Costituzione magazzino apparati di scorta Clausole campione

Costituzione magazzino apparati di scorta. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, Il fornitore aggiudicatario dovrà predisporre, presso i locali messi a disposizione da parte dell’Istituto presso la sede di Via Ballarin o presso qualsiasi altra sede all’interno del Comune di Roma indicata dall’Istituto, il seguente “Magazzino Apparati di Scorta” al fine di ridurre al minimo i tempi di disservizio dovuti a malfunzionamenti. Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra entro i termini previsti comporterà la revoca dell’aggiudicazione. Tabella Apparati di Scorta 15105 Extreme Summit X450e-24p n. 1 15101 Extreme Summit X250e-24t n. 8 41011 Extreme Black Diamond 8810 n. 1 60020 BlackDiamond 700W/1200W 100-240V AC PSU n. 5 41211 BlackDiamond 8800 Management Switch Module, w/ 8 n. 1 41515 BlackDiamond 8800 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 n. 1 41544 BlackDiamond 8800 48-port 1000BASE-X mini-GBIC n. 1 15938 Extreme Altitude 350 n. 2 41614 BlackDiamond 8800 4-port 10GBASE-XFP n. 2 La predisposizione di un “Magazzino componenti ed apparati di scorta” adeguato come quantità e come assortimento di materiali, apparati e componenti è presupposto indispensabile per garantire interventi di ripristino e/o di riconfigurazione risolutivi ed in tempi rapidi. Il presente Capitolato impone la predisposizione di un magazzino minimo composto come sopra dettagliato. Il Fornitore potrà però decidere di proporre, nell’ambito della predisposizione della propria Offerta Tecnica, un “Magazzino componenti ed apparati di scorta” con un maggiore assortimento o con quantità più ampie al fine di garantire migliori livelli di servizio, dettagliando anche la tipologia e le quantità di materiali con i quali intende costituirlo. La proposta migliorativa rispetto a quanto richiesto dal Capitolato sarà oggetto di attenzione in fase di valutazione dell’Offerta Tecnica.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).