Canone di locazione Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €. ......... oltre ad I.V.A. di legge, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, con rilascio da parte del Comune di relativa quietanza. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. In deroga all’art. 1193 del Codice Civile il Locatore ha la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi, indipendentemente dalle diverse indicazioni del Conduttore stesso. Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all’art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione.