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Cosa fare in caso di Ritardo del Viaggio di Lavoro Clausole campione

Cosa fare in caso di Ritardo del Viaggio di Lavoro. In caso di richiesta d’indennizzo per il Ritardo del Viaggio di Lavoro bisognerà trasmettere alla Società, con le ricevute delle spese sostenute: - certificato del vettore che confermi il ritardo nella partenza e/o arrivo del viaggio; - la conferma della prenotazione del viaggio o copia della carta d’imbarco o copia del titolo di viaggio convalidato.
Cosa fare in caso di Ritardo del Viaggio di Lavoro. In caso di richiesta d'indennizzo per il ritardo del viaggio di lavoro bisognerà trasmettere alla Società, con le ricevute delle spese sostenute: - certificato del vettore che confermi il ritardo nella partenza e/o arrivo del viaggio; - la conferma della prenotazione del viaggio o copia della carta d'imbarco o copia del titolo di viaggio convalidato.

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  • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato deve: a) come previsto dall'art. 1914 cod. civ., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i Beni Assicurati; b) notificare al vettore per iscritto, al momento della consegna del bene, qualsiasi mancanza o danno subiti dai Beni assicurati durante il trasporto e ottenere un avviso di ricevimento scritto. c) ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., dare avviso del sinistro alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, a mezzo raccomandata, e-mail, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture, condition report / scheda conservativa o qualsiasi documento utile alla determinazione dell’indennizzo; e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro. f) attendere l’autorizzazione scritta da parte della Società per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei Beni oggetto del sinistro. g) in caso di garanzia prestata “a valore dichiarato”, fornire la prova dell’esistenza, dell’autenticità, della provenienza e del reale valore commerciale dei Beni smarriti, sottratti o danneggiati. Se i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora, prima del recupero, la Società abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza, tali Beni saranno diventati di sua proprietà. La Società avrà però facoltà di consentire all’avente titolo di riacquistarne la proprietà, previa restituzione dell’intero importo liquidato a titolo di indennizzo, oltre alle spese eventualmente sostenute dalla Società per il recupero. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, i Beni recuperati restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo. Ove i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per i Beni recuperati, soltanto i danni causati dal sinistro. Se i Beni recuperati risultassero di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la stima del danno, tali Beni restano nella disponibilità dell’avente titolo, che dovrà restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni causati dal sinistro. Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l’indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell’assicurato e l’assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa. Assistenza diretta/in convenzione: non sono fornite prestazioni direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. Prescrizione: in assenza di comunicazione fra le Parti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.