DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
DISCIPLINA ECONOMICA Art. 22 Anticipazione .............................................................................................................................. Art. 23 Pagamenti in acconto .................................................................................................................. Art. 24 Pagamenti a saldo ....................................................................................................................... Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ................................................................................... Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ....................................................................................... Art. 27 Revisione prezzi .......................................................................................................................... Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..................................................................................
Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.
OFFERTA ECONOMICA Per presentare l’offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico sull’Elenco prezzi posto a base di gara. A tal fine il soggetto concorrente dovrà: - accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; - compilare il form on line; - scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; - firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; - inserire nel sistema il documento “offerta economica”. Si precisa che l’operatore economico dovrà, indicare nell’offerta economica, nell’apposito spazio ai sensi dell’art. 95, c. 10 del Codice: ⮚ GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO e ss.mm.ii. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc…, e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell’art. 97 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono. ⮚ IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, E COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento “tabella costi della manodopera” di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l’appalto, SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell’operatore economico. Ricevuta comunicazione dell’esito positivo di tale verifica, il Presidente di gara, procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il Presidente di gara esclude dalla gara l’operatore economico, e trasmette nuovamente gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica sull’operatore economico che segue nella graduatoria. Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Con la firma dell’offerta economica il concorrente sottoscrive l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. Ai sensi dell’art. 32, c. 6 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto. Sono inammissibili le offerte economiche che superano l’importo a base d’asta. NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche. Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.
Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.