RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI. In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato D al D.M. 16/01/2017. Eventuali clausole di determinazione forfettaria dell’ammontare degli oneri accessori che prescindano dall’effettiva rendicontazione annuale delle spese, con specifica previsione del conguaglio annuale, si intendono espressamente come non ammesse e non compatibili con il rispetto del presente accordo. Convengono, infatti, le parti stipulanti quale pattuizione essenziale, nel rispetto del disposto dell’art. 13, L. 431/1998, che vi debba essere piena coincidenza tra l’ammontare degli oneri accessori rimborsati dal conduttore, e l’ammontare delle spese sostenute dal locatore per la fornitura dei servizi al conduttore. Per quanto non previsto nell’allegato D al D.M. 16/01/2017, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali raccolti dalla CCIAA di Bologna (e segnatamente l’ultima edizione del 1990), nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI. In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato al D.M. 31.12.2002. Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni ca- so le norme vigenti, gli usi locali raccolti dalla CCIAA di Modena, nonché le tabelle concor- date fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI. I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI. In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato al D.M. 31.12.2002. In conformità con le previsioni del D.M. 30.12.2002 la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. La transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue: Quando il locatore debba disporre dell’immobile per i seguenti motivi: - destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, intendano lasciare l’abitazione della famiglia d’origine; - destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, o dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l’alloggio di servizio; - destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professione; - destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore; - eseguire interventi nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l’occupazione dell’appartamento; - qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata. Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi: - contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza; - previsione di trasferimento per ragioni di lavoro; - trasferimento temporaneo della sede di lavoro; - necessità di cure o di assistenza per sé o a famigliari in luogo diverso dalla propria residenza; - acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto; - esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazion...
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI. In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato al D.M. 31.12.2002. Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali raccolti dalla CCIAA di Bologna (e segnatamente l’ultima edizione del 1990), nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI. Per quanto concerne la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria le parti convengono di provvedere applicando la “Tabella Oneri Accessori” allegato G al decreto 30 dicembre 2002; (all. E al presente accordo) Per quanto non previsto nella citata Tabella Oneri Accessori, la parti fanno riferimento alle norme vigenti e agli usi locali.
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI. RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE