Invalidità permanente da malattia. (per poliomielite e meningite cerebro spinale; per HIV e Epatite virale)
Invalidità permanente da malattia. (Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Morte e Invalidità permanente, solo se non opzionata la garanzia di cui all’art. 7.5 delle Condizioni di Assicurazione)
Invalidità permanente da malattia. Perdita, oppure diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata. Essa viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%.
Invalidità permanente da malattia. La Compagnia corrisponde la prestazione per le conseguenze dirette causate dalla singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Nel caso di minorazioni, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Nel corso della durata contrattuale le invalidità permanenti da malattia già accertate potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie, entro i 18 mesi successivi al verificarsi della malattia.
Invalidità permanente da malattia. (per poliomielite e meningite cerebro spinale; per HIV e Epatite virale.) Nel caso in cui l’alunno assicurato, successivamente al novantesimo giorno dalla sua iscrizione all’anno scolastico, contragga a scuola poliomielite o meningite celebro spinale o epatite virale o HIV, i capitali previsti per l’invalidità permanente da infortunio, indicati nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 17-18, si intenderanno garantiti al 50% anche per l’invalidità permanente conseguente a queste malattie. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato a condizione che l’invalidità accertata sia maggiore del 3%.
Invalidità permanente da malattia. La garanzia prevede l’erogazione di un indennizzo nel caso in cui la malattia denunciata provochi all’Assicurato un’invalidità permanente, intesa come una riduzione definitiva, anche parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.
Invalidità permanente da malattia. L’invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica.
Invalidità permanente da malattia. L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella INAIL allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte della Società assicuratrice all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa e con l’intesa che l’indennizzo sarà effettuato in capitale e non in forma di rendita. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un arto o di un organo è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi è prevista l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell’alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità, previste dalla citata tabella per l’arto superiore destro, valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Invalidità permanente da malattia. Se la malattia, diagnosticata nel periodo di validità dell’assicurazione, ha come conseguenza un Invalidità Permanente da Malattia e questa si manifesta non oltre un anno dalla cessazione del contratto, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le condizioni di seguito riportate: La percentuale di invalidità permanente viene accertata con riferimento alla Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di Invalidità Permanente allegata al DPR 30/6/1965 n. 1124 e sue successive modifiche e/o integrazioni intervenute fino al 31/12/1999. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra menzionata, la percentuale di invalidità è stabilita con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali di invalidità previste dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in proporzione alla definitiva perdita funzionalità di detti organi o arti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella sopra menzionata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. La minorazione o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. L’accertamento avviene tramite visita medico-legale che viene effettuata tra il sesto ed il diciottesimo mese decorrenti dalla data di denuncia della malattia. L’accertamento dell’invalidità può avvenire anche al domicilio dell’Assicurato nel caso in cui sia comprovata la sua impossibilità a recarsi a visita medica. In ogni caso l’Assicurato deve interrompere il termine di prescrizione (art. 2952 Codice Civile). Le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie.
Invalidità permanente da malattia. In caso di riscontro di una malattia che causi, o si presuma, in base ad accertamenti sanitari, che possa causare postumi permanenti di invalidità, l’Assicurato dovrà immediatamente inoltrare denuncia ad ASSIDIR che istruirà la relativa pratica.