Cooperazione internazionale Clausole campione

Cooperazione internazionale. Il personale che assuma contrattualmente un impegno continuativo ed effettivo di lavoro della durata di almeno 2 anni per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione in Paesi in via di sviluppo e che benefici del rinvio del servizio militare ha diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Cooperazione internazionale. 1. La Confederazione svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a forum e organizzazioni designati da quest’ultimo e relativi in particolare al settore delle telecomunicazioni. Le autorità di esecuzione regolano i dettagli di tale rappre- sentanza caso per caso.
Cooperazione internazionale. Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all’art. 33 della Legge 49/1987 (sulla cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo), la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto alla con- servazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del Dlcps 13.9.1946, n. 303 e successive norme integrative, qualora beneficino del rinvio del servizio militare.
Cooperazione internazionale. 1. Le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato nell’ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in relazione ai servizi globali di navigazione satel­
Cooperazione internazionale. 6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.
Cooperazione internazionale. I Membri convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine essi istituiscono e notificano punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di tali merci. In particolare, promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative.
Cooperazione internazionale. Nel periodo dal 2014 al 2020, i partecipanti degli Stati membri hanno ricevuto il 90,41 % dei finanziamenti, mentre il rimanente importo è stato destinato a paesi associati (8,85 %) e altri paesi terzi (0,74 %). Se la quota di partecipazione dei paesi associati (7,68 %) è in linea con i finanziamenti ricevuti, quella dei paesi terzi non associati è significativamente più elevata (4,0 %), indicando un interesse all'apertura internazionale, indipendentemente dai finanziamenti. Il programma di lavoro 2018-2020 ha compreso oltre 30 "attività faro di cooperazione internazionale" con un bilancio dell'UE prossimo a 2 miliardi di EUR per invertire la tendenza alla riduzione della cooperazione internazionale registrata nei primi anni di Orizzonte 2020. Tali attività hanno avuto un impatto positivo sulla partecipazione a progetti collaborativi di entità stabilite in paesi terzi non associati, che è passata da una media del 2,4 % nel periodo 2014-2017 al 3,3 % nel 2018, al 3,2 % nel 2019 e al 2,6 % nel 2020, in base ai dati attualmente disponibili. Il contributo dei partecipanti stabiliti in paesi terzi non associati è aumentato da una media di 44 milioni di EUR all'anno nel periodo 2014-2017 a 82 milioni di EUR nel 2018 e 153 milioni di EUR nel 2019 (42 milioni di EUR nel 2020, in base ai dati attualmente disponibili). Complessivamente, i partecipanti stabiliti in paesi terzi non associati hanno contribuito ai progetti di Orizzonte 2020 con quasi 560 milioni di EUR. Le azioni Xxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxx rappresentano ancora oltre la metà delle partecipazioni totali di entità stabilite in paesi terzi non associati. Allo scopo di valorizzare meglio le potenzialità strategiche di livello internazionale di queste azioni, si sono tenuti con questi paesi numerosi dialoghi politici e riunioni congiunte su scienza e tecnologia.
Cooperazione internazionale. 1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intra- prendono appropriate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove sia appropriato, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l‘altro:
Cooperazione internazionale. Le Parti contraenti convengono:
Cooperazione internazionale. 1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l'interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonché per ogni altra misura di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto ciò risulti necessario e funzionale.‌