Oneri della sicurezza. Gli oneri della sicurezza verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Oneri della sicurezza. Gli oneri della sicurezza che saranno riconosciuti al fornitore per lo svolgimento delle attività manutentive, sono connessi ai costi che scaturiscono dal “Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/08) allegato 8 al presente Capitolato. I rischi valutati nell’allegato sopra citato sono pertanto quelli determinati dalle interferenze fra le attività presenti negli immobili oggetto dell’appalto, in cui verrà espletato il servizio ed i rischi derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. Nel DUVRI sono quindi indicati schematicamente i rischi interferenti individuati, le misure di cooperazione e coordinamento da adottare, gli apprestamenti necessari nonché il valore, relativo alle attività previste nell’appalto. Sarà cura dell’Appaltatore programmare ed eseguire le attività previste comprese quelle relative alle Tabelle di frequenza manutentiva che prevedono l’uso degli apprestamenti (quali, ad esempio, trabattelli) nella stessa giornata, al fine di ottimizzare i tempi di utilizzo degli apprestamenti, rispettando i limiti temporali valutati nel computo della sicurezza allegato. Nel caso di attività extra relative a Lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nel titolo IV del D.lgs. 81/2008 , ai fini della loro esecuzione, qualora vi siano interferenze lavorative per la presenza di subappalti o di altri appalti di lavori, La Stazione appaltante provvederà alla nomina di un Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ed alla redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento ) e l’impresa è obbligata alla redazione di un POS (Piano Operativo della Sicurezza).
Oneri della sicurezza. Considerata la natura dello strumento di Accordo Quadro, ovvero l’imprevedibilità delle prestazioni da eseguire, sia in termini qualitativi che quantitativi, non è possibile definire a priori i rischi concreti in materia di sicurezza connessi con le singole prestazioni, né tantomeno definirne l’importo. L’affidatario dell’Accordo Quadro dovrà in ogni caso osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 ed applicare tutte le misure di prevenzione e protezione connesse con l’esercizio della propria attività, nonché attenersi alle disposizioni contenute nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi in cui il D.Lgs. 81/2008 ne prescriva la redazione. Nell’ambito del presente accordo quadro occorre rilevare che, trattandosi di un servizio in via ordinaria eseguito presso la sede operativa dell’aggiudicatario, è possibile escludere interferenze fra committente ed aggiudicatario, pertanto in questi casi non vi è obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in accordo con le disposizioni della Determinazione ANAC n. 3/2008. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall’aggiudicatario all’Ente-Parco che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente.
Oneri della sicurezza. L’Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all’assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto. Conseguentemente, l’Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.
Oneri della sicurezza. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero. Gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali - la cui quantificazione rientra nella responsabilità del concorrente, in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale - devono essere specificamente quantificati ed indicati, a pena di esclusione, dall’operatore economico in calce all’offerta economica (all. 3 “Modello di offerta economica”). Si precisa che gli oneri per la sicurezza per rischi specifici non rappresentano per l’Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica, bensì una componente specifica della stessa.
Oneri della sicurezza. Il fornitore prende atto e si impegna a cooperare per attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione, contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e suoi eventuali adeguamenti.
Oneri della sicurezza. Gli oneri della sicurezza devono essere obbligatoriamente riportati nel contratto di appalto (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art 26, comma 5). E’ inteso che possono essere riportati nel contratto stesso e/o, nell’ordine, che lo accompagna, anche successivamente e comunque precedente l’inizio lavori, oppure nel DUVRI.
Oneri della sicurezza. Il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto a rischi interferenziali pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I.
Oneri della sicurezza. Vanno osservate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza. All’uopo nell’importo dei lavori contrattuali è prevista la somma indicata al capitolo 1 del presente Capitolato, non soggetta a ribasso, a completo ristoro di tutti gli oneri connessi con la sicurezza. In particolare, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Impresa è, inoltre, obbligata ad osservare quanto segue:
Oneri della sicurezza. L’Organizzatore locale riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all’assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto. Conseguentemente, l’Organizzatore locale esonera la F.I.Bi.S. da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.