Criteri di erogazione delle prestazioni. 1. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare – entro 30 giorni dalla presenta- zione – l’istruttoria formale delle domande verificando, in particolare: – il regolare versamento del contributo annuo da parte dell’Azienda richiedente; – la sussistenza, in capo ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è richiesta la pre- stazione, dei requisiti di cui all’art. 6; – la titolarità in capo all’Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6; – in generale, la completezza della documentazione inoltrata. 2. Qualora sia riscontrata l’incompletezza, l’inesattezza o, comunque, l’irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all’Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale, pena la decadenza della domanda. 3. Il Comitato di Gestione, sulla base dell’istruttoria di cui ai precedenti commi, comunica all’Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l’accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego. 4. L’Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all’atto della domanda, l’avvenuta assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30 giorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non superiore a 6 mesi dalla domanda stessa. 5. L’Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima tempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del man- cato superamento del periodo di prova o per dimissioni. 6. Il Fondo eroga all’Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei limiti previsti dall’art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità: – il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall’assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, previa comunicazione dell’Azienda della permanenza in servizio del/degli interessato/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi; – i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del/degli interessato/i, previa comunicazione dell’Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell’Azienda; – nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all’Azienda in un’unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 7. La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al ricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato dall’Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Criteri di erogazione delle prestazioni. 1. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare – - entro 30 giorni dalla presenta- zione – presentazione - l’istruttoria formale delle domande verificando, in particolare: – il regolare versamento del contributo annuo da parte dell’Azienda richiedente; – la sussistenza, in capo ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è richiesta la pre- stazioneprestazione, dei requisiti di cui all’art. 6; – la titolarità in capo all’Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6; – in generale, la completezza della documentazione inoltrata.
2. Qualora sia riscontrata l’incompletezza, l’inesattezza o, comunque, l’irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all’Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale, pena la decadenza della domanda.
3. Il Comitato di Gestione, sulla base dell’istruttoria di cui ai precedenti commi, comunica all’Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l’accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego.
4. L’Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all’atto della domanda, l’avvenuta assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30 giorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non superiore a 6 mesi dalla domanda stessa.
5. L’Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima tempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del man- cato mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.
6. Il Fondo eroga all’Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei limiti previsti dall’art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità: – il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall’assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, previa comunicazione dell’Azienda della permanenza in servizio del/degli interessato/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi; – i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del/degli interessato/i, previa comunicazione dell’Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell’Azienda; – nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all’Azienda in un’unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al ricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato dall’Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro