Lavoro accessorio Clausole campione

Lavoro accessorio. Per molte collaborazioni – soprattutto per quelle svolte da pensionati – una soluzione può trovarsi nell’utilizzo del “lavoro accessorio”, compensabile con i buoni (voucher) Il limite per avvalersi di tale regime, è di €. 7.000,00 annui netti, pari a €. 9333,33 annui lordi (corrispondenti a €.777,77 mensili lordi e €. 583,33 mensili netti). Per tale tipologia di lavoro, l’unico parametro normativo richiesto è quello concernente l’ammontare del compenso, non sussistendo altri requisiti o limiti (quali la durata). L’altro limite - compenso che non può superare, per ciascun committente €. 2.000,00 annui netti (€. 2.666,66 lordi) – è valido solo per gli imprenditore e professionista. Non si applica pertanto agli enti non commerciali, riconosciuti e non riconosciuti che, nel concreto, non svolgano attività imprenditoriali. È prudenziale evitare la corresponsione di un importo mensile uguale, per evitare di fornire lo spunto per indebite interpretazioni restrittive della norma. Il vantaggio di questo regime è che il lavoratore beneficia della copertura assicurativa Inail e dei contributi previdenziali (difatti per ogni buono da €. 10,00, il lavoratore ne percepisce 7,50), mentre l’importo netto percepito, non è soggetto ad alcuna tassazione in capo al lavoratore
Lavoro accessorio. Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento del normale stato di pulizia del negozio.
Lavoro accessorio. Le prestazioni di lavoro accessorio sono attualmente disciplinate dal Capo VI del D. Lgs. 81/2015 come attività lavorative che non possono dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000,00 (Euro settemila/00) nel corso di un anno di calendario, fermo restando il limite di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ciascun singolo Committente. Tali prestazioni possono essere rese altresì dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nei limiti complessivi di € 3.000,00 (Euro tremila/00) di compenso nell’anno di calendario. Per l’attivazione del lavoro accessorio i Committenti, o i loro Professionisti, dovranno acquistare i “buoni orari” secondo le disposizioni vigenti. È vietato il ricorso a prestazioni accessorie nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi che saranno individuate dal Ministero del lavoro.
Lavoro accessorio. Descrizione
Lavoro accessorio. VOUCHER:
Lavoro accessorio. (ARTT. 48 - 50) Il X.Xxx. n. 81/2015 ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/200317. Le novità di maggior rilievo che riguardano il lavoro accessorio sono l’elevazione del limite complessivo dei compensi percepibili dal lavoratore, da 5.000 a 7.000 Euro (rivalutabili in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie), e l’opportuna precisazione che tale limite va calcolato nel corso di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) anziché nell’anno solare. Rimane, viceversa, invariato il limite di 2.000 euro (sempre rivalutabili) per i compensi erogabili da ogni singolo committente imprenditore o professionista, sempre nel rispetto del limite complessivo, per il lavoratore, dei 7.000 Euro. Viene anche confermata e resa strutturale la possibilità di rendere prestazioni di lavoro accessorio, nel limite di 3.000 Euro, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In ordine alla “natura” del rapporto, la nuova formulazione della norma non mette in discussione quanto, oramai, era già acquisito in virtù di precedenti interventi legislativi, ossia che l’ordinamento prescinde da una specifica qualificazione (in termini di subordinazione o meno) del rapporto stesso, a favore dell’identificazione della fattispecie semplicemente attraverso le specifiche modalità di erogazione del compenso (mediante voucher) ed i limiti quantitativi di esso. Proprio al fine di evitare eventuali abusi, le nuove norme impongono ai committenti imprenditori o liberi professionisti, oltre che - come detto - la fissazione di un tetto di compensi erogabili (cfr. art. 49, comma 1), l’obbligo di acquistare i voucher esclusivamente con modalità telematiche (cfr. circolare INPS n. 149 del 12 agosto 2015). Sempre con l’evidente finalità di evitare possibili utilizzi strumentali dell’istituto, viene previsto anche (cfr. art. 48, comma 6) il divieto di utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi che saranno individuate tramite apposito decreto del Ministero del lavoro. Infine, sempre con specifico riguardo ai committenti imprenditori o liberi professionisti, viene previsto (art. 49, comma 3) che essi siano tenuti a comunicare alla DTL, con modalità telematiche e prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non su...
