Credito di Meccanica Cortini Clausole campione

Credito di Meccanica Cortini. Nel giugno del 1999 la controllata Meccanica Cortini cessava la produzione dei torni di piccole dimensioni modello "T120", ritenuti non più strategici nei propri piani, e ne cedeva pertanto il know- how ed il magazzino componenti ad una società terza rispetto al Gruppo, per un corrispettivo pari - quanto al know-how - ad una royalty del 3,5% sul ricavato netto realizzato dall'acquirente sino a tutto il 31 dicembre 2002 attraverso la commercializzazione di prodotti basati sul know-how medesimo (alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo, con riferimento alla predetta royalty Meccanica Cortini ha emesso fatture per un importo di Lire 13.544.328), e - quanto al magazzino - per un importo pari a Lire 1.083.393.369. In relazione alle predette causali di pagamento, alla data di pubblicazione del Prospetto, Meccanica Xxxxxxx (dopo aver ricevuto pagamenti per Lire 276.714.482) risulta creditrice nei confronti della società acquirente della somma di Lire 820.223.215, portata da fatture scadute ed inevase di cui ha formalmente sollecitato il pagamento in data 20 ottobre 2000. A detta della società acquirente il ritardo nei pagamenti sarebbe causato da dissidi interni tra gli azionisti, e al Gruppo non risulta che l'acquirente sia in difficoltà finanziarie. Se il ritardo dovesse persistere, il Gruppo procederà per vie legali e provvederà, inoltre, ad effettuare un accantonamento prudenziale per rischi su crediti pari al 50% del credito inevaso. Tale accantonamento, di circa Lire 410 milioni, avrebbe, al 31 dicembre 2000, un effetto negativo di pari importo sul margine operativo lordo e sull'utile lordo del Gruppo Fidia, mentre avrebbe, in pari data, un effetto negativo di circa Lire 200 milioni sull'utile netto del Gruppo stesso (si veda la Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).