Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431. Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato C del D.M. 16 gennaio 2017, integrato con le dichiarazioni del trattamento dati, sulle prestazioni energetiche e l’eventuale dichiarazione di opzione per la cedolare secca. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 3, comma 2 del D.M.16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017. Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente per le ipotesi previste dall’art.3 comma 1 del DM 16 gennaio 2017. Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi.
Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431. Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del "contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato C, del D.M. 5 marzo 1999. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 3, comma 2 del D.M. 5 marzo 1999. Nel "contratto-tipo locale" (allegato 4) dovranno essere previste le seguenti integrazioni : "In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto dal/i conduttore/i iniziali e dal conduttore subentrante, al locatore, che dovrà darne approvazione scritta." "indipendentemente dai gravi motivi, e’ concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi". "In caso di cessazione dell’iscrizione universitaria il contratto di locazione si risolverà, previa comunicazione scritta del locatore, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi." ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI — Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio del Comune di Garbagnate X.xx di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti — persone fisiche o giuridiche — detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 5 marzo 1999, fra le stesse proprietà, assistite - a loro richiesta — dall’associazione di rappresentanza prescelta fra quelle firmatarie dell’Accordo locale, e le organizzazioni sindacali dei conduttori, rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie dell’Accordo locale, devono essere definiti "accordi integrativi e di comparto". Gli accordi integrativi e di comparto stabiliranno i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale.