Cedolare secca Clausole campione

Cedolare secca. (Eliminare la parte dell’aggiornamento ISTAT, nell’articolo “canone” e l’art. “Spese di bollo e di registrazione”) parte locatrice dichiara di esercitare l’opzione per il sistema denominato “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto esonerata dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo. L’opzione in oggetto comporta, per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell’obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al presente contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Non potrà inoltre essere applicata, negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone inclusa la variazione accertata dall’ISTAT. La parte locatrice si riserva tuttavia la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, da comunicarsi alla parte conduttrice a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza dell’annualità contrattuale. Se in futuro la parte locatrice decidesse di revocare l’applicazione di tale regime fiscale, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro (di cui metà a carico della parte locatrice e metà a carico del conduttore). In tal caso il canone sarà aggiornato ogni anno automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore nella misura della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operi e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio dell’annualità contrattuale.
Cedolare secca. Il locatore dichiara di optare per l'applicazione della CEDOLARE SECCA ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n° 23 e pertanto intende rinunciare alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone prevista a qualsiasi titolo inclusa la variazione Istat prevista dal precedente art. 2, e le spese di bollo e registrazione previste al precedente art. 5, che quindi sono da intendersi soppresse sino a eventuale nuova determinazione fiscale del locatore stesso. Il Conduttore prende atto di quanto dichiarato dal locatore col presente articolo.
Cedolare secca. In forza dell'articolo 3 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23, per la durata del presente contratto e salvo revoca scritta che si riserva di esercitare in qualsiasi momento, il locatore dichiara di esercitare l'opzione per il sistema denominato "cedolare secca", restando pertanto esonerato dall'obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata. Negli anni di decorrenza del contratto, inoltre, il locatore rinuncia espressamente all'applicazione degli aggiornamenti del canone di cui sopra, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT.
Cedolare secca. La cedolare secca è un regime di tassazio- ne sulle locazioni di determinati immobili, scelto facoltativamente dal contribuente in sostituzione di tutte le altre forme di prelievo fiscale sul reddito derivante dalle locazioni. Chi possiede redditi derivanti dalla loca- zione di immobili può optare per la cedo- lare secca, scegliendo così un regime di tassazione alternativo a quello ordinario ai fini dell’IRPEF, e non versando più in sede di registrazione le imposte di bolle e di registro, di rinnovo, così come sulle riso- luzioni anticipate. La cedolare secca è applicabile dal 2011 a tutti i fabbricati a destinazione abitativa, cioè quei fabbricati che risultano iscritti al catasto urbano con le categorie da A/1 ad A/11 (esclusi gli immobili con categoria A/10, uffici e studi professionali), e alle re- lative pertinenze. L’opzione può essere esercitata soltanto dalle persone fisiche private e non può ri- guardare imprese, professionisti, società o altri enti: in sostanza, la cedolare secca sostituisce le imposte che il contribuente avrebbe pagato come titolare di redditi di fabbricati, esposti nel quadro RB del pro- prio modello UNICO (quadro B mod. 730) sulla locazione percepita. Condizione per potersi avvalere della cedolare secca è averne dato comunicazione all’inquilino, mediante raccomandata, nella quale si è espressa la rinuncia per tutta la durata della locazione a ogni aggiornamento del canone, compreso l’aumento ISTAT, anche se in precedenza pattuito nel contratto. L’opzione ha efficacia per tutta la durata del contratto di locazione, fatta salva la facoltà del locatore di revocarla a ogni an- nualità.
Cedolare secca. Barrare la presente casella nel caso in cui si voglia esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca. È possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive o in sede di proroga, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro. Tale modalità deve essere osservata anche nel caso in cui il contribuente abbia corrisposto l’impo- sta dovuta per la registrazione del contratto in unica soluzione al momento della registrazione. L’opzione per la cedolare secca, esclude l’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali sul red- dito fondiario, mentre le imposte di registro e bollo già versate non possono comunque essere og- getto di rimborso. La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca, pertanto prima del termine di versamento dell’imposta di registro per le annualità successive. Il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è sta- ta esercitata l’opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive. Sarà cura del locatore che revoca l’opzione per la cedolare secca darne comunicazione al condut- tore al fine di procedere solidalmente al pagamento dell’imposta di registro dovuta.
Cedolare secca. Opzione in sede di proroga del contratto: contestualmente alla comunicazione della proroga (entro 30 giorni dalla scadenza del primo periodo del contratto o di una precedente proroga). Cedolare rinnovata in sede di proroga del contratto: opzione confermata contestualmente alla comunicazione della proroga
Cedolare secca. Il regime di tassazione opzionale, introdotto dall’articolo 3, D.Lgs. 23/2011, meglio conosciuto come “cedolare secca” prevede, in presenza di determinati requisiti, un’imposizione sostitutiva in luogo di: − Irpef, addizionali regionali e comunali, − imposta di registro e di bollo. L’aliquota ordinaria del 21% è stata ridotta, in presenza di contratti di locazione a canone concordato, al 10% per le annualità dal 2014 al 201911. Non sono previste ulteriori riduzioni per i contratti di interesse storico e artistico. L’opzione per il regime della cedolare secca è subordinata a determinati requisiti: − il locatore deve essere una persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, e deve effettuare la locazione al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni; − il conduttore deve essere anch’egli una persona fisica che loca l’immobile al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni;
Cedolare secca. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 del Dlgs. 7 marzo 2011 n. 23 la locatrice dichiara di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazione con la conseguente rinuncia, salvo futura revoca, alla facoltà di chiedere qualsiasi aggiornamento del canone eventualmente previsto dal presente contratto, inclusa la variazione ISTAT. Fino all’eventuale revoca, non sanno dovute le imposte per la registrazione annuale del contratto. Tutto ciò salvo eventuale revoca. Xxxxx, approvato e sottoscritto , lì Il locatore Il conduttore A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento e risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale), 15 (Varie) del presente contratto, 16 (Residenza del conduttore), 16 (Riscaldamento) e 17 (Cedolare secca). Il locatore Il conduttore
Cedolare secca. La parte locatrice dichiara di esercitare l’opzione per il sistema denominato “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto esonerata dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo.
Cedolare secca. La cedolare secca è un particolare regime di tassazione sulle locazioni, scelto facoltativamente dal contribuente in sostituzione di tutte le altre forme di prelievo fiscale sul reddito di quelle locazioni.