CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA Clausole campione

CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. La Società, accertato il diritto all'indennità e determinato il grado di invalidità con le modalità di cui ai precedenti Art. 2 e Art. 4, liquida l'indennità che risulti dovuta secondo i seguenti criteri: a. nel caso in cui la Percentuale di Invalidità Permanente Accertata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia, sia di grado pari o superiore alla Percentuale da Liquidare, BPU Assicurazioni S.p.A. liquida l'indennità in via definitiva; b. nel caso in cui la Percentuale di Invalidità Permanente Accertata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia, sia di grado inferiore alla Percentuale da Liquidare, la Società liquiderà un'indennità in via provvisoria calcolata in base alla sola risultanza della Percentuale di Invalidità Permanente Accertata. Decorsi due anni da tale liquidazione provvisoria, si procederà ad una nuova valutazione del grado di invalidità permanente e di conseguenza:
CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA dal 66 al 100 Accertato il diritto all’indennità e determinato il grado di in- validità con le modalità previste dalla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3140” agli Art. 2 e 4 delle Condizioni Speciali di Assi- curazione per la forma assicurativa di Invalidità Permanente conseguente a Malattia, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta secondo i seguenti criteri: Per le malattie insorte successivamente alla data di nomina a Dirigente dell’Assicurato la liquidazione sarà effettuata senza alcuna limitazione, se non quel- le di carattere generale previste dalla Convenzione e relative alla presente Polizza Cumulativa, ove l’ Assi- curato dichiari, o sia comunque accertato che non gli è stata liquidata o non è in corso di liquidazione alcuna indennità in base alla garanzia di “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” prevista dalla presente e/o pre- cedenti Convenzioni che discendono da Disposizioni pre- viste dai CCNL. Nel caso in cui sia invece stata liquidata o è in corso di liquidazione un’indennità in base alla garanzia di “Invali- dità permanente da Malattia”, prevista dalla presente e/o precedenti Convenzioni che discendono da Disposizioni previste dal CCNL, la liquidazione, per le malattie insorte in un periodo in cui l’Assicurato possedeva la qualifica di Dirigente e/o aveva diritto alla garanzia di Polizza, verrà effettuata in base al seguente criterio: a si determina la “percentuale da liquidare” in funzione della residua capacità all’esercizio della professione a. nel caso in cui la Percentuale di Invalidità Permanente Ac- certata, rilevata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia, sia di grado pari o superiore alla Percentuale da Liquidare, la Società liquida l’indennità in via definitiva;

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  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

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