Piano di sicurezza e coordinamento. 13.1. Secondo quanto prescritto dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 la Committente predispone un Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento.
Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.
Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 494 del 1996.
Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione appaltante e redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla medesima Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, integrante il progetto a base di gara.
Piano di sicurezza e coordinamento. Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi d.lgs. 81/2008 s.m.i., dovrà organizzare e coordinare le attività lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad esse correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori. La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano sarà integrato da un cronoprogramma che indicherà i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni ed individuerà eventuali interferenze lavorative. Il CSP effettuerà l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterrà le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. Il piano dovrà contenere schede grafiche indicanti l’organizzazione logistica del cantiere con particolare riferimento alla viabilità di cantiere e alla individuazione degli accessi. Il piano dovrà prevedere tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità degli utenti o degli altri soggetti che continueranno ad operare nell’edificio mediante idonea compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protettivi provvisori, individuazione di sbarramenti temporanei o regolamentazione degli orari di accesso delle maestranze nelle aree promiscue. I contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà contenere sono: • descrizione dell’edificio; • indirizzo del cantiere; • descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere; • descrizione sintetica dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche); • identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione); • relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi; • scelte progettuali e organizzative, procedur...
Piano di sicurezza e coordinamento. 12.1. Secondo quanto prescritto dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 la Committente predispone un Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che farà parte integrante del Contratto.
Piano di sicurezza e coordinamento. Il Piano di sicurezza e coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto, è predisposto dalla Committente e sarà consegnato all’appaltatore prima dell’inizio dei lavori comma disposto dall’ Art 101 comma 2 del Dlgs 9 Aprile 2008 n 81 e s.m.. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme ed istruzioni contenute nel Piano di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione, in funzione di nuove esigenze nate durante l’esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell’Appaltatore, senza che questi possa richiedere maggiori compensi. Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno essere segnalati al coordinatore per l’esecuzione, che si occuperà di organizzare quanto necessario. I subappaltatori e lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza. L’Appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza. Per la tipologia e caratteristiche delle opere da realizzare, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., l’Appaltatore dovrà nominare il Coordinatore per la Sicurezza. l’Impresa dichiara di aver tenuto conto esplicitamente nella propria offerta degli oneri derivanti dalle prescrizioni di salute e di sicurezza da attuare nel cantiere contenute nel piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato alla Richiesta di Offerta. E’ facoltà della Impresa di dare applicazione al disposto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., in particolare: qualora la Ditta appaltatrice ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere, può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento. La Committente, acquisite le proposte di cui sopra, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di sicurezza in base a quanto segnalato dalla Impresa stessa. Copia del piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato, sarà messo a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori avrà l’obbligo di verificare il rispetto da parte della Ditta aggiudicataria e delle eventuali ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi, di tutte le disposizioni contenute nel pi...
Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
Piano di sicurezza e coordinamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dei D. Lgs. n. 81/2008. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
Piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento, qualora predisposto dalla Stazione appaltante (nei casi previsti, come da presente capitolato speciale d’appalto), ai sensi del decreto legislativo 81/2008.