LAVORO A PROGETTO. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
LAVORO A PROGETTO. Descrizione Vengono ridotti i margini di utilizzo del lavoro a progetto attraverso modifiche ad alcuni articoli del d.lgs. 276/2003, valevoli per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata di vigore della legge. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata o continuativa devono essere riconducibili a uno più progetti (e non più anche programmi di lavoro o fasi di esso ) determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere riconducibile ad un risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi normati dalla contrattazione collettiva nazionale. Inoltre si stabilisce che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione. Attraverso una integrazione all’art. 69 del d.lgs. 276/2003 viene specificato che, salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione sono considerati subordinati, fin dalla costituzione del rapporto, se l’attività del collaboratore è analoga a quella svolta da lavoratori dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con una modifica dell’art. 67 del dlgs 276/2003 vengono ridefinite le modalità di recesso: le parti infatti possono continuare a recedere prima della scadenza del termine per giusta causa, ma in assenza di giusta causa il committente può recedere prima della scadenza solo qualora emergano profili oggettivi di inidoneità del collaboratore rispetto alla realizzazione del progetto. Infine, si stabilisce che il compenso non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per profili professionali e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore a mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore ai minimi contrattuali di categoria per figure analoghe. In altra parte del provvedimento sono definiti l’indennità di fine lavoro, rafforzata rispetto alla attuale, ed il graduale aumento della aliquota contributiva fino al raggiungimento del 33%, al pari del lavoro subordinato. Descrizione Attraverso l’introduzione ...
LAVORO A PROGETTO. Descrizione
LAVORO A PROGETTO. (art. 1, commi 23-25) I commi 23, 24 e 25 dell’articolo del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (pdl 5256) modificano la disciplina del contratto di lavoro a progetto, contenuta nel decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003. Le modifiche introdotte rendono la disciplina dell’istituto complessivamente più gravosa e sicuramente più onerosa per i datori di lavori che intendono farvi ricorso Le modifiche sono le seguenti: • il contratto di lavoro a progetto dovrà essere riconducibile a progetti specifici e si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. I compiti meramente esecutivi o ripetitivi potranno essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Resta ferma la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio; • la descrizione del progetto dovrà essere tale da permettere l’individuazione del suo • Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti, per mansioni equiparabili, dai contratti collettivi • viene limitata la facoltà, per il committente, di recedere prima della scadenza del termine, ai soli casi in cui siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto; • si chiarisce definitivamente che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, siano considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui manchi il progetto. • qualora l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve la prova contraria a carico del committente e comunque le prestazioni di elevata professionalità, si presume che il rapporto sia di natura subordinata • viene sostanzialmente annullata la novità che era stata introdotta dal “collegato lavoro” ossia la necessità di impugnare entro precisi termini decadenziali il contratto a progetto ritenuto invalido. Le nuove norme trovano applicazione per i contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro auto...
LAVORO A PROGETTO. Viene ristretto il campo di corretta applicazione del lavoro a progetto: - risulta eliminato il riferimento al “programma di lavoro o a una fase di esso” richiedendo tassativamente il risultato finale dell’attività del collaboratore; - viene chiarito inoltre che il progetto non può consistere nell’esecuzione di compiti meramente esecutivi o ripetitivi; - viene prevista la possibilità di recedere per giusta causa o con preavviso (solo per il collaboratore), se previsto nel contratto individuale; il committente potrà recedere invece per “inidoneità professionale del collaboratore, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto”; - risulta introdotto un “compenso minimo” per il collaboratore, facendo riferimento ad importi stabiliti per ciascun settore di attività, riferiti ai minimi salariali applicati a mansioni analoghe svolte dai lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dai ccnl; - il progetto non deve essere la riproposizione dell’oggetto sociale del committente (venendo altrimenti meno la sua specificità); - la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, senza possibilità di prova contraria.
LAVORO A PROGETTO. (art. 7, c. 2)
LAVORO A PROGETTO. Rapporto di lavoro parasubordinato, non qualificabile come subordinato né come autonomo, con il quale il collaboratore si impegna a compiere un progetto a favore del committente.
LAVORO A PROGETTO. La procedura è volontaria ed è stata introdotta ai fini di ridurre al massimo eventuali contenziosi tra datori di lavoro e lavoratori in merito ai contratti summenzionati Il certificatore Modalità procedurali
LAVORO A PROGETTO. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (Art. 61 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276). L’importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei danneggiati.
LAVORO A PROGETTO. Il lavoro a progetto è un rapporto cosiddetto “parasubordinato”. Si tratta di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetta xx.xx.xx.) con l'aggiunta sostanziale di un progetto. Nel contratto devono essere inserite informazioni specificatamente indicate dalla legge, fra le quali è essenziale l'indicazione del progetto. Il collaboratore è tenuto all'iscrizione in apposita “gestione separata” dell'INPS e la contribuzione è per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L'assicurazione INAIL è quella prevista sulla base del tipo di attività svolta e della classificazione del Datore di lavoro (come quella che sarebbe dovuta per un Lavoratore subordinato). Agli effetti fiscali il lavoro a progetto è “assimilato” al lavoro subordinato. Il contratto di lavoro a progetto deve risultare da atto scritto, a pena di nullità.