Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 Clausole campione

Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431. Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del “Contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato B del D.M.16 gennaio 2017, integrato con le dichiarazioni del trattamento dati, sulle prestazioni energetiche e l’eventuale dichiarazione di opzione per la cedolare secca, ove consentita dalla legge. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15 marzo 2017. Ai sensi del comma 2 dell’art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. Ai fini della qualificazione dell’esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti: a) quando il locatore abbia l’esigenza di adibire l’immobile ad abitazione propria o dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di: • trasferimento temporaneo della sede di lavoro • matrimonio, unione civile, convivenza dei figli • separazione o divorzio • vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza e/o b) quando il conduttore abbia l’esigenza di abitare l’immobile per motivi di: • trasferimento temporaneo della sede di lavoro • ricerca di soluzioni occupazionali, solo per chi non è residente a Milano • apprendistato o formazione professionale • separazione o divorzio • assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi • vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza c) quando una associazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente nuclei famigliari in grave emergenza abitativa; d) quando un’associazione senza fini di lucro, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente profughi, migranti, rifugiati politici, richiedenti asilo e soggetti più in generale interessati da “crisi umanitarie” così come definito dall’OHCHR. e) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un...
Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431. Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato B, del D.M. 5 marzo 1999. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 2, comma 1 del D.M. 5 marzo 1999. Ai fini della qualificazione della esigenza del locatore e del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dalla clausola n. 1 e dalla clausola n. 3 del contratto-tipo, sono individuate le seguenti condizioni : quando il locatore abbia necessita’ di adibire l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di : separazione o divorzio; trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall’estero o da altra città italiana del locatore; vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza. e/o quando il conduttore ha necessità di abitare l’immobile per motivi di : trasferimento temporaneo della sede di lavoro; separazione o divorzio; assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi; vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.