ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI. Per la stipula dei contratti di locazione di proprietà degli immobili situati nel territorio dei Comuni oggetto del presente Accordo di proprietà di Compagnie Assicurative, Fondi immobiliari, Associazioni e Fondazioni di previdenza, Istituti di credito, Enti Previdenziali Pubblici, e soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di 50 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio comunale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi “Accordi integrativi e di comparto” fra la proprietà interessata e le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell’Accordo locale. Gli Accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali Accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i soggetti di cui al comma 6 dell’art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.
ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI. Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio del Comune di Limbiate di proprietà delle Imprese di assicurazione, degli Enti privatizzati e di soggetti – persone fisiche o giuridiche – detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli Enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell’art.1 commi 5 e 6, del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, fra le stesse proprietà, assistite – a loro richiesta – dall’Associazione di rappresentanza prescelta fra quelle firmatarie dell’Accordo locale, e le Organizzazioni sindacali dei conduttori, rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie dell’Accordo locale, devono essere definiti “accordi integrativi e di comparto”. Gli “accordi integrativi e di comparto” stabiliranno i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale.