LAVORO A PROGETTO. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
LAVORO A PROGETTO. Descrizione
LAVORO A PROGETTO. Le novità introdotte dalla riforma, applicabili ai contratti stipulati dalla data del 18 luglio 2012 circoscrivono in maniera ben definita le condizioni necessarie per ricorrere a questa tipologia di lavoro, in mancanza delle quali lo stesso viene considerato, ex tunc, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Legge 92/12 ridisegna la fattispecie contrattuale con tre interventi principali, riguardanti: • Specificità del progetto (contenuto e risultato – art. 1 x. 00 xxxx. x, x): − il progetto dovrà essere determinato e specificato dal committente e gestito in autonomia dal collaboratore, esso dovrà essere funzionale al raggiungimento di un risultato finale che non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente − il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai CCNL − viene eliminato ogni riferimento al programma od alle fasi di esso • Definizione del compenso (art. 1 c. 23 lett. c): − il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei compensi percepiti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo − il compenso non può comunque essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai contratti collettivi nazionali, o per deroga a livello decentrato; in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può scendere sotto il livello fissato dalle retribuzioni minime applicabili per mansioni analoghe svolte da lavoratori dipendenti • Possibilità di recesso (art. 1 c. 23 lett. e): − le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causa − il committente può, altresì, recedere anticipatamente per inidoneità professionale del collaboratore, ovvero perché insorgano situazioni oggettive tali da pregiudicare il raggiungimento del risultato finale − il collaboratore può recedere, prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui ciò sia disciplinato dal contratto individuale di lavoro
LAVORO A PROGETTO. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative in cui l’attività lavorativa è svolta senza vincolo di subordinazio- ne nei riguardi del committente. L’attività del collaborato- re deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere collegato a un deter- minato risultato finale. L’attività del collaboratore si deve svolgere nel rispetto del coordinamento con l’organizzazio- ne del committente e indipendentemente dal tempo impie- gato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. PARTITA IVA Per Partite IVA si intendono generalmente i contratti di la- voro stipulati con prestatori d’opera, ossia i lavoratori auto- nomi che offrono, dietro corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, un servi- zio o la realizzazione di un bene materiale. Partite IVA, per- tanto, è il regime fiscale cui fa riferimento questa tipologia contrattuale. Rientrano, ad esempio, in questa fattispecie: cooperatori, liberi professionisti, consulenti e altre figure professionali autonome. Nella realtà milanese puoi richiedere supporto per la ricerca del lavoro presso enti accreditati per la formazione ed i servizi al lavoro. Sono Soggetti accreditati a Regione Lombardia, riconosciuti dalla stessa come Enti che possono erogare servizi a supporto per l’accoglienza, l’accompagnamento e l’inserimento lavorativo. Vi sono soggetti che, oltre ad un accreditamento per i servizi al lavoro, hanno un particolare accreditamento anche per l’erogazione di servizi formativi. Questi enti svolgono formazione, accompagnamento al lavoro, orientamento professionale e valutazione delle competenze, nonché supporto per l’inserimento lavorativo CENTRI PER L’IMPIEGO Offrono informazioni e servizi di orientamento, danno sup- porto per la gestione di pratiche burocratiche, rilasciano cer- tificati e moduli, offrono consulenza gratuita alle persone in cerca di occupazione, registrano le assunzioni, trasformazio- ni e cessazioni dei rapporti di lavoro presso aziende private e Enti pubblici. Per favorire l’incontro tra domanda ed offerta i centri per l’impiego periodicamente incontrano i lavoratori per svolge- re colloqui di orientamento.
LAVORO A PROGETTO. (XX.XX.XX. E XX.XX.XXX.)
LAVORO A PROGETTO. Le collaborazioni coordinate e continuative devono essere ricondotte a un progetto, o a uno specifico programma di lavoro, o a una fase di esso, salvo i casi previsti dalla legge, quali le collaborazioni occasionali, le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione ad Albi, le collaborazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute, le collaborazioni effettuate da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, da partecipanti a collegi o commissioni e da coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Al momento la legge delega non ha sciolto la discrasia tra l'interpretazione giuslavoristica che identifica questi contratti come attività di lavoro autonomo e l'interpretazione fiscale che li qualifica come redditi di lavoro dipendente assimilato.
LAVORO A PROGETTO. Dal 25 giugno 2015, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81/2015, non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai sensi degli artt-61- 69bis del Decreto Legislativo 276/2003. A partire dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo saranno considerate come lavoro subordinato, qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro.
LAVORO A PROGETTO. La procedura è volontaria ed è stata introdotta ai fini di ridurre al massimo eventuali contenziosi tra datori di lavoro e lavoratori in merito ai contratti summenzionati Il certificatore Modalità procedurali
LAVORO A PROGETTO. E’ definito come rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell’attività lavorativa; OPERA UNICAMENTE PER I LIBERI PROFESSIONISTI DOTATI DI PARTITA IVA.-
LAVORO A PROGETTO. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (Art. 61 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276). L’importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei danneggiati.