Oneri della sicurezza. Gli oneri della sicurezza che saranno riconosciuti al fornitore per lo svolgimento delle attività manutentive, sono connessi ai costi che scaturiscono dal “Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/08) allegato 8 al presente Capitolato. I rischi valutati nell’allegato sopra citato sono pertanto quelli determinati dalle interferenze fra le attività presenti negli immobili oggetto dell’appalto, in cui verrà espletato il servizio ed i rischi derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. Nel DUVRI sono quindi indicati schematicamente i rischi interferenti individuati, le misure di cooperazione e coordinamento da adottare, gli apprestamenti necessari nonché il valore, relativo alle attività previste nell’appalto. Sarà cura dell’Appaltatore programmare ed eseguire le attività previste comprese quelle relative alle Tabelle di frequenza manutentiva che prevedono l’uso degli apprestamenti (quali, ad esempio, trabattelli) nella stessa giornata, al fine di ottimizzare i tempi di utilizzo degli apprestamenti, rispettando i limiti temporali valutati nel computo della sicurezza allegato. Nel caso di attività extra relative a Lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nel titolo IV del D.lgs. 81/2008 , ai fini della loro esecuzione, qualora vi siano interferenze lavorative per la presenza di subappalti o di altri appalti di lavori, La Stazione appaltante provvederà alla nomina di un Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ed alla redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento ) e l’impresa è obbligata alla redazione di un POS (Piano Operativo della Sicurezza).
Oneri della sicurezza. Gli oneri della sicurezza verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Oneri della sicurezza. Considerata la natura dello strumento di Accordo Quadro, ovvero l’imprevedibilità delle prestazioni da eseguire, sia in termini qualitativi che quantitativi, seppur riconducibili tutte ad attività di natura impiantistica, non è possibile definire a priori i rischi concreti in materia di sicurezza connessi con le singole prestazioni, né tantomeno definirne l’importo. L’affidatario dell’Accordo Quadro dovrà in ogni caso osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 ed applicare tutte le misure di prevenzione e protezione connesse con l’esercizio della propria attività, nonchè attenersi alle disposizioni contenute nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi in cui il D.Lgs. 81/2008 ne prescriva la redazione. Sulla base delle esperienze maturate negli anni pregressi si dà altresì atto che generalmente ciascun servizio di manutenzione o pronto intervento ha durata giornaliera o al più di pochi giorni. Pertanto se la durata del servizio richiesto in ciascun Ordinativo trasmesso dall’Amministrazione non supera i 5 uomini/giorno si potrà altresì ovviare dalla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 99/2013. Nel Capitolato Tecnico Prestazione è altresì prescritto e disciplinato che l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro debba di norma avvenire al di fuori dell’orario di esercizio delle attività presenti all’interno degli edifici e strutture interessati, così da eliminare alla base gli eventuali rischi da interferenza con le suddette attività.
Oneri della sicurezza. L’Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all’assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto. Conseguentemente, l’Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.
Oneri della sicurezza. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero. Gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali - la cui quantificazione rientra nella responsabilità del concorrente, in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale - devono essere specificamente quantificati ed indicati, a pena di esclusione, dall’operatore economico in calce all’offerta economica (all. 3 “Modello di offerta economica”). Si precisa che gli oneri per la sicurezza per rischi specifici non rappresentano per l’Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica, bensì una componente specifica della stessa.
Oneri della sicurezza. 1. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è onere del Fornitore elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi connessi all'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.
Oneri della sicurezza. (art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016): per quanto riguarda i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi della sicurezza; in ogni caso, il concorrente dovrà esplicitarne in sede di offerta l’ammontare, a pena di esclusione.
Oneri della sicurezza. L’Organizzatore locale riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all’assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto. Conseguentemente, l’Organizzatore locale esonera la F.I.Bi.S. da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.
Oneri della sicurezza. Gli oneri della sicurezza che saranno riconosciuti al fornitore per lo svolgimento delle attività manutentive, sono connessi ai costi che scaturiscono dal “Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) di cui all’art. 26, co. 3, del d.lgs. n. 81/08) allegato 13 al presente Capitolato. I rischi valutati nell’allegato sopra citato sono pertanto quelli determinati dalle interferenze fra le attività presenti negli immobili oggetto dell’appalto, in cui verrà espletato il servizio ed i rischi derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. Nel DUVRI sono quindi indicati schematicamente i rischi interferenti individuati, le misure di cooperazione e coordinamento da adottare, gli apprestamenti necessari nonché il valore, relativo alle attività previste nell’appalto. Sarà cura dell’Appaltatore programmare ed eseguire le attività previste comprese quelle relative alle Tabelle di frequenza manutentiva che prevedono l’uso degli apprestamenti (quali, ad esempio, trabattelli) nella stessa giornata, al fine di ottimizzare i tempi di utilizzo degli apprestamenti, rispettando i limiti temporali valutati nel computo della sicurezza allegato.
Oneri della sicurezza. In accordo con quanto previsto dall’art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008 i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto in oggetto. CONDIZIONI GENERALI: