Danni a cose e persone Clausole campione

Danni a cose e persone. La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all’Azienda. L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente. L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell’Impresa. A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima. Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.
Danni a cose e persone. Infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona o perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale ivi compresa la sua perdita d’uso. Si precisa che la presente esclusione non opera: - per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO per danno da stress emotivo conseguente ad un ATTO DANNOSO RELATIVO A CONTROVERSIE DI LAVORO; - costi e spese conseguenti a procedimenti penali nei confronti delle PERSONE ASSICURATE per violazione colposa del d.lgs n. 81/2008, per corporate manslaughter o analoga disposizione vigente in altri ordinamenti giuridici, relativamente all’attività della SOCIETA’.
Danni a cose e persone. Il Comune non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’impresa appaltatrice da parte di terzi estranei al Comune. L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Il Comune sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature dell’impresa appaltatrice causati da personale dipendente. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune alla presenza di delegati dell’Impresa. A tale scopo il Comune comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima. Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente all’impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente.
Danni a cose e persone. Infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona o perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale ivi compresa la sua perdita d'uso. Si precisa che la presente esclusione non opera: per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO per danno da stress emotivo conseguente ad un ATTO DANNOSO RELATIVO A CONTROVERSIE DI LAVORO.
Danni a cose e persone. Articolo 10.1 L’Impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Danni a cose e persone. 33 46. PENALI 34
Danni a cose e persone. La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all’amministrazione. L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell’Impresa. A tale scopo l’Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima. Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.
Danni a cose e persone. Si rinvia a quanto previsto all’art. 18 del CSA.
Danni a cose e persone. Adopera S.r.l. non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’Appaltatore da parte di terzi estranei ad Adopera S.r.l. L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Danni a cose e persone. Articolo 15.1 Milano Serravalle non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’Appaltatore da parte di terzi estranei alla Società.