Cooperazione giudiziaria Clausole campione

Cooperazione giudiziaria. 1. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie a livello internazionale e di protezione dei minori. 2. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti continuano a impegnarsi sulle questioni di assistenza giudiziaria reciproca in conformità degli strumenti internazionali pertinenti. Xxxxxxx eventualmente rientrare in questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti dell'ONU e la loro applicazione nonché il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorità neozelandesi competenti e Eurojust.
Cooperazione giudiziaria. 1. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, le parti si adoperano per migliorare la cooperazione esistente in materia di assistenza giudiziaria reciproca ed estradizione in base agli accordi internazionali pertinenti. Le parti si adoperano inoltre, nell’ambito dei rispettivi poteri e competenze, per rafforzare i meccanismi esistenti e, se del caso, considerare lo sviluppo di nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale in questo settore. Questo includerebbe, se del caso, l'adesione agli strumenti internazionali pertinenti e la loro applicazione nonché una più stretta cooperazione con Eurojust. 2. Le parti, nel quadro delle rispettive competenze, convengono di sviluppare, ove opportuno, la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda la negoziazione, la ratifica e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.