Common use of Controversie sulla determinazione del danno – Arbitrato irrituale Clause in Contracts

Controversie sulla determinazione del danno – Arbitrato irrituale. Ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, in caso di controversie su: - natura o conseguenze delle lesioni o del ricovero - grado di invalidità permanente - applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art.20.5.3 ”Condizioni patologiche e minorazioni preesistenti” le parti possono demandare per iscritto la decisione a un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico; quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Se lo ritiene, il Collegio Medico può rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca definita dal Collegio stesso: in questo caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico: - sono prese a maggioranza di voti e senza formalità di legge - sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale Le parti rinunciano all'impugnazione della perizia, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Rimane salvo il diritto a qualsiasi azione o eccezione sull’indennizzabilità del danno.

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Controversie sulla determinazione del danno – Arbitrato irrituale. Ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, in caso di controversie su: - natura o conseguenze delle lesioni o del ricovero - grado di invalidità permanente - applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art.20.5.3 dall’art.10.4.3 ”Condizioni patologiche e minorazioni preesistenti” le parti possono demandare per iscritto la decisione a un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico; quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Se lo ritiene, il Collegio Medico può rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca definita dal Collegio stesso: in questo caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico: - sono prese a maggioranza di voti e senza formalità di legge - sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale Le parti rinunciano all'impugnazione della perizia, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Rimane salvo il diritto a qualsiasi azione o eccezione sull’indennizzabilità del danno.

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Controversie sulla determinazione del danno – Arbitrato irrituale. Ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, in caso di controversie su: - natura o conseguenze delle lesioni o del ricovero - grado di invalidità permanente - applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art.20.5.3 dall’art. 9.4.3 ”Condizioni patologiche e minorazioni preesistenti” le parti possono demandare per iscritto la decisione a un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico; quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Se lo ritiene, il Collegio Medico può rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca definita dal Collegio stesso: in questo caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico: - sono prese a maggioranza di voti e senza formalità di legge - sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale Le parti rinunciano all'impugnazione della perizia, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Rimane salvo il diritto a qualsiasi azione o eccezione sull’indennizzabilità del danno.

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