Definizione di Controversie

Controversie tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo xxxxxxx e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
Controversie. Arbitrato irrituale
Controversie. (solo rischio volo)

Examples of Controversie in a sentence

  • Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

  • Negoziazione assistita Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

  • L'assicurazione si estende alle Controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nel MONDO.

  • Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

  • Negoziazione assistita Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).


More Definitions of Controversie

Controversie in caso di controversia sull’applicazione ed interpretazione del presente Certificato di Garanzia, sarà competente il Tribunale di PARMA (Italia), ovunque sia stato stipulato il contratto di acquisto dell’apparecchiatura.
Controversie arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sul grado o durata dell’Inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in corretto verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.
Controversie tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, con esclusione della competenza arbitrale;
Controversie. Arbitrato irrituale La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull’ap- plicazione dei criteri d’indennizzabilità previsti dalla Po- lizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioran- za di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qual- siasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
Controversie tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Taranto con esclusione della competenza arbitrale;
Controversie. Arbitrato irrituale La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla Polizza, è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della Compagnia o presso la Sede dell’Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza o nella città dove ha sede l’Istituto di medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie tra le Parti le quali rinunciano sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Controversie per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si dovrà procedere all’accordo bonario.