteaffette da grave handicap fisico o mentale. Si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Il contratto di inserimento, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003 ed all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, si applica per l'acquisizione di professionalità intermedie corrispondenti al livello 5º e 4º e di professionalità elevate corrispondenti ai livelli 3º e 2º, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 2dell'art. La durata 8 del contratto non potrà essere inferiore a nove mesi né superare i diciotto mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali la durata non potrà essere superiore ai trentasei mesi. 3presente c.c.n.l. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente specificamente indicato il progetto individuale di inserimento inserimento. Il progetto individuale, definito con il consenso del lavoratore, deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite; in esso inoltre vanno indicate per iscritto: la durata dell'inserimento; il nominativo e il profilo professionale del tutor aziendale; gli obiettivi e le modalità dell'inserimento, con particolare riferimento alle attività e operazioni che dovranno essere svolte nell'azienda; la formazione prevista e le modalità di cui alla lett. e) del periodo che seguesvolgimento della stessa. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto di inserimento e/o reinserimento dovranno essere indicati: a) la durata del contratto; b) l'eventuale periodo di prova, conformemente a quanto indicato per la specifica area professionale di appartenenza del lavoratore; c) l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; d) la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere inferiore, per più di un'Area contrattuale,rispetto a quella in cui dovrebbe essere inquadrato il lavoratore secondo quanto previsto dalla declaratoria di cui all’Allegato A del presente CCNL; e) il progetto individuale di inserimento; f) il trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro, disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro e dal presente CCNL. 4. Nel progetto verranno indicati: a) la qualificazione cui è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento, con la precisazione dell'area professionale di appartenenza e del corrispondente livello retributivo; b) la durata e le modalità della formazione. La formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere inferiore a 24 ore, ripartite fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione societaria ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro. In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo. Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore Le assunzioni con contratto di inserimento edovranno essere comunicate preventivamente alle R.S.U./R.S.A. La possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento è condizionata al mantenimento in servizio di almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/o reinserimento corrisponde sia venuto a quello garantito ai dipendenti assunti scadere nei diciotto mesi precedenti. Il numero complessivo dei rapporti dei contratti di inserimento per azienda non potrà essere superiore a tempo determinato o a tempo indeterminato, con eguale livello di inquadramento contrattualetre addetti. mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro