Common use of COSTI PER LA SICUREZZA Clause in Contracts

COSTI PER LA SICUREZZA. I costi della sicurezza devono essere valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Tali costi, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d’asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento. I costi della sicurezza dovranno essere calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative all’eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all’art. 7 del D.P.R. 222/03 e richiamato dalla Determinazione n:3/2008 e secondo quanto previsto nell’Allegato XV, punto 4, del D.Lgs.81/08: a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Inoltre, nella stima dei costi della sicurezza, devono essere valutati anche quelli relativi ai rischi propri dell’impresa appaltatrice, avendo cura di indicarli in modo esplicito e distinto da quelli dovuti ai rischi interferenti. I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve ne sarà presente più di uno) in modo separato e specifico. La loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati. I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze.

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Sources: Duvri, Duvri, Duvri (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze)

COSTI PER LA SICUREZZA. 1. I costi della sicurezza devono essere per la sicurezza, da corrispondere in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori, sono valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Tali costi, nell’importo determinato in qualsiasi caso nella misura massima pari all’apposito importo stanziato dalla SA negli atti progettuali e precisato in sede nel bando di gara, eventualmente modificati successivamente ai sensi del presente documento in occasione ad es. di modifiche contrattuali, varianti ecc.. debitamente approvati prima dalla SA. 2. La contabilizzazione dei costi per la sicurezza avverrà separatamente rispetto a quella dei lavori relativi allo stesso Stato Avanzamento Lavori. Si intende come ammissibile e liquidabile la quota dei costi per la sicurezza effettivamente realizzati o sostenuti, come da apposita e specifica documentazione contabile elaborata dalla DL. L’importo così determinato sarà poi inserito all’interno dello Stato di Avanzamento dei Lavori corrispondente. 3. Nel caso in cui, su dichiarazione della DL, non sono soggetti a ribasso d’asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento. I costi della sicurezza dovranno essere calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative all’eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all’art. 7 del D.P.R. 222/03 e richiamato dalla Determinazione n:3/2008 e secondo quanto previsto nell’Allegato XV, punto 4, del D.Lgs.81/08: a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Inoltre, nella stima sia possibile procedere ad una precisa contabilizzazione dei costi della sicurezza, devono essere valutati anche quelli relativi ai rischi propri dell’impresa appaltatricesi assumerà che gli stessi, avendo cura se effettivamente realizzati, verranno riconosciuti e ammessi a contabilità come quota parte proporzionale all’importo dei lavori contabilizzati dalla DL nello stesso Stato Avanzamento Lavori corrispondente. 4. Il pagamento avverrà per mezzo degli Stati di indicarli in modo esplicito Avanzamento dei Lavori a condizione che tutte le opere provvisionali, le disposizioni e distinto da quelli dovuti ai rischi interferentigli allestimenti previsti, siano stati realizzati e mantenuti nell’assoluto rispetto della vigente normativa e secondo le indicazioni fornite dal CSE. 5. I L’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza dovranno relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Tale corresponsione deve risultare evidenziata nelle fatture emesse dai subappaltatori dove l’importo deve essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve ne sarà presente più di uno) riportato in modo separato e specificomaniera distinta da quello delle lavorazioni subappaltate. 6. La loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati. I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla SA può chiedere alla DL di verificare il corretto adempimento del presente valutazione dei rischi da interferenzearticolo.

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Sources: Appalto

COSTI PER LA SICUREZZA. I costi delle misure di sicurezza previste nel presente documento sono riportati in allegato ad ogni singolo contratto d’appalto. Eventuali attività in aggiunta alle attività previste nel presente documento e nei suoi allegati, necessarie all’eliminazione o riduzione di rischi interferenti ad oggi non previsti, dovranno essere computati in maniera congrua e analitica per voci singole, a corpo o a misura, utilizzando lo specifico Elenco Prezzi per Oneri di Sicurezza predisposto dal Committente ed allegato al contratto d’appalto. I costi della sicurezza devono essere valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Tali costi, nell’importo determinato saranno quantificati e precisato in sede di gara, non sono soggetti assoggettati a ribasso d’asta e riguarderanno d’asta. In analogia ai lavori, come previsto dall’▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇▇/▇▇, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati individuate nel presente documento. I costi della sicurezza dovranno essere calcolati DUVRI, così come indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative all’eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all’art. 7 del D.P.R. 222/03 e richiamato dalla Determinazione n:3/2008 e secondo quanto previsto nell’Allegato XV, punto 4, del D.Lgs.81/08riportato di seguito: a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.); b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari previsti nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente)previsti nel DUVRI; d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferentiinterferenti previsti nel DUVRI; g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Inoltre, nella stima dei costi della sicurezza, devono essere valutati anche quelli relativi ai rischi propri dell’impresa appaltatrice, avendo cura di indicarli in modo esplicito e distinto da quelli dovuti ai rischi interferenti. I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve ne sarà presente più di uno) in modo separato e specifico. La loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati. I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze.

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Sources: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenza (Duvri)

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