Lavoro accessorio. La disciplina di lavoro accessorio introdotta dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disciplinata dagli articoli 70-74, stata modificata dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251. Per prestazioni di natura accessoria s'intendono, ai sensi dell' articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 come modificato dall' articolo 16 del decreto legislativo n. 251 del 2004 , attivitlavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito di alcune attivitindicate nell'articolo in esame. Le attivitlavorative elencate nella disposizione di che trattasi, anche se svolte a favore di pi beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali attivitche coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro sempre nel corso dell'anno solare. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio i soggetti interessati devono acquistare presso le rivendite autorizzate un carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato. Il prestatore di lavoro accessorio riceve il compenso presso il concessionario all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. L'articolo 72, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 251, che disciplina il lavoro accessorio ha tra l'altro disposto al comma 4 che il concessionario effettua per detti lavoratori il versamento dei contributi per fini previdenziali presso l'Istituto, alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 , in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. Il successivo comma 5 dell'articolo 72, come sostituito dall' articolo 17 del decreto legislativo n. 251 , stabilisce l'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e ...
Lavoro accessorio. Descrizione Viene esteso a tutti i settori, tranne le particolari disposizioni per il lavoro agricolo, superando l’elenco delle attività contenuto nell’art.70 del d.lgs. 276/03, ma con un limite di 5000 euro annui riferito alla totalità dei committenti, e non più ad un solo committente, ed un limite di 2000 euro per ciascun committente che sia imprenditore commerciale o professionista. Vengono stabiliti limiti specifici per l’utilizzo nel settore agricolo: . attività stagionali effettuate da pensionati e studenti con meno di 25 anni . attività a favore di soggetti con fatturato inferiore a 7000 euro . divieto per gli iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli Il ricorso al lavoro accessorio da parte del committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno. I voucher diventano orari, numerati progressivamente e datati, con valore nominale stabilito con decreto dopo confronto con le parti sociali. I compensi percepiti dal lavoratore immigrato attraverso il lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali verrà rideterminata con decreto dal Ministro del Lavoro in coerenza con gli incrementi delle aliquote contributive della gestione separata dell’Inps. I buoni già richiesti al momento dell’entrata della legge vengono utilizzati secondo la normativa precedente entro il 31 maggio 2013.
Lavoro accessorio. Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, dopo aver ribadito che il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, modifica in profondità tutti i contratti di lavoro atipici. Va evidenziato che la violazione delle regole particolari previste per ogni singolo contratto – in molte ipotesi – comporta la trasformazione in contratto subordinato a tempo indeterminato. 1. Collaborazioni, partite Iva e associazione in partecipazione
Lavoro accessorio. I buoni possono essere: - Buoni cartacei - Buoni telematici - Buoni acquistati nelle tabaccherie autorizzate - Buoni acquistati agli sportelli bancari abilitati Le modalità di riscossione del buono variano a seconda Ciascun lavoratore è direttamente e personalmente responsabile dell’intera prestazione lavorativa I due lavoratori possono sostituirsi reciprocamente o scambiarsi l’orario di lavoro previa comunicazione al datore di lavoro In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue, ma il datore di lavoro può chiedere al lavoratore rimasto di trasformare il rapporto in un contratto a tempo pieno o parziale LAVORO A PROGETTO (XX.XX.XXX) Contratto di lavoro non subordinato Il progetto deve essere specifico, determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore (non è più previsto che il progetto possa essere ricondotto ad un “programma di lavoro o fase di esso”) LAVORO A PROGETTO (XX.XX.XXX)