Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Clausole campione

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. (art. 91 d.lgs.81/2008)
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a. Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione verrà espletato ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. predisponendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento in stretto raccordo con il gruppo di progettazione; a tale scopo, occorrerà verificare prioritariamente se il progetto, per le sue particolarità, richieda l’adozione di speciali misure di sicurezza; pianificare la successione di tutti i lavori necessari all’esecuzione dell’opera, dall’inizio fino alla sua ultimazione; stimare i costi della sicurezza, che non sono soggetti al ribasso, elaborando e/o inserendo le voci relative in un computo metrico estimativo; redigere il cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini della sicurezza del cantiere; individuare le situazioni di pericolo, provocate dall’interferenza delle diverse attività lavorative, in particolar modo se queste saranno effettuate da imprese diverse e/o da lavoratori autonomi; predisporre il fascicolo tecnico per gli interventi di manutenzione che deve essere obbligatoriamente predisposto per l’esecuzione degli interventi futuri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari alla conservazione dell’opera.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 1. Il Professionista assumerà, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e, quindi, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito dagli artt. 39 del d.P.R. n. 207/2010 ed art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione verrà espletato predisponendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento in stretto raccordo con il gruppo di progettazione; a tale scopo occorrerà veri- ficare prioritariamente se il progetto, per le sue particolarità, richieda l’adozione di speciali misure di si- curezza; pianificare la successione di tutti i lavori necessari all’esecuzione dell’opera, dall’inizio fino alla sua ultimazione. Eventuali varianti dovranno, peraltro, essere subordinate all’adeguamento del piano di sicurezza stesso; stimare i costi della sicurezza, che non sono soggetti al ribasso, elaborando e/o inserendo le voci relative in un computo metrico estimativo; redigere il cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini della sicurezza del cantiere; individuare le situazioni di pericolo, provocate dall’interferenza delle diverse attività lavora- tive, in particolar modo se queste saranno effettuate da imprese diverse e/o da lavoratori autonomi; predi- sporre il fascicolo tecnico per gli interventi di manutenzione che deve essere obbligatoriamente predispo- sto per l’esecuzione degli interventi futuri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari alla con- servazione dell’opera. In sintesi, esso costituisce un “manuale di istruzioni” del manufatto nel quale sono riportati: la programmazione delle manutenzioni e le indicazioni degli interventi progettati per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori successivi. Il documento dovrà ricomprendere tutte le categorie dei lavori sia stradali che di idraulica, relazionandosi, per questi ultimi, anche con l’ente gestore delle reti di servizio.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il coordinatore sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l’altro, dovrà:
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) L’incarico comprende le prestazioni inerenti al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. In sede di predisposizione del Progetto Esecutivo, che costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali, il CSP avrà compito di predisporre i Piani di Sicurezza e di Coordinamento previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. I Piani di Sicurezza e di Coordinamento sono documenti complementari al progetto che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni. I Piani, indicativamente, sono costituiti almeno da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I Piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute. I Piani di Sicurezza e di Coordinamento devono essere predisposti secondo i contenuti minimi richiesti dall’Allegato XV al D.lgs. 81/08 e s.m.i. e devono sinteticamente contenere i seguenti aspetti: - Dati generali e documentazione da allegare o Descrizione dell’intervento - Individuazione delle normative di riferimento - o Identificazione e descrizione dell’opera - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (Responsabile dei Lavori, Coordin...
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto all’art. 91 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comprendendo pertanto la redazione del “Piano di sicurezza e coordinamento”, già previsto all’art. 39 del D.P.R. 207/2010, la predisposizione del “fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera”, nonché il coordinamento delle disposizioni previste al comma 1 art. 90 del D.lgs. 81/2008. Tale attività dovrà essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008.