Invalidità permanente da malattia. (per poliomielite e meningite cerebro spinale; per HIV e Epatite virale)
Invalidità permanente da malattia. In caso di Invalidità Permanente da Malattia dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo di cui all’art.4.1., qualora:
a) sia trascorso il periodo di Carenza di cui all’art. 7;
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’art. 8;
c) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo. A tale proposito l’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale. La valutazione della Invalidità Permanente viene effettuata secondo le modalità e i criteri seguenti: - sulla base della documentazione ricevuta con la denuncia del Sinistro, la Compagnia verificherà che sia residuata l’Invalidità Permanente Totale; - qualora non possa essere stabilito, secondo le consolidate indicazioni della scienza medica, che i postumi siano stabilizzati e quantificabili, la Compagnia provvede, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a sottoporre l’Assicurato ad accertamenti diretti tramite medici di propria fiducia; - per il calcolo del grado di invalidità si adottano le percentuali presenti nella Tabella Allegato 1 (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche - Allegato 1); - calcolando per ogni singola Malattia la percentuale di Invalidità Permanente. La percentuale di Invalidità Permanente viene valutata per la singola Malattia denunciata e non può essere sommata con eventuali altre invalidità permanenti conseguenti ad altre malattie; - la perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; - se trattasi di minorazioni le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; - in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100%; - nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sopracitata, l’Indennizzo è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi Attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione; non è quindi prevista la superva...
Invalidità permanente da malattia. La Compagnia corrisponde la prestazione per le conseguenze dirette causate dalla singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Nel caso di minorazioni, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Nel corso della durata contrattuale le invalidità permanenti da malattia già accertate potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie, entro i 18 mesi successivi al verificarsi della malattia.
Invalidità permanente da malattia. (Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Morte e Invalidità permanente, solo se non opzionata la garanzia di cui all’art. 5.5 delle Condizioni di Assicurazione)
1) se la malattia ha come conseguenza un’Invalidità permanente parziale inferiore al 66%, non verrà riconosciu- to alcun Indennizzo;
2) se la malattia ha come conseguenza un’Invalidità permanente pari o superiore al 66%, Poste Assicura corri- sponde l’intera somma assicurata indicata in Polizza pari a 20.000,00 Euro. Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell’Invalidità permanente derivante da malattia denunciata. Le invalidità perma- nenti da malattia già accertate non saranno ulteriormente valutate sia in caso di loro aggravamento sia nel caso nuove malattie determinino un’influenza peggiorativa sull’invalidità. Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infortunio denunciato, prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Poste Assicura, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, è tenuta a corrispondere agli eredi o aventi causa: - l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato; - in assenza di un’offerta o di un accordo con l’Assicurato, l’importo della stima desumibile dalla documentazione clinica e medica prodotta dagli eredi o aventi diritto, effettuata con i criteri della medicina legale assicurativa e delle Condizioni di Assicurazione applicabili.
Invalidità permanente da malattia. (Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Morte e Invalidità permanente, solo se non opzionata la garanzia di cui all’art. 7.5 delle Condizioni di Assicurazione)
1) se la malattia ha come conseguenza un’Invalidità permanente parziale inferiore al 66%, non verrà riconosciu- to alcun Indennizzo;
2) se la malattia ha come conseguenza un’Invalidità permanente pari o superiore al 66%, Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata in Polizza pari a 20.000,00 Euro. Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell’Invalidità permanente derivante da malattia denunciata. Le invalidità perma- nenti da malattia già accertate non saranno ulteriormente valutate sia in caso di loro aggravamento sia nel caso nuove malattie determinino un’influenza peggiorativa sull’invalidità.
Invalidità permanente da malattia. L’invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica.
Invalidità permanente da malattia. La garanzia prevede l’erogazione di un indennizzo nel caso in cui la malattia denunciata provochi all’Assicurato un’invalidità permanente, intesa come una riduzione definitiva, anche parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.
Invalidità permanente da malattia. (per poliomielite e meningite cerebro spinale; per HIV e Epatite virale.) Nel caso in cui l’alunno assicurato, successivamente al novantesimo giorno dalla sua iscrizione all’anno scolastico, contragga a scuola poliomielite o meningite celebro spinale o epatite virale o HIV, i capitali previsti per l’invalidità permanente da infortunio, indicati nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 17-18, si intenderanno garantiti al 50% anche per l’invalidità permanente conseguente a queste malattie. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato a condizione che l’invalidità accertata sia maggiore del 3%.
Invalidità permanente da malattia. Perdita, oppure diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata. Essa viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%.
Invalidità permanente da malattia garanzia prestata esclusivamente per la categoria volontari protezione civile