LAVORO OCCASIONALE Clausole campione

LAVORO OCCASIONALE. L’articolo 54-bis del decreto legge n. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96/2017, ha disciplinato compiutamente le nuove prestazioni di lavoro occasionale. La nuova disciplina del lavoro occasionale prevede due distinte modalità di utilizzo:
LAVORO OCCASIONALE. 1Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL che il collaboratore / la collaboratrice svolga lavoro occasionale. 2Il grado di occupazione medio annuo dei collaboratori / delle collaboratrici di cui al capoverso 1 non può superare il 20%. 3Il datore di lavoro può offrire impieghi di lavoro ai collaboratori / alle collaboratrici ai sensi del capoverso 1. I collaboratori / le collaboratrici pos- sono accettare o rifiutare gli impieghi di lavoro offerti.
LAVORO OCCASIONALE. Con lavoro accessorio si è inteso regolamentare quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso i voucher. Si tratta perlopiù di quelle attività lavorative che potrebbero collocarsi al di fuori della legalità, nell'ottica di una maggiore tutela del lavoratore. Per contratto di lavoro accessorio si intende l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000 netti (€9.333 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di € 2.000 nell’anno civile per ciascun lavoratore. Il pagamento avveniva tramite i voucher, oggi aboliti con la Legge n.49 del 2017. I voucher acquistati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto (17 marzo 2017) potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017. Con il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21/06/2017 n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), è stata reintrodotta la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis), prima regolata gli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 81/2015, e successivamente abrogata, decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25, a seguito dell'esito del referendum abrogativo proposto dalla Cgil. Le prestazioni di lavoro occasionale sono definite come strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (di seguito, anche “LF”) e il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo” o “Presto”). Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento...
LAVORO OCCASIONALE. 1. Devono essere considerate escluse dalle disposizioni del precedente articolo 1 le prestazioni occasionali così definite dall’art. 70, del D.Lgs n.276/2003, anche quando queste vengono svolte in favore di terzi come nel caso dell'appalto di cui all' art. 29 del D.Lgs. n.276/2003 e all’art. 1655 c.c.. Viene escluso che si possano reclutare e retribuire lavoratori con la forma occasionale per svolgere prestazioni di somministrazione di cui alla lettera a) art. 2 e art. 20 del D.Lgs. n.276/2003. 2. Il lavoro occasionale di cui al comma precedente non potrà avere una durata superiore a 30 giorni di effettivo lavoro nell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente. In ogni caso il compenso complessivamente percepito dal lavoratore da un medesimo committente nell’anno solare non dovrà essere superiore a 5 mila euro.
LAVORO OCCASIONALE. Contratto con un operaio: 1) occupato un numero di giorni stabiliti all’anno; 2) occupato al massimo due giorni consecutivi presso lo stesso datore di lavoro, con un contratto a tempo determinato nel settore alberghiero e della ristorazione o per un lavoro ben definito. Valido nei seguenti settori: 1) alberghiero- ristorazione; 2) agricoltura; 3) orticoltura; 4) coltura dei funghi e della cicoria belga. Non è prevista la stipula obbligatoria di un contratto specifico, ma sussiste l’obbligo di dichiarare il lavoratore nella “dimona” e sul modulo “occasionale” (AM 14/10/05) 1) I contributi sociali sono fissati sulla base di un salario quotidiano forfettario; 2) la copertura sociale è limitata eccetto per il settore alberghiero e della ristorazione. Art.8 bis del’ AR del 28/11/1969 in applicazione della legge del 27/06/1969 che rivede l’AL del 1944, relativa alla sicurezza sociale del dipendente. *Nel contratto di lavoro autonomo, per quanto concerne i liberi professionisti si rinvia alla seconda fase della ricerca nel corso della quale ci sarà una trattazione specifica.
LAVORO OCCASIONALE. (art. 2.5) Per impieghi di più di tre mesi, in relazione al versamento continuato del sala- rio, si applicano le disposizioni di legge. Luogo di lavoro, luogo d’impiego e area d’impiego (art. 2.7) / Luogo d’impiego diverso dal luogo di lavoro (art. 2.8) Per stabilire le distanze chilometriche si fa riferimento a Google Maps (xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx). Per stabilire la durata dei tragitti con il trasporto pubblico si fa riferimento agli orari delle FFS (xxx.xxx.xx).
LAVORO OCCASIONALE. 1 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL che il collaboratore / la collaboratrice svolgano lavoro occasionale. 2 Il grado di occupazione medio annuo dei collaboratori / delle collaboratrici di cui al capoverso 1 non può superare il 20%. 3 Il datore di lavoro può offrire impieghi di lavoro ai collaboratori / alle collaboratri- ci ai sensi del capoverso 1. I collaboratori / le collaboratrici possono accettare o rifiutare gli impieghi di lavoro offerti. 4 I collaboratori / le collaboratrici di cui al capoverso 1 ricevono un supplemento salariale del 2,5%. Tale supplemento salariale viene erogato in sostituzione di un versamento continuato del salario in caso di incapacità lavorativa. Gli articoli 2.21.1 (obbligo di notifica, certificato medico), 2.21.3 (reinserimento) e 2.21.5 (pre- stazioni in caso di malattia) non si applicano per tali collaboratori/collaboratrici. 5 I collaboratori / le collaboratrici di cui al capoverso 1 hanno diritto a un supplemen- to per lavoro nei giorni festivi del 3,75% nonché a un’indennità per le vacanze del 13,04% (fino all’anno civile compreso, nel quale viene compiuto il 59o anno di età) risp. del 15,56% (a partire dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60o anno di età). 6 Con riferimento agli impieghi di lavoro già concordati, i collaboratori / le collabora- trici devono informare immediatamente il datore di lavoro in caso di loro impedi- mento al lavoro. 7 Il piano sociale (articolo 2.32) non si applica per i collaboratori / le collaboratrici di cui al capoverso 1.
LAVORO OCCASIONALE. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx e Associati Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 6 10123 – Torino Tel. 000 000000 – Fax. 000 000000 PROGETTO
LAVORO OCCASIONALE. L' articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 definisce le prestazioni occasionali i rapporti di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, a meno che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5.000 euro. Tali prestazioni di durata inferiore a trenta giorni e da cui derivi un compenso non superiore a 5.000 euro, sono soggette a contribuzione qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata di cui all'articolo 50, comma 1 lettera c-bis, del testo unico delle imposte sul reddito. In tal caso i prestatori occasionali sono iscritti alla gestione separata, di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e, in materia pensionistica, sono operanti i criteri di cui al precedente punto 1 (cfr. circolare n. 9 del 22.1.2004 '). Per completezza, occorre precisare che la categoria dei prestatori occasionali qui illustrati differisce dalla categoria del lavoratore autonomo occasionale che, a norma dell' articolo 2222 del codice civile , colui che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. Con riferimento a tale ultima categoria di lavoratori, l' articolo 44, comma 2, del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 , convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, ne dispone, dal 1° gennaio 2004, l'iscrizione alla gestione separata solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivitsia superiore ad euro 5000 ( messaggio n. 29629 del 23.9.2004 ).
LAVORO OCCASIONALE. (o mini «xx.xx.xx.») cd. Collegato lavoro NON È DISCIPLINATO DAL CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE