Controversie con gli Esercizi Clausole campione

Controversie con gli Esercizi. 37.1 In caso di vertenze tra il Titolare o gli eventuali Titolari di Carta Supplementare e un Esercizio, il Servizio Clienti American Express, ove richiesto, potrà adoperarsi con ogni ragionevole sforzo per facilitare una bonaria composizione della vertenza stessa; tuttavia, qualsiasi controversia tra il Titolare e l’Esercizio per reclami riguardanti l’accettazione o meno della Carta o i documenti di spesa nonché le merci o i servizi ordinati e/o acquistati mediante la Carta, dovrà essere risolta direttamente tra il Titolare e l’Esercizio in questione, essendo la funzione dell’American Express solo quella di eseguire operazioni di pagamento in nome e per conto del Titolare, il quale, peraltro, potrà esercitare ogni suo diritto agendo direttamente nei confronti dell’Esercizio. 37.2 Il Titolare prende atto che, nei casi in cui la vertenza riguardi il pagamento di bollettini postali disposti verso Poste Italiane e/o in generale verso la Pubblica Amministrazione, American Express è responsabile secondo l’art. 24 del d.lgs 11/2010 solo nei casi di (i) operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite dall’American Express in maniera inesatta e/o (ii) operazioni di pagamento autorizzate ma eseguite in maniera inesatta dall’American Express. Al di fuori di questi casi, per le operazioni disposte ai sensi del presente articolo, la richiesta per il recupero dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento deve essere inoltrata direttamente al beneficiario, in quanto pur ponendo in essere ogni ragionevole sforzo, l’ American Express non sarà in grado di recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. 37.3 La sussistenza dei suddetti reclami o controversie con un Esercizio non esclude o sospende l’obbligo del Titolare di pagare all’American Express tutti gli Addebiti indicati nell’Estratto Conto nei termini di cui al Regolamento.
Controversie con gli Esercizi. 34.1 In caso di vertenze tra il Cliente e/o il Titolare e un Esercizio, il Servizio Clienti American Express, se richiesto, potrà adoperarsi con ogni ragionevole sforzo per faci- litare una bonaria composizione della vertenza stessa; tuttavia, qualsiasi controversia tra il Cliente e/o il Titolare e l’Esercizio per reclami riguardanti l’accettazione o meno della Carta o i documenti di spesa nonché le merci o i servizi ordinati e/o acquistati mediante la Carta, dovrà essere risolta direttamente tra il Cliente e/o il Titolare e l’Esercizio in questione, essendo la funzione dell’American Express solo quella di eseguire operazioni di pagamento in nome e per conto del Cliente, il quale, peraltro, potrà esercitare ogni suo diritto agendo direttamente nei confronti dell’Esercizio. 34.2 La sussistenza dei suddetti reclami o controversie con un Esercizio non esclude o sospende l’obbligo del Cliente di pagare all’American Express tutti gli Addebiti indicati nell’Estratto Conto nei termini di cui al Regolamento.
Controversie con gli Esercizi. L’American Express declina qualsiasi responsabilità relativa ai beni e servizi acquistati con una Carta, salvi i casi previsti dalla legge. In caso di vertenze tra la Società e un Esercizio, il Servizio Clienti American Express, se richiesto, potrà adoperarsi per facilitare una bonaria composizione della vertenza stessa; tuttavia, qualsiasi controversia tra la Società e un Esercizio per reclami riguardanti l’accettazione o meno della Carta o i documenti di spesa nonché le merci o i servizi ordinati e/o acquistati mediante la Carta o un Conto, dovrà essere risolta direttamente tra la Società e l’Esercizio in questione, essendo la funzione dell’American Express solo quella di eseguire operazioni di pagamento in nome e per conto della Società; la Società, peraltro, potrà esercitare ogni suo diritto agendo direttamente nei confronti dell’Esercizio. La sussistenza dei suddetti reclami o controversie con un Esercizio non esclude o sospende l’obbligo della Società e/o del Titolare di pagare all’American Express tutti gli Addebiti indicati nell’Estratto Conto nei termini di cui al Contratto.
Controversie con gli Esercizi. Il Titolare riconosce espressamente che l’Emittente è estraneo ai rapporti tra il Titolare stesso, gli esercizi convenzionati, per le merci acquistate e/o i servizi otte- xxxx. Pertanto, per qualsiasi controversia in materia, come pure per esercitare qualsiasi diritto connesso, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli eser- centi i quali sono state acquistate le merci o ottenuti i servizi, restando comunque esclusa ogni responsa- bilità dell’Emittente per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati. In ogni caso, nei rapporti con l’Emittente, l’ordine impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile. Resta fermo, pertan- to, l’obbligo del Titolare di onorare i relativi ordini di pagamento. L’Emittente, inoltre, non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.
Controversie con gli Esercizi. L’American Express non avrà alcuna responsabilità qualora la Carta non venisse onorata per qualsiasi motivo da un Esercizio, non intendendo in alcun modo garantire l’adempimento degli obblighi facenti carico agli Esercizi nè potendo essa essere responsabile di eventuali restrizioni stabilite dalle Autorità dei vari Paesi in cui la Carta viene utilizzata. In caso di vertenze tra la Società e/o il Titolare ed un Esercizio il Servizio Clienti American Express, ove richiesto, potrà adoperarsi con ogni ragionevole sforzo per facilitare una bonaria composizione della vertenza stessa; tuttavia, qualsiasi controversia tra la Società e/o il Titolare e l’Esercizio per reclami riguardanti l’accettazione o meno della Carta od i documenti di spesa nonché le merci od i servizi ordinati e/o acquistati mediante la Carta, dovrà essere risolta direttamente tra la Società e/o il Titolare e l’Esercizio in questione, essendo la funzione dell’American Express solo quella di effettuare il pagamento della spesa a nome e per conto della Società e/o del Titolare, i quali, peraltro, potranno esercitare ogni loro diritto agendo direttamente nei confronti dell’Esercizio. La sussistenza dei suddetti reclami o controversie non esclude o sospende l’obbligo di pagare tutti gli Addebiti all’American Express nei termini di cui al presente Regolamento.
Controversie con gli Esercizi. 35.1 In caso di vertenze tra la Società e/o il Titolare e un Esercizio, il Servizio Clienti American Express, se richiesto, potrà adoperarsi con ogni ragionevole sforzo per facilitare una bonaria composizione della vertenza stessa; tuttavia, qualsiasi controversia tra la Società e/o il Titolare e un Esercizio per reclami riguardanti l’accettazione o meno della Carta o i documenti di spesa nonché le merci o i servizi ordinati e/o acquistati mediante la Carta, dovrà essere risolta direttamente tra la Società e/o il Titolare e l’Esercizio in questione, essendo la funzione dell’American Express solo quella di eseguire operazioni di pagamento in nome e per conto del Titolare; la Società e/o il Titolare, peraltro, potranno esercitare ogni loro diritto agendo direttamente nei confronti dell’Esercizio. 35.2 La sussistenza dei suddetti reclami o controversie con un Esercizio non esclude o sospende l’obbligo della Società e/o del Titolare di pagare all’American Express tutti gli Addebiti indicati nell’Estratto Conto nei termini di cui al Contratto.

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  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Controversie Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO