Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - OPZIONE Clausole campione

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - OPZIONE. Oltre agli elaborati sopra elencati riconducibili al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, si evidenzia che le indicazioni che seguono sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sotto la supervisione del progettista generale dell'opera, se diverso, individuare esattamente quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e provinciale vigente al momento della progettazione in merito, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione, il progettista deve attenersi ai dettami del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., adattando ad essi le prescrizioni e le procedure del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.P.R.207/2010 s.m.i., presentando: - il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art.100, comma 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo, cui si rimanda integralmente; - il Fascicolo dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del richiamato D.lgs., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993; - Il Piano, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovrà individuare, analizzare e valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi a congestione di aree di intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative. Esso dovrà altresì indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per la sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, onde permettere una corretta stesura del quadro economico. Dalla collaborazione tra il Progettista ed il Coordinatore in fase di progettazione, se le due figure non coincidono, deve nascere un progetto sicuro in termini di localizzazione e organizzazione del cantiere, impiego di materiali e scelta di tecniche e modalità costruttive e dotazioni di sicurezza dell'opera da utilizzare durante la fase di manutenzione. II coordinatore in fase di progettazione deve prevedere nel PSC: - le indicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi POS; - la stima degli oneri della sicurezza. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cu...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).