Common use of COSTI PER LA SICUREZZA Clause in Contracts

COSTI PER LA SICUREZZA. I costi della sicurezza devono essere valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Tali costi, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d’asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento. I costi della sicurezza dovranno essere calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative all’eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all’art. 7 del D.P.R. 222/03 e richiamato dalla Determinazione n:3/2008 e secondo quanto previsto nell’Allegato XV, punto 4, del D.Lgs.81/08: a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Inoltre, nella stima dei costi della sicurezza, devono essere valutati anche quelli relativi ai rischi propri dell’impresa appaltatrice, avendo cura di indicarli in modo esplicito e distinto da quelli dovuti ai rischi interferenti. I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve ne sarà presente più di uno) in modo separato e specifico. La loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati. I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze.

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Samples: Duvri, Duvri, Duvri (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze)

COSTI PER LA SICUREZZA. I costi delle misure di sicurezza previste nel presente documento sono riportati in allegato ad ogni singolo contratto d’appalto. Eventuali attività in aggiunta alle attività previste nel presente documento e nei suoi allegati, necessarie all’eliminazione o riduzione di rischi interferenti ad oggi non previsti, dovranno essere computati in maniera congrua e analitica per voci singole, a corpo o a misura, utilizzando lo specifico Elenco Prezzi per Oneri di Sicurezza predisposto dal Committente ed allegato al contratto d’appalto. I costi della sicurezza devono essere valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Tali costi, nell’importo determinato saranno quantificati e precisato in sede di gara, non sono soggetti assoggettati a ribasso d’asta e riguarderanno d’asta. In analogia ai lavori, come previsto dall’Xxxxxxxx XX xxx X.Xxx 00/00, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati individuate nel presente documento. I costi della sicurezza dovranno essere calcolati DUVRI, così come indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative all’eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all’art. 7 del D.P.R. 222/03 e richiamato dalla Determinazione n:3/2008 e secondo quanto previsto nell’Allegato XV, punto 4, del D.Lgs.81/08riportato di seguito: a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.); b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari previsti nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente)previsti nel DUVRI; d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferentiinterferenti previsti nel DUVRI; g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Inoltre, nella stima dei costi della sicurezza, devono essere valutati anche quelli relativi ai rischi propri dell’impresa appaltatrice, avendo cura di indicarli in modo esplicito e distinto da quelli dovuti ai rischi interferenti. I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve ne sarà presente più di uno) in modo separato e specifico. La loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati. I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze.

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Samples: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenza (Duvri)