Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti. 1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti pro- venienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne: – la natura; – l’origine; – la destinazione geografica, in modo da determinare il regime doganale loro applicabile. 2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.
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Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti. 1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti pro- venienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne: – la natura; – l’origine; – la destinazione geografica, in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.
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Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti. 1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinchéaf- finché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti pro- venienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne: – la natura; – l’origine; – la destinazione geografica, in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.
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Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti. 1. In deroga all’articolo all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti pro- venienti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo all'articolo 16 dell’Accordodell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo con trollo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità d'identità per campione cam pione allo scopo di accertarne: – accertarne — la natura; – l’origine; – , — l'origine, — la destinazione geografica, in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione dell'im missione in libera pratica.
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Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti. 1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti pro- venienti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordodell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne: – accertarne − la natura; – , − l’origine; – , − la destinazione geografica, in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.
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