Cumulabilità della tariffa incentivante. La tariffa incentivante è cumulabile con: • il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’entità del contributo ottenuto; • altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a più di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in €/kW, tra le varie misure. Nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità del contributo ottenuto; • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato1 diverso dal conto capitale, purché l’equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW (nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità del contributo ottenuto; • i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione; • le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione; 1 Per aiuti di Stato devono intendersi sia quelli soggetti ad obblighi di notifica, sia quelli che sono esentati da tale obbligo (ad esempio quelli rientranti nel regime “de minimis”, o quelli sottratti alla notifica in quanto rientranti in particolari categorie, ai sensi della disciplina comunitaria sul tema). • altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione. Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. La tariffa incentivante non è cumulabile con: • altre forme di incentivo in conto esercizio;
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Samples: Regole Operative Per L’accesso Al Servizio Per L’autoconsumo Diffuso E Al Contributo PNRR, Regole Operative Per L’accesso Al Servizio Per L’autoconsumo Diffuso E Al Contributo PNRR
Cumulabilità della tariffa incentivante. La tariffa incentivante è cumulabile con: • il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’entità del contributo ottenuto; • altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a più di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in €/kW, tra le varie misure. Nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità del contributo ottenuto; • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato1 diverso dal conto capitale, purché l’equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di
1 Per aiuti di Stato devono intendersi sia quelli soggetti ad obblighi di notifica, sia quelli che sono esentati da tale obbligo (ad esempio quelli rientranti nel regime “de minimis”, o quelli sottratti alla notifica in quanto rientranti in particolari categorie, ai sensi della disciplina comunitaria sul tema). riferimento massimo espresso in €/kW (nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità del contributo ottenuto; • i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione; • le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione;
1 Per aiuti di Stato devono intendersi sia quelli soggetti ad obblighi di notifica, sia quelli che sono esentati da tale obbligo (ad esempio quelli rientranti nel regime “de minimis”, o quelli sottratti alla notifica in quanto rientranti in particolari categorie, ai sensi della disciplina comunitaria sul tema). ; • altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione. Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. La tariffa incentivante non è cumulabile con: • altre forme di incentivo in conto esercizio;
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Cumulabilità della tariffa incentivante. La tariffa incentivante è cumulabile con: • il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice all9Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’entità dell9entità del contributo ottenuto; • altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a più di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in €/kW, tra le varie misure. Nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice all9Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice all9Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità dell9intensità del contributo ottenuto; • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato1 diverso dal conto capitale, purché l’equivalente l9equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di
1 Per aiuti di Stato devono intendersi sia quelli soggetti ad obblighi di notifica, sia quelli che sono esentati da tale obbligo (ad esempio quelli rientranti nel regime <de minimis=, o quelli sottratti alla notifica in quanto rientranti in particolari categorie, ai sensi della disciplina comunitaria sul tema). riferimento massimo espresso in €/kW (nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice all9Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice all9Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità dell9intensità del contributo ottenuto; • i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione; • le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis16−bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione;
1 Per aiuti di Stato devono intendersi sia quelli soggetti ad obblighi di notifica, sia quelli che sono esentati da tale obbligo (ad esempio quelli rientranti nel regime “de minimis”, o quelli sottratti alla notifica in quanto rientranti in particolari categorie, ai sensi della disciplina comunitaria sul tema). ; • altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione. Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all’artall9art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. La tariffa incentivante non è cumulabile con: • altre forme di incentivo in conto esercizio;
